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03.05.06
Il diritto del lavoro e la normativa
sull'immigrazione. Un articolo di Antonio
Mumolo
Negli ultimi anni in Italia sono aumentate
moltissimo le problematiche legate al
lavoro e all'immigrazione. Antonio Mumolo,
legale della Cgil di Bologna, e coordinatore
del Progetto Avvocato di Strada, che
da anni si occupa di tali problematiche
ha scritto delle riflessioni su questi
temi. Le riportiamo in questa pagina.
IL
DIRITTO DEL LAVORO E LA NORMATIVA
SULL’IMMIGRAZIONE
ASPETTI
PARTICOLARI
DAL
RECUPERO CREDITI PER GLI IMMIGRATI
CLANDESTINI ALL’ACCERTAMENTO
DI LAVORO SUBORDINATO
CON RICORSO EX ART. 700 C.P.C. |
Come noto, la
nostra Repubblica tutela il lavoro in
sé (art. 35, com. 1 Cost.), come
valore fondante (art. 1 Cost.) e nel
nostro ordinamento non sono previste
differenze di tutela tra la-voratori
assunti regolarmente e lavoratori assunti
irregolarmente.
Ma cosa accade quando a denunziare un
rapporto di lavoro irregolare è
un extracomunitario privo di permesso
di soggiorno?
La questione può essere affrontata
da molti punti di vista e, in questa
sede, tralasceremo quelli relativi alle
norme penali ed al diritto dell’immigrazione
in senso stretto.
E’ qui sufficiente ricordare che
l’art. 22 comma 12 della Legge
n. 286/98 stabilisce che “ Il
datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno (…)
è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno e con l’ammenda
di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.”
E’ bene anche ricordare che la
denunzia di un rapporto di lavoro irregolare
non comporta la concessione del permesso
di soggiorno per il lavoratore che ne
è privo, a meno che la denun-cia
non riguardi uno sfruttamento che rasenta
la riduzione in schiavitù e che
è posto in essere da una organizzazione
criminale. Solo in questo caso, l’art.
18 della legge n. 286/98 consente la
concessione di un permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale con
la possibili-tà di esercitare
attività lavorativa.
Tornando agli aspetti che riguardano
più direttamente il diritto del
lavoro, è opportuno ribadire
che, come sottolineato anche dalla Suprema
Corte, la pendenza di un rapporto di
lavoro risulta svincolata dalla sussistenza
o meno di un permesso di soggiorno in
capo al lavoratore: “il permesso
di lavoro è richiesto non ai
fini della validità del contratto,
ma solo ai fini della sua efficacia.
Nell’ipotesi, poi, in cui il contratto
riceva di fatto esecuzione anche durante
un periodo di carenza del permesso,
sembra ipotizzabile l’applicabilità
in via estensiva dell’art. 2126
cc (Cass. civ, sez. lav., 11/07/01 n.
9407)”.
L’immigrato irregolare che svolge
attività lavorativa e non è
retribuito può dunque agire giudizialmente
per richiedere l’accertamento
della sussistenza di un rapporto di
lavoro su-bordinato ed il pagamento
delle somme a lui dovute in relazione
al lavoro svolto.
Poiché però egli non potrà
comparire né davanti alla Direzione
Provinciale del Lavoro né davanti
al Giudice, perché correrebbe
il pericolo di essere fermato ed espulso,
è necessario che nomini un suo
rappresentante, mediante procura notarile,
che lo rappresenti nelle varie fasi
stragiudiziali e giudiziali .
Il rappresentante può essere
identificato nel sindacalista che ha
seguito la vicenda ed il costo della
procura può essere molto ridotto
mediante la stipula di convenzioni con
uno o più no-tai.
Superato questo scoglio, la causa prosegue
regolarmente, con qualche altro piccolo
accorgimento.
I conteggi, per esempio, dovranno essere
effettuati sulla base dei minimi tabellari
del CCNL applicabile ma la richiesta
economica dovrà essere formulata
anche ai sensi dell’art. 36 Cost
e 2099 c.c. perché tra le parti
sicuramente non è stato stipulato
alcun contratto scritto e non è
dato sapere se il datore di lavoro è
firmatario di contratti nazionali o
aziendali.
E’ inoltre consigliabile non richiedere
il pagamento delle ore di straordinario
in caso di stra-ordinario discontinuo,
a causa delle difficoltà che
si incontrerebbero dal punto di vista
proba-torio; in questi casi è
opportuno limitarsi, nella ricostruzione
delle buste paga, e nella quanti-ficazione
della richiesta, alla retribuzione calcolata
in base al numero di ore mensili standard
previste dal CCNL di riferimento per
quel tipo di attività.
Il presupposto per ottenere il pagamento
della retribuzione dovuta in base al
lavoro svolto è ovviamente l’accertamento
della sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato.
Non essendovi normalmente nulla di scritto,
assume fondamentale importanza la fase
istrut-toria ed in particolare l’interrogatorio
formale del legale rappresentante della
controparte e la prova per testi.
I testimoni, se stranieri, dovranno
essere muniti di permesso di soggiorno
anche perché, diversamente, non
si presenterebbero a rendere la testimonianza
per ovvi motivi.
In un recente caso affrontato dallo
scrivente, due lavoratori stranieri
hanno chiesto tutela nei confronti di
un datore di lavoro che non aveva versato
loro la retribuzione per il lavoro svol-to.
Gli stranieri avevano lavorato in un
cantiere edile ed erano gli unici presenti
in quel cantiere, erano stati assunti
verbalmente ed irregolarmente e solo
uno dei due era in possesso di per-messo
di soggiorno.
Sulla base di questi presupposti è
stato possibile tutelare giudizialmente
solo il lavoratore privo di permesso
soggiorno. Infatti solo lui avrebbe
potuto dimostrare la sussistenza del
rapporto sulla base della testimonianza
del collega, mentre non avrebbe a sua
volta potuto rendere testimonianza in
favore del collega perché avrebbe
corso il serio rischio di essere e-spulso.
Nelle cause di accertamento di rapporto
di lavoro subordinato il Giudice, se
richiesto, può condannare il
datore di lavoro anche al versamento
della contribuzione, nonostante il richie-dente
sia straniero e privo di permesso di
soggiorno.
In questi casi l’INPS deve aprire
una posizione previdenziale in favore
del ricorrente il cui ricorso sia stato
accolto.
* * * * *
In alcuni casi è necessario procedere
con molta celerità all’accertamento
della sussi-stenza di un rapporto di
lavoro subordinato.
Ciò avviene in particolare per
i lavoratori stranieri, che sono oggi
soggetti ad una normativa estremamente
severa.
Nelle fasi immediatamente successive
all’ultima regolarizzazione degli
immigrati si è avver-tita fortemente
l’esigenza di provare a richiedere
pronunce di accertamento di lavoro subor-dinato
utilizzando strumenti inusuali, come
il ricorso ai sensi dell’art.
700 c.p.c.
Questo è avvenuto per una serie
di motivi.
Il D.L. 195/02 (conv. in L. 222/02),
che ha consentito la più massiccia
sanatoria o regolariz-zazione degli
ultimi anni, stabiliva che il datore
di lavoro che ha “occupato, nei
tre mesi an-tecedenti la data di entrata
in vigore del presente decreto, alle
proprie dipendenze lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare, può
denunciare, entro la data dell’11
novembre 2002, la sussistenza del rapporto
di lavoro (....)".
Non può esservi dubbio alcuno
che l’art. 1, comma 1, cit. determini,
a carico del datore di lavoro, l’obbligo
di regolarizzare la posizione lavorativa
dei propri dipendenti irregolari e-xtracomunitari.
Tale asserzione deve ritenersi pacifica
anche se invero, da una prima lettura
dell’articolo 1, comma 1, D.L.
n. 195, l’espressione può
denunciare, ragionando in termini meramente
ipo-tetici, potrebbe portare a ritenere
che il datore di lavoro che impieghi
lavoratori extracomuni-tari irregolari
abbia semplicemente la facoltà
- e non l’obbligo giuridico -
di regolarizzarli.
E’ tuttavia evidente che, un’interpretazione
di questo tipo, non possa in alcun modo
essere condivisa in quanto verrebbe
a legittimare una situazione di fatto
diametralmente opposta a quella perseguita
dal legislatore con l’emanazione
del D.L. n.195; ossia l’integrazione
del cittadino extracomunitario fondata
sul reale inserimento nel mondo del
lavoro e la diminu-zione del lavoro
prestato in nero.
“Balza immediatamente agli occhi
che l’unica interpretazione da
escludere immediatamente è quella
che annetta al testo un significato
di carattere facoltativo. La norma,
infatti, non può essere interpretata
nel senso che il legislatore avrebbe
affidato al datore di lavoro la realizzazione
di una condizione meramente potestativa
che solitamente si esprime nel la-tinetto
“si voluero”, cioè
se vorrò. Perché se lo
scopo perseguito dal legislatore è
quello di legalizzare il lavoro sommerso,
prestato nel nostro Paese dagli extracomunitari
la sorte di questi lavoratori non potrà
certo essere affidata al solo gradimento
datoriale(..)la legge non consente che
tutto sia affidato al solo buon cuore
del datore di lavoro, in quanto se il
requisito del rapporto di lavoro trimestrale
viene verificato come realmente realizzatosi,
il datore di lavoro è sicuramente
obbligato alla denuncia ed il “può
denunciare” contenuto nella norma
sta sicuramente a significare: “sussistono
le condizioni perché denunci”
Tri-bunale di Pisa Cron. N. 6062 del
10. 12. 2002 Fasc. RGC n. 1109/02.
Ritenere che la norma in esame ponga
un obbligo in capo al datore di lavoro,
d’altra parte, sembra essere l’unica
interpretazione capace di salvaguardare
la compatibilità della stessa
con le inderogabili prescrizioni costituzionali
a tutela del lavoro. Cosa ciò
voglia dire do-vrebbe essere scontato
ma non è superfluo ricordare
che, a differenza di altre tutele dispiega-te
nella Costituzione a favore dei soli
cittadini, quelle attinenti il mondo
del lavoro sono pre-viste a favore della
generalità dei lavoratori, senza
possibilità di distinzione alcuna
fra citta-dini e stranieri.
E’ del tutto conseguente, dunque,
che la tutela che la Repubblica deve
apprestare al lavoro non può
certo tradursi nell’affidamento
al completo arbitrio del datore di lavoro,
i cui inte-ressi particolari possono
anche non coincidere con l’interesse
collettivo di tutela del lavoro disegnato
nella Costituzione.
Un’interpretazione diversa, che
attribuisse alla discrezionalità
datoriale la possibilità di regolarizzare
i propri lavoratori irregolari extracomunitari,
o solo alcuni scelti arbi-trariamente
tra questi, sarebbe, infatti, soluzione
adottata in netto contrasto con il principio
di uguaglianza e più dettagliatamente
con il complesso degli artt. 1, 3, 4,
35 e 36 della Costituzione.
Ad ulteriore e definitiva conferma dell’interpretazione
che si viene sostenendo si pone infine
quanto viene disposto dalla circolare
emessa dal Ministero dell’Interno
in data 31.10.2002 (c.d. circolare Mantovano).
Tale circolare afferma: “sono
pervenuti a questo Dipartimento (Dipartimento
della Pubblica Sicurezza n.d.r.) numerosi
quesiti in ordine al ricorso presentato
da alcuni cittadini extra-comunitari,
impiegati in attività lavorative
in modo irregolare, i cui datori di
lavoro non in-tendono procedere alla
loro regolarizzazione e che, in qualche
caso, hanno anche interrotto il rapporto
di lavoro, nei cui confronti gli interessati
hanno adito formalmente le vie legali
(…).La loro posizione si ritiene
essere assimilata, in via temporanea,
a quella dei perdenti posti di lavoro
e rientrare quindi, nell’ipotesi
di cui all’art. 22, comma 11,
del Testo Uni-co, relativamente al rilascio
del permesso di soggiorno per una durata
di sei mesi”(doc.8). Dunque, come
stabilito dallo stesso Ministero dell'Interno,
anche i cittadini extracomunitari che
hanno denunciato il datore di lavoro
che si rifiutava di "legalizzarli",
hanno diritto all’ottenimento
di un permesso di soggiorno della durata
di sei mesi.
Da questa prescrizione si evincono indubitabilmente
due elementi.
Il primo è che il presupposto
per la legalizzazione del lavoratore
extra-comunitario è la sola sussistenza
di un rapporto di lavoro in Italia a
partire dal Giugno 2002 e fino al Settembre
del 2002; il secondo è che, non
essendo possibile considerare la regolarizzazione
del lavora-tore extra-comunitario irregolare
affidata alla discrezionalità
del datore di lavoro, le inadem-pienze
di legge da quest’ultimo perpetrate
non possono in alcun modo tradursi in
un pregiu-dizio per il lavoratore. Il
lavoratore extra-comunitario irregolare,
infatti, come stabilito dalla summenzionata
circolare, avrebbe comunque diritto
all’ottenimento del permesso di
sog-giorno di sei mesi ove in possesso
dei requisiti obiettivi richiesti dalla
legge.
Nel caso in cui il datore di lavoro
non avesse ottemperato a quello che
era un suo preci-so dovere, il lavoratore
extracomunitario avrebbe dovuto con
celerità far accertare giudizialmente
di aver lavorato in quel periodo di
tempo per ottenere il permesso di soggiorno.
Per questi motivi si è cercato
in più luoghi, in Italia, di
ottenere un’ordinanza ex art.
700 c.p.c. di accertamento della sussistenza
di lavoro subordinato.
Con tre distinte ordinanze, anche diversamente
motivate, il Tribunale di Pisa in data
10.12.2002, il Tribunale di Udine in
data 24.10.2003 ed il Tribunale di Genova
in data 12.03.2003 emettevano ordinanza
ex art. 700 c.p.c. con la quale accertavano
la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra i ricorrenti (tutti
stranieri non in regola) ed i rispettivi
datori di lavoro.
Su istanza dello scrivente, anche il
Tribunale di Bologna si è pronunciato
in due casi simili.
In ambedue i casi:
- il rapporto di lavoro non era regolarizzato,
essendo il ricorrente lavoratore extraco-munitario
sfornito di regolare permesso di soggiorno;
- per il proprio lavoro, il lavoratore
percepiva unicamente acconti sulla retribuzione
in-feriori al trattamento minimo sindacale;
- il lavoro si svolgeva sotto la direzione
ed il controllo del datore di lavoro
che, presen-te sul luogo di lavoro,
stabiliva le modalità della prestazione,
specificando di volta in volta le mansioni
che il ricorrente doveva svolgere.
Nel primo caso, con ordinanza del 24.09.2004
(R.G.L. n.1856/04 del Tribunale di Bologna,
sezione lavoro, Giudice Dott. Dallacasa),
è stato deciso che: "......Le
pronunce di accerta-mento sono in linea
generale estranee al contenuto tipico
di un provvedimento adottato ai sensi
dell'art. 700 c.p.c., perché
in relazione alla certezza delle situazioni
giuridiche non si da il requisito dell'urgenza.
Tuttavia il ricorrente è attualmente
privo di permesso di soggiorno e soggetto
al pericolo di espulsione dal territorio
dello Stato.
Egli chiede urgentemente l'accertamento
dei fatti dedotti, per poter instare
l'autorità ammini-strativa al
fine di ottenere il permesso di soggiorno
temporaneo previsto dall'art. 22, c°11
d.lgs 286/98, ed in tal senso l'accertamento
richiesto assume il carattere di un
presupposto di una domanda amministrativa,
e deve realizzarsi in tempo utile per
la sua presentazione.
La domanda è pertanto ammissibile.
(…)
p.q.m.
dichiara che sussiste evidenza probatoria
che tra le parti intercorse un rapporto
di la-voro subordinato nei tre mesi
anteriori la data di entrata in vigore
del decreto riguar-dante la legalizzazione
del lavoro irregolare di extra comunitari,
e che xxxxxxx assunse l’impegno
di stipulare con il ricorrente contratto
di soggiorno per lavoro subordinato”.
Nel secondo caso (ordinanza del 17.01.2005
R.G.L. n. 3030/04 del Tribunale di Bologna,
sezione lavoro, Giudice Dott. Marchesini),
il Giudice osservava che “dagli
atti depositati è poi emerso
che il ricorrente è cittadino
extracomunitario privo di permesso di
soggiorno e soggetto al pericolo di
espulsione dal territorio dello stato,
e richiede l’accertamento urgente
dei fatti dedotti al fine di adire l’Autorità
Amministrativa, per ottenere il permesso
di sog-giorno ….
Infatti l’accertamento richiesto
costituisce presupposto della domanda
amministrativa e deve avvenire in tempo
utile per la presentazione della domanda
amministrativa medesima. Sussi-ste pertanto
anche il requisito del periculum in
mora, posto che l’accertamento
richiesto non sarebbe tempestivo, secondo
gli ordinari tempi del giudizio ordinario,
e l’espulsione dallo Stato Italiano
costituisce un pregiudizio grave, immanente
e non riparabile posto che, una volta
espulso dallo Stato Italiano, il danno
paventato sarebbe interamente consumato
e non risarcibile in specifico.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna
in funzione di Giudice del Lavoro dichiara
che tra xxxxxx e xxxxxx si è
instaurato un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dal ….... al………
Dichiara altresì il diritto di
xxxxxxxxxxxx, in forza delle mansioni
svolte nel corso del rap-porto di lavoro,
ad essere inquadrato nel 1° livello
CCNL Edilizia ed Artigiani, ed a percepi-re
il conseguente trattamento economico.
Assegna alle parti il termine di gg.
30 per l’inizio del giudizio di
merito.”
* * * * *
Queste ordinanze dimostrano che è
possibile oggi ottenere una declaratoria
di accertamento di rapporto di lavoro
subordinato anche in via di urgenza.
Questa strada può essere utilizzata
in tutti i casi in cui, allo scadere
del permesso di soggiorno, lo straniero
non è in grado di documentare
il reddito percepito durante l’anno
precedente al rinnovo, in quanto ha
lavorato per un periodo “in nero”.
Ciò accade spesso anche a coloro
che sono titolari di permesso di soggiorno,
perché gli stra-nieri sono costretti
ad accettare qualsiasi condizione pur
di lavorare.
Come noto, l’attuale legge “Bossi
Fini” fa dipendere la concessione
di un permesso di sog-giorno dall’esistenza
o meno di un rapporto di lavoro e/o
dalla dimostrazione di aver perce-pito
un reddito sufficiente nell’anno
precedente al rinnovo.
Avvicinandosi la scadenza del permesso
di soggiorno e non potendo dimostrare
il re-quisito del reddito per aver lavorato”in
nero”, è interesse del
lavoratore extracomuni-tario richiedere
con urgenza l’accertamento di
un pregresso rapporto di lavoro non
re-golarizzato, anche al fine di poter
dimostrare di aver percepito un reddito
sufficiente per poter rimanere in Italia,
pur in mancanza di una regolarizzazione
del rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro.
In questi casi è possibile agire
seguendo la strada del ricorso ex art.
700 c.p.c. appena de-scritta.
* * * * *
Con il presente articolo si è
inteso fornire solo alcuni esempi delle
possibili interazioni tra il diritto
del lavoro e la normativa in materia
di immigrazione.
Si è inoltre cercato di dare
conto dei nuovi orientamenti assunti
dalla giurisprudenza in ma-teria, tenendo
sempre presente che il compito dei giudici
è quello di decidere le cause
e scri-vere le sentenze ma è
compito degli avvocati stimolare e prospettare
le soluzioni innovative su cui quelle
decisioni si baseranno.
Avv. Antonio Mumolo
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