regolamento

Regolamento approvato dall’Assemblea in data 19 aprile 2008

Art. 1 Finalità
Il presente regolamento viene redatto con l’obiettivo di disciplinare il funzionamento e la nascita degli sportelli di Avvocato di strada ed in genere le attività dell’Associazione. L’attività dell’Associazione Avvocato di strada si esplica principalmente attraverso il ricevimento degli utenti presso gli sportelli attivi sul territorio italiano.

Art. 2 Nascita dello sportello
Lo sportello Avvocato di strada sul territorio nasce su impulso dell’Associazione Nazionale e nel rispetto degli scopi associativi. Requisito per la costituzione di uno sportello è che esso operi in collegamento con o nell’ambito di realtà già radicate nel territorio, prive di scopo di lucro, che offrono gratuitamente servizi di assistenza di varia natura a persone senza dimora. Costituisce presupposto necessario ai fini dell’attivazione dello sportello Avvocato di strada la comunicazione preventivamente inviata al Consiglio dell’Ordine competente per territorio in cui si rende noto l’avvio di tale iniziativa.

Art. 3 Coordinatore
Ogni sportello Avvocato di strada indica al suo interno un proprio coordinatore il quale avrà il compito di coordinare le attività dei volontari. In particolare il coordinatore si occuperà dell’organizzazione della turnistica dei volontari per il ricevimento allo sportello, della gestione e dell’archivio delle pratiche aperte di volta in volta. Il coordinatore si impegna inoltre a mantenere i contatti tra lo sportello e l’Associazione nazionale.
Il coordinatore e almeno un avvocato di ogni sportello devono necessariamente essere soci dell’Associazione, mentre gli altri volontari potranno decidere se diventare soci o partecipare alle attività senza associarsi.

Art. 4 Obblighi dello sportello
Ogni sportello deve:
- utilizzare nelle comunicazioni con i terzi il materiale fornito dall’Associazione recante il logo e l’intestazione “Avvocato di strada” seguito dal nome della città;
- utilizzare nelle comunicazioni con i terzi l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Associazione. Tale indirizzo indicherà il nome della città in cui è attivo lo sportello e di seguito la desinenza specifica (Es. xxxxx@avvocatodistrada.it).
- collaborare con gli altri Sportelli Avvocato di strada presenti sul territorio nazionale e con l’Associazione fornendo i dati relativi all’attività svolta a vantaggio delle persone senza fissa dimora a scopi puramente statistici;

Art. 5 Obblighi dei volontari
Gli avvocati e gli altri volontari soci e non soci dell’associazione che partecipano allo Sportello di Avvocato di strada s’impegnano a:
- prestare alle persone senza dimora che si rivolgono allo sportello la propria attività a di ricevimento e di consulenza legale stragiudiziale e/o giudiziale a titolo gratuito in qualità di volontari; tale obbligo riguarda sia i volontari che prestano la propria attività come titolari della singola pratica, sia coloro che offrono la propria collaborazione come domiciliatari.
- devolvere allo sportello territoriale le somme incassate per spese ed onorari, detratte Iva e Cpa, spese generali e tasse, nel caso in cui l’utente (esclusivamente persona senza dimora) fosse ammesso al gratuito patrocinio oppure ottenesse la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.

Art. 6 Conclusione del progetto
Ove per qualsiasi causa vengano meno l’adesione e il rispetto delle suindicate regole di comportamento che caratterizzano l’attività degli sportelli Avvocato di strada in coerenza con gli scopi dell’Associazione, l’esperienza dovrà dirsi conclusa e per ciò stesso interrotto il rapporto di collaborazione con l’Associazione.
In particolare, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione con l’Associazione, è inibito a tutti coloro che hanno partecipato allo sportello Avvocato di strada l’utilizzo della denominazione “Avvocato di strada” per qualificare qualsiasi tipo di assistenza legale a favore di terzi.