statuto

Art. 1Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), una associazione avente la seguente denominazione:

“Avvocato di strada OdV”, da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale nel comune di Bologna e con durata illimitata. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria.

L’Associazione intende operare senza fini di lucro nell’ambito della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed intende svolgere le seguenti attività gratuite in favore delle Persone Senza Dimora, ovvero tutte le persone che vivono in strada, in stazione, nei dormitori, in sistemazioni di fortuna, negli alloggi protetti:

  1. promuovere l’attività di assistenza legale gratuita, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale;
  2. incentivare la nascita di sportelli “Avvocato di strada” in tutte le città dove vi è una presenza di Persone Senza Dimora;
  3. garantire a livello nazionale la fedeltà all’idea originaria dell’Associazione, la rappresentatività nei confronti delle Istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole esperienze locali di attivazione degli sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza su tematiche giuridiche specifiche relative alle Persone Senza Dimora;
  4. promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone;
  5. promuovere iniziative volte a favorire l’integrazione sociale e culturale delle Persone Senza Dimora;
  6. costituire Commissioni, Comitati scientifici, e culturali, organizzando convegni, seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e università, al fine di favorire percorsi di aggiornamento costante per i propri associati;
  7. promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione delle Persone Senza Dimora;
  8. organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione degli obiettivi dell’Associazione in Italia e all’estero;
  9. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L’Associazione ha fra i suoi obiettivi principali anche quello di promuovere attività di assistenza legale gratuita alle Persone Senza Dimora, sia in sede giudiziaria che in ambito stragiudiziale. L’Associazione svolge tale attività principalmente attraverso sportelli presenti sul territorio (di seguito “Sportello Avvocato di strada” o “Sportelli Avvocato di strada”). La nascita e le attività di tali sportelli sono disciplinate dal Regolamento dell’Associazione.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti al paragrafo precedente.

Art. 3Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1) contributi degli associati;

2) contributi privati;

3) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4) contributi di Organismi internazionali;

5) donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari;

6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

7) entrate derivanti da attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

8) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

10) qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

È’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad osservare il  presente Statuto, il Regolamento ed ogni altra delibera adottata dagli organi dell’Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L’eventuale reiezione di domande deve essere sempre motivata.

Sull’eventuale reiezione della domanda l’aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata.

La qualità di associato si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi tre mesi dal sollecito;
  • per esclusione;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  • per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra l’associato e l’Associazione.

L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione dell’associato viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L’associato che ha esercitato il diritto di recesso o è stato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto. Gli associati minorenni possono partecipare alle votazioni in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • accedere alle cariche associative, purché abbiano raggiunto la maggiore età. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

  • osservare il presente Statuto, il Regolamento e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 6Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Presidente Onorario;
  • il Collegio Sindacale, qualora sia nominato dall’Assemblea degli associati.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7L’Assemblea

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e minorenni (questi ultimi per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale) in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

E’ possibile la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l’identificazione dell’associato che partecipa e vota.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  • nomina il Presidente Onorario;
  • approva il bilancio consuntivo o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
  • si esprime sull’esclusione degli associati dall’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
  • si esprime sulla reiezione di nuove domande di ammissione all’Associazione;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati intervenuti e rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione  del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il Presidente Onorario è eletto dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con riferimento ad un ex Presidente dell’Associazione o ad una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo del terzo settore. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. La carica è a tempo indeterminato.

Art. 8Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio consuntivo o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • approva il Regolamento dell’Associazione e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati.

Il ruolo di Tesoriere può essere ricoperto, nel caso di Consiglio Direttivo formato da tre membri, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 11Foro competente per la soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna in quanto foro della sede legale dell’Associazione.

Art. 12 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle delibere degli organi associativi, si applica la disciplina del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile.