Diritto alla residenza anagrafica

IN TERMINI GENERALI

L’articolo 43 del Codice Civile dispone che: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”
La residenza, insieme a domicilio e dimora, è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi, espressamente previsti dal Legislatore.
L’istituto della residenza ha, nel tempo, assunto un ruolo molto significativo venendo a rappresentare il legame non solo giuridico, ma anche politico e sociale, tra il singolo e la comunità territoriale alla quale egli appartiene.
Essa rappresenta un fattore di integrazione dell’individuo in un determinato contesto geografico, rilevante in special modo per i soggetti più deboli, i quali possono beneficiare di tutta una serie di tutele assistenziali grazie al radicamento riconosciuto a livello amministrativo.
La residenza rappresenta un elemento integrante dello stato individuale della persona, garantendo al soggetto una precisa identità. Più che la cittadinanza, infatti, è la residenza ad esprimere il legame reale dell’individuo al territorio, anche in termini di partecipazione e contribuzione all’economia del paese, spiegando – pertanto – il suo rilevante peso quale criterio di riconoscimento di prerogative pubblicistiche (ad esempio il diritto di voto al cittadino europeo alle elezioni amministrative).
La definizione sintetica di residenza fornita dal Codice civile la descrive come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Tutte le persone collegate in maniera stabile ad un determinato territorio, sia come singoli, che come componenti di una famiglia o di una convivenza, hanno diritto ad essere iscritte all’Ufficio Anagrafico di un determinato comune. La residenza anagrafica è, dunque, la regolare iscrizione presso l’Ufficio Anagrafico di un comune specifico, laddove l’anagrafe è il registro della popolazione residente in un determinato comune.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civ., sez. VI, 28/05/2018 n. 13241), la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
Non è necessario che la permanenza in un determinato posto si sia protratta per tempo abbastanza lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio postumo, di stabilirvisi in modo non temporaneo (cfr. Cass. Civ. 6/7/1983 n. 4525).
Il diritto alla residenza, ovvero il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2000, l’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, bensì un diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficiale dell’anagrafe. In particolare, gli Ermellini hanno statuito che: «le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo» (cfr. Cass. Civ., SSUU, 19 giugno 2000 n. 499.
Come ha avuto modo di precisare recentemente la giurisprudenza di merito, infatti, dietro l’iscrizione anagrafica si rinviene sia l’esigenza di conoscere la popolazione residente, quale espressione di un interesse pubblico, sia l’interesse individuale a ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici (cfr. Trib. Milano 1/8/2019; Trib. Milano, sez. I, 16/9/2013 n. 11522).
Laddove sia sorto in capo al singolo soggetto il diritto all’ottenimento della residenza, la Pubblica Amministrazione ha solo un potere di accertamento di tale diritto e nessun margine di discrezionalità (Cass. Civ., Sent. n.1081 del 1968).
Di conseguenza, L’Amministrazione e, nello specifico l’Ufficio Anagrafe, è tenuta a procedere all’iscrizione del soggetto richiedente nelle liste anagrafiche. Si veda Trib. di Milano, sent. n. 10257 del 2 giugno 2003: “Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicché in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all’iscrizione. Il controllo della P.A. ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto”.
La concreta attuazione del diritto soggettivo alla residenza è però demandato ad altre norme di rango ordinario. Nello specifico trattasi della L.1228/1954 (c.d. Legge Anagrafica) e del D.P.R. 223/1989 (c.d. Regolamento Anagrafico), pervasivamente modificato dal D.P.R. 126/2015, nonché in tempi più recenti dal D.Lgs. 5/2017 e dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020.
In particolare, l’art.1 della L.1228/1954 prevede che: “In ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente. Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge”.
Si tratta, dunque, di uno schedario della popolazione residente in un Comune, con finalità sia statistiche, ai fini della rilevazione della popolazione residente nel territorio di un dato Comune, sia di carattere politico-economico, per la determinazione del relativo fabbisogno finanziario, sia infine pubblicitarie, per via dell’attività di trascrizione (iscrizioni, mutazioni e cancellazioni) e di certificazione svolta dagli ufficiali dell’anagrafe.

Quali sono i diritti fondamentali condizionati dalla residenza anagrafica?
Diritto al lavoro, come sancito dall’art. 4, co. 1, Cost. “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”: senza la residenza non ci si può iscrivere al Centro per l’impiego e non si può aprire una partita IVA.
Diritto alla difesa, come sancito dall’art. 24, co. 1, 2 e 3, Cost. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Senza residenza non si ha accesso al gratuito patrocinio.
Diritto alla salute, come sancito dall’art. 32, co. 1, Cost. “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Senza la residenza non si può accedere al Servizio Sanitario Nazionale, non si può eleggere un medico di base e non si può usufruire delle esenzioni previste. (In Emilia Romagna è stata approvata a luglio 2021 una legge che permette alle persone senza dimora di avere un medico di base)
Diritto agli ammortizzatori sociali, come sancito dall’art. 38 Cost. “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Senza residenza non si ha accesso ai servizi di welfare locale, non si può percepire una pensione sociale o di invalidità.
Diritto di voto, come sancito dall’art. 48, co. 2, Cost. “il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. Senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale, quindi non si può votare.
A voler essere ancora più spicci, senza residenza non è possibile ottenere il rilascio di un documento di identità e della tessera sanitaria.

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Di fatto, per poter risultare residenti in un determinato comune, è necessario che l’interessato presenti domanda, per sé e per tutte le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, all’Ufficio Anagrafe territorialmente competente entro il termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti – nascita, esistenza giudizialmente dichiarata, trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, iscrizioni per ricomparsa da irreperibilità, iscrizione di persona erroneamente non iscritta, o altri motivi.
In difetto, i procedimenti di iscrizione, cancellazione o variazione anagrafica possono essere avviati anche d’ufficio in virtù del potere/dovere che la legge anagrafica ed il relativo regolamento attribuiscono all’Ufficiale d’Anagrafe ogni qualvolta questi accerti che non sono state rese le dichiarazioni che comportano l’istituzione o la mutazione delle posizioni anagrafiche da parte dei soggetti interessati.
Con il Decreto-Legge n. 5/2012 (c.d. Semplifica Italia), convertito con modificazioni con la Legge n. 35/2012, è stata riformata la procedura per richiedere l’iscrizione anagrafica.
In particolare, le iscrizioni e variazioni anagrafiche vanno registrate nei 2 giorni successivi alla presentazione della domanda e gli effetti giuridici delle dichiarazioni fatte all’Anagrafe decorrono già a partire dalla data della presentazione della domanda. Nei successivi 45 giorni, poi, verranno effettuati i controlli sulla sussistenza dei requisiti a cui è subordinata la registrazione delle dichiarazioni anagrafiche; se gli accertamenti danno esiti negativi, l’Ufficio Anagrafe interrompe il procedimento e invia una comunicazione al richiedente, che potrà replicare presentando memorie o documenti utili all’istruttoria. Il cittadino può rendere le dichiarazioni anagrafiche anche a mezzo fax, posta raccomandata o posta elettronica (certificata e/o ordinaria).
Con il “Semplifica Italia” viene previsto il sostanziale ribaltamento della normale sequenza del procedimento amministrativo (istanza – istruttoria – provvedimento), anteponendo l’adozione del provvedimento alla fase istruttoria, che di fatto diviene un mero strumento di verifica successivo, atto a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona interessata.
Altro significativo aspetto conseguente all’introduzione dell’art.5 del D.L. n.5 del 2012, riguarda gli effetti giuridici delle variazioni anagrafiche. Il cittadino, infatti, non dovendo più attendere l’esito della fase istruttoria per disporre del provvedimento amministrativo di concessione della residenza, ha sin da subito “la possibilità di far valere a tutti gli effetti, in relazione a qualsiasi rapporto giuridico di natura pubblica o privata, la nuova condizione, personale o famigliare, risultante dai registri anagrafici”. Gli effetti giuridici delle iscrizioni e delle variazioni anagrafiche sono pertanto immediati.

ANAGRAFE UNICA della POPOLAZIONE RESIDENTE

Con il D.P.R. 17 luglio 2015 n.126 è stata data attuazione al D.L. 179/2012, n. 179, che ha istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). In particolar modo, con il DPR 126/2015 è stato adeguato il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente n. 223/1989 alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale per la popolazione residente (ANPR).
Il progetto Anagrafe Unica della Popolazione Residente (ANPR) sta operando per raccogliere in una sola anagrafe a livello nazionale le informazioni di circa 8.000 anagrafi comunali, consentendo un guadagno in efficienza e accessibilità. Con l’ANPR le amministrazioni possono dialogare in maniera più efficiente tra di loro, avendo una fonte unica e certa per i dati, senza doverli richiedere ogni volta ai cittadini.
Ai cittadini, di converso, viene data la possibilità di richiedere certificati anagrafici in tutti i comuni, ottenere il cambio di residenza in maniera più semplice ed immediata, accedere in tempo reale ai propri dati, richiedere certificati da un portale unico.

Prima di addentrarsi nell’analisi delle problematiche afferenti all’iscrizione anagrafica dei soggetti comunemente chiamati “senza dimora”, appare necessario fornire alcune definizioni.
Ai fini anagrafici, è senza fissa dimora chi non dimori abitualmente e prevalentemente in nessun Comune, per qualsiasi ragione tenuto a spostarsi in maniera continua sul territorio nazionale. È invece senza tetto o senza dimora, chi, essendo privo di una propria abitazione, si sposta con frequenza all’interno del territorio di un determinato comune.
Poiché in tali situazioni la persona dimora abitualmente e prevalentemente nello stesso comune, la stessa dovrà essere iscritta nell’anagrafe della popolazione residente. Non disporre di un’abitazione, ai fini anagrafici, è irrilevante.
Secondo la Circolare ISTAT n. 29/1992: “Ai fini anagrafici non deve essere considerato senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell’ambito del Comune: in una simile circostanza l’unico problema è quello di stabilire un indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che può essere facilmente risolto interpellando lo stesso interessato”.
Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità per la persona senza dimora di:
stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (cfr. art. 1 L. 24 dicembre 1954 n. 1128 c.d. Legge anagrafica e DPR. 223 del 30.05.1989)
fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992)
Per «domicilio» si intende il luogo che la persona identifica come il centro dei suoi interessi, non solo materiali e patrimoniali, ma anche morali e affettivi. Nel caso di persone «senza tetto», il luogo del domicilio potrebbe coincidere con luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti (ad esempio, portico del palazzo sotto il quale la persona passa abitualmente la notte, bar presso il quale consuma i pasti, eccetera), qualora ci sia, però, il consenso alla domiciliazione da parte di tutte le persone interessate.
Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici o privati (ad esempio, i servizi sociali del Comune, Comunità religiose, eccetera) il domicilio di queste persone potrebbe coincidere con la sede della struttura assistenziale di riferimento.

Alcune novità in tema di residenza anagrafica per persone senza fissa dimora sono state introdotte nel nostro ordinamento con il c.d. “Pacchetto sicurezza”, ovvero con la L. 15 luglio 2009 n.94 rubricata «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica». L’art. 3, comma 38, della L. n. 94/2009 ha sostituito il terzo comma dell’art. 2 della L. 24/12/1954, n. 1228 (c.d. Legge Anagrafica) e, con il comma 39, ha aggiunto un nuovo comma, dopo il terzo, allo stesso articolo 2.
Benché il principio cardine dell’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora sia rimasto immutato, la novella legislativa del 2009 ha modificato – seppure non in maniera radicale – le modalità dell’iscrizione stessa. Del resto, si rileva che, in precedenza, né la legge n. 1228 del 1954, né il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 del 1989, avevano disciplinato concretamente le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora.
Con l’introduzione del Pacchetto Sicurezza sono cambiate le modalità di iscrizione anagrafica per i senza fissa dimora, in quanto non è più sufficiente la mera dichiarazione anagrafica, ma è necessario che la persona senza fissa dimora indichi gli elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio, condizione per la sua iscrizione.
Non vi sono, tuttavia, indicazioni univoche su quali siano questi elementi, pertanto le prassi delle amministrazioni locali divergono. Le persone senza dimora e senza assistenza, non in grado di individuare gli elementi per l’effettiva sussistenza del domicilio saranno iscritte presso il comune di nascita e, in caso di persona nata all’estero, l’iscrizione avviene nel comune di nascita del padre o della madre.

Il 28 marzo 2014 viene emanato il Decreto Legge n. 47, poi convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80. Si tratta del c.d. “Decreto Lupi”, o “Piano casa”.
All’art. 5 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili) si stabilisce che: «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
La disposizione riguarda le migliaia di famiglie che sono costrette ad occupare un immobile solo perché altrimenti finirebbero in strada. Queste famiglie possono certamente essere sfrattate, ma la decisione di negare loro la residenza per decreto significa metterle ancora più in difficoltà impedendo loro l’esercizio di diritti fondamentali.
L’art. 5 del Decreto sembrerebbe in contrasto con norme di rango costituzionale perché, rendendo difficile l’iscrizione nelle anagrafi, impedisce di fatto l’esercizio di molti diritti costituzionalmente protetti. Per questo, prima e dopo l’approvazione del decreto, da numerose parti sono giunte al Governo richieste di modifica dell’articolo 5: un piano che intende “far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi” non può avere tra i propri effetti collaterali quello di negare diritti fondamentali alle stesse famiglie.
L’articolo 5, inoltre, contiene un altro paradosso: la legge italiana stabilisce che la residenza anagrafica deve essere riconosciuta a tutte le persone che vivono in un dato luogo. Si tratta certamente di un modo per garantire loro alcuni diritti fondamentali, ma si tratta anche di un tema di ordine pubblico. Le istituzioni devono sapere quante persone vivono in una città, come si chiamano, come sono formati i loro nuclei familiari. I sindaci in qualità di Ufficiali di Governo sono tenuti a far rispettare il diritto alla residenza, e possono essere sanzionati se vengono meno a questo dovere.
Nel febbraio 2015 è intervenuta una Risoluzione del Ministero dell’Interno (N° 633 del 24 febbraio 2015) che produce ulteriore confusione.
La Circolare, inviata a tutti i Prefetti italiani, sottolinea che dal momento che la legge anagrafica stabilisce che ogni cittadino che vive in un comune ha diritto di prendervi la residenza, se vive in una casa occupata non potrà ottenere la residenza in quel luogo ma dovrà comunque essere iscritto nell’anagrafe del comune «per domicilio», analogamente a quanto succede alle persone senza dimora.
I Sindaci iscrivono oggi le persone che occupano immobili nelle «vie fittizie» utilizzate per le persone senza dimora, in contrasto con la situazione di fatto e con la ratio della legge. Il risultato è che chi occupa un immobile è oggi invisibile anche per lo Stato.
Infine, l’art. 11 co. 3-bis D.L. 14/2017 ha introdotto una deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto Lupi secondo la quale: “Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie”. Il sindaco può perciò derogare al divieto di chiedere la residenza e l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile occupato, se sussistano particolari condizioni. Questa norma apre alla possibilità di fissare la residenza nell’abitazione occupata, ma rimane assolutamente discrezionale la valutazione sulla “meritevolezza di tutela” che il sindaco fa della situazione concreta.

Nel caso dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, l’iscrizione nei registri anagrafici è, secondo la normativa italiana, un diritto soggettivo incondizionato, così come lo è per i cittadini italiani. L’art. 6, co. 7, del d.lgs. 286/1998: “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Per i cittadini stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, è dunque richiesta la regolarità del soggiorno, la quale si declina diversamente a seconda che il soggetto sia cittadino extra UE o cittadino comunitario.
Per il cittadino extra UE, l’accesso alla residenza avviene sulla base del passaporto e del permesso di soggiorno (vale anche la ricevuta di rinnovo e di primo rilascio). Richiedenti o titolari protezione internazionale (Circ. Min. Interno 2006): i richiedenti asilo, i titolari di protezione umanitaria e sussidiaria sono in una condizione tale da determinare la prevedibile irreperibilità del passaporto; pertanto, in tali casi, l’Ufficio Anagrafe può iscrivere tali persone sulla base del solo titolo rilasciato dalla Questura.
Per i cittadini UE non è necessario essere in possesso di un titolo di soggiorno per rimanere sul territorio, tuttavia per poter fissare la residenza in un comune italiano sono necessari:
Un titolo di lavoro o studio, nonché un’assicurazione sanitaria
risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano
La direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione e soggiorno stabilisce infatti che: “Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto, il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

Per “residenza temporanea” si intende la permanenza in un luogo (dimora temporanea  per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia), per non più di 12 mesi a carattere non occasionale e non meno di 4 mesi nel Comune dove si vuole stare. L’iscrizione all’anagrafe della popolazione temporanea è prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989: “Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo”.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata.

Cass. Civ. n. 1081 del 1968
Cass. Civ. 6 luglio 1983 n. 4525
Cass. Civ. n. 1738 del 1986
Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 1999, n.7750
Cassazione, Sez. Unite Civili, n. 449 del 19 giugno 2000
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 14 del 18 gennaio 1990
Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 5453/03 del 4 febbraio 2004
T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 5463 del 1° dicembre 2003
Tribunale di Bologna, Sez. I civ., g.u. Palombi, 21 giugno 2001, dep. il 26 giugno 2001
Tribunale di Milano, n. 10257 del 2 giugno 2003
Tribunale di Milano 1/8/2019
Trib. Milano, sez. I, 16/9/2013 n. 11522.
Cass. Civ. 28/05/2018 n. 13241

Codice Civile, art. 43
L. 24 dicembre 1954, n.1128 – cd. Legge Anagrafica
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 – cd. Regolamento Anagrafico
Circolare Istat “Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE”, in Metodi e Norme – serie 6, n. 29 – ed. 1992
Circolari ministeriali, Ministero dell’Interno n. 8/1995 e n. 2/1997
D. L. 28 marzo 2014 n.47 convertito in L. 80 del 23.05.2014, art. 5
D. L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni in L. 4 aprile 2012 n.35 – cd. Semplifica Italia
D. L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in L. del 18 aprile 2017, n. 48
D. LGS 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico immigrazione
D. P. R. 17/07/2015, n. 126
Direttiva 2004/38/CE
L. n. 94 del 2009 – cd. Pacchetto Sicurezza
D.M. Min. Interno 6 luglio 2010
D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5
D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120.

DINELLI, La stagione della residenza: analisi di un istituto giuridico in espansione, in “Diritto Ammnistrativo”, 18, 2010

GARGIULO, Welfare locale o welfare localistico? La residenza anagrafica come strumento di accesso ai – o negoziazione dei – diritti sociali, in Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, Espanet Conference, Milano, 2011

ISTAT, Anagrafe della popolazione: legge e regolamento anagrafico. Avvertenze, note illustrative e normative AIRE, in Metodi e norme, serie B, n. 29, 1992

LUCARELLI, Sulla iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, in Lo stato civile italiano, Ottobre 1995

MASOTTI, Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche, in Modulo Enti Locali 2014 – Servizi demografici, IPSOA – Wolters Kluwer Italia srl

MINARDI, Residenza fittizia: un diritto per le persone senza fissa dimora e per i senzatetto, in Notiziario ANUSCA, 3, 2005

MINARDI, Senza fissa dimora, senza tetto, senza diritti, in I Servizi demografici, Maggioli Editore, 4/2005

MINARDI, Le modifiche alla normativa anagrafica introdotte dal “Decreto sicurezza”: l’iscrizione delle persone senza fissa dimora, 2009

MOROZZO DELLA ROCCA, Il Diritto alla Residenza è di tutti, Sguardi.info

MOROZZO DELLA ROCCA, Il diritto alla residenza: un confronto tra principi generali, categorie civilistiche e procedure anagrafiche, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2003/2004

MOROZZO DELLA ROCCA, Le nuove regole sull’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, in Lo stato civile italiano, Sepel, novembre 2009

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, Iscrizione anagrafica e diritto di residenza per cittadini Ue e non comunitari, in Quaderni contro le discriminazioni, a cura di Raniero Camerotti, Caterina Burgisano, Viviana Bussadori e Miles Gualdi, 2012.

RICHTER, Persone “senza fissa dimora” e nuove regole in materia di cambio di residenza in tempo reale, www.diritto.it

RIVA, Domicilio e residenza, Commentario al Codice Civile Schlesinger, 2015

Pagina in continuo aggiornamento a cura di

Dott.ssa Lorenza Giordani – Avvocato di strada Milano

Dott.ssa Carlotta Gregori – Avvocato di strada Bologna

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