immigrazione

Il fenomeno immigratorio: uno sguardo di insieme

Il tema dell’immigrazione è complesso e variegato ed interessa diverse discipline.

Nell’approcciarci a questa tematica è importante partire dalla nozione di “straniero”. L’art. 17 del Trattato di Schengen definisce tale “chiunque non (è) cittadino dell’Unione Europea”.

Le motivazioni che spingono le persone a muoversi verso paesi diversi dai propri sono molteplici ma, in ogni caso, la ricerca di un lavoro e, quindi, di condizioni economiche migliori, resta la motivazione prevalente. Accanto alla categoria di quelli che vengono definiti “migranti economici”, sono in aumento gli arrivi per ricongiungimento familiare, per fuga da situazioni di conflitto armato o violenza generalizzata.

Da un punto di vista giuridico, il diritto di migrare non è tutelato in maniera unitaria, scontando la differenziazione tra emigrazione (movimento dal “dentro” al “fuori”) ed immigrazione (movimento dal “fuori” al “dentro”). Il diritto di emigrare è garantito da norme del diritto internazionale: in primis dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, il cui articolo 13 recita che «ognuno è libero di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio»; tale formula è stata poi ripresa da numerosi strumenti internazionali, oltre che da decine di costituzioni di vari paesi del mondo. L’art. 16 della Costituzione italiana, infatti, oltre a sancire la libertà per i cittadini di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantisce loro il diritto ad uscire dal territorio nazionale.

Non altrettanto può dirsi dell’immigrazione, la quale può anche essere oggetto di espresso divieto ed è comunque oggetto di limitazioni assai stringenti. Basti pensare che – sin dalla legge Martelli del 1990 – tutte le leggi in materia di immigrazione hanno previsto contingentamenti dei flussi migratori, secondo limiti stabiliti sulla base delle esigenze di manodopera lavorativa del nostro paese e degli orientamenti politici sul tema.

A tal proposito, il nostro paese, a partire dagli ultimi decenni del ventesimo secolo, da tradizionale paese di emigrazione verso paesi dell’Europa centro-settentrionale o dell’America del Nord, si è trasformato in meta di flussi migratori di provenienza da stati dell’Est, dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Nonostante tale aumento di ingressi (peraltro, attualmente in calo), il legislatore italiano per lungo tempo non si è adoperato per regolamentare il fenomeno e, nel momento in cui ha provveduto, la disciplina si è caratterizzata – e si caratterizza tutt’ora – per la sua natura restrittiva e limitativa.

La disciplina legislativa succedutasi da metà anni ’80 ad oggi, si è evoluta all’interno della maglia intrecciata dall’ordinamento costituzionale. Quest’ultimo, infatti, dedica l’art. 10 della Costituzione alla regolamentazione della condizione dello straniero nel territorio nazionale; esso stabilisce che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.”


Cosa deve fare lo straniero che vuole entrare in Italia?

Lo straniero che vuole fare ingresso in Italia deve dimostrare innanzitutto di essere titolare del relativo visto di ingresso. Il visto (definibile come il “permesso di attraversamento delle frontiere”) non è convertibile, ma semplicemente propedeutico al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Le tipologie di visti rilasciabili sono:

Adozione – Affari – Cure Mediche – Lavoro subordinato – Lavoro stagionale – Lavoro autonomo – Motivi familiari – Reingresso – Residenza elettiva – Studio – Turismo.

Si precisa che l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo avviene esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”.

Entro 8 giorni dall’ingresso, lo straniero dovrà fare richiesta di permesso di soggiorno secondo le modalità previste per la tipologia di permesso di soggiorno che vuole richiedere.

 Il nostro ordinamento che tutela garantisce allo straniero?

L’art. 10 del testo costituzionale dedica il terzo comma alla tutela dello straniero, stabilendo che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”

  • Rifugiato: Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato (art 1 Convenzione di Ginevra del 1951)
  • Protezione Sussidiaria: persona che pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, correrebbe- secondo un giudizio che ha carattere prognostico- il rischio effettivo di subire un grave danno (art. 14 D.lgs. 251/07)

Qual è la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato? 

  • La presentazione della domanda

La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata:

-alla Polizia di Frontiera, al momento dell’arrivo in Italia;

-alla Questura – Ufficio Immigrazione della Polizia, se ti trovi già in Italia;

Se lo straniero è entrato in Italia senza visto di ingresso e quindi in maniera irregolare, prima della presentazione della domanda di asilo, la Polizia effettua una procedura di identificazione (c.d. “fotosegnalamento”).

Allo straniero che presenta una domanda di asilo è fissato un appuntamento per la formalizzazione della domanda stessa, durante il quale verrà compilato il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra” (Modello C\3). In tale modello vengono registrati i dati personali della persona, le informazioni relative al viaggio dal Paese d’origine verso l’Italia (es. periodo della partenza, durata del viaggio, mezzi di trasporto usati), le motivazioni dell’abbandono del proprio paese. Al modello C3 può essere allegato un foglio con il racconto della propria storia personale.

Nel caso il richiedente sia in possesso dei propri documenti (compreso il passaporto), deve consegnare gli originali alla Polizia, che ne fa copia con un timbro (“verbale di consegna”).

  • L’audizione personale

Competente alla valutazione della domanda è la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

La legge prevede che la convocazione per l’audizione davanti alla Commissione nell’audizione venga comunicata per iscritto dalla Polizia.

All’audizione parteciperà un interprete che parla la lingua dell’istante e che traduce quello che viene detto. Durante l’intervista viene demandato al richiedente di raccontare la propria storia personale nel dettaglio (i motivi, quindi, di formulazione dell’istanza di protezione internazionale). Per ricostruire la situazione generale del paese di provenienza e quella personale dell’istante vengono altresì formulate domande specifiche.

Quali sono le decisioni che può prendere la Commissione?

La Commissione, attraverso decisione scritta:

– può riconoscere lo status di rifugiato;

– può non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d’origine;

– può non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario (rischi di persecuzione e di tortura) e, pertanto, rilasciare un permesso per protezione speciale

– può non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda quando ritiene palese l’insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero quando risulti che hai presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3)  Il ricorso

In caso di diniego, il richiedente ha diritto a presentare ricorso al Tribunale. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione. Il termine è dimezzato qualora la domanda sia stata dichiarata manifestamente infondata dalla Commissione Territoriale. La sentenza del giudice non è appellabile ma può essere presentato ricorso in Cassazione.

 

Quali sono le novità introdotte dalle l. 132/18 (decreto “Sicurezza”)?

La legge 132/18 di conversione del DL 113/18 ha inciso profondamente sulla materia in commento. Tra le principali novità si menzionano:

  • Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari: vengono abrogati gli artt. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/98 e 32 co. 3 d.lgs. n. 25/08, disposizioni che consentivano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei casi in cui non fosse accolta la domanda di protezione internazionale ma sussistessero gravi motivi di carattere umanitario, anche derivanti da obblighi costituzionali o internazionali. Contestualmente, viene eliminato quale riferimento al relativo permesso.
  • Introduzione del permesso di soggiorno per “protezione speciale: A coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale dopo l’entrata in vigore del decreto ovvero ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari in scadenza- fermi i casi di conversione, ad esempio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato- la Commissione territoriale competente può rilasciare il c.d. permesso di soggiorno per protezione speciale, purché sussista almeno uno di due presupposti alternativamente:
  • il rischio di persecuzione di cui all’art. 19, c. 1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che: “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”;
  • il rischio di tortura di cui all’art. 19, c. 1.1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
  • Permessi di soggiorno per “casi speciali”: nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la Commissione territoriale ha già rigettato la domanda di protezione internazionale ma ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno c.d. “per casi speciali”. Quanto ai motivi che giustificano il possesso di tale titolo, in aggiunta alle fattispecie già precedentemente previste dal T.U. immigrazione- per protezione sociale (art 18), per le vittime di violenza domestica (art 18-bis) o di sfruttamento lavorativo (art 22 co 12-quater TUI)- si affiancano: il caso di calamità naturale (art 20 bis), di atti di particolare valore civile (art 42 bis), di necessità di cure mediche (art 19 co. 2 lett. d-bis).
  • Modiche al procedimento di richiesta di protezione internazionale
  • Presentazione della domanda: l’art 7 del d.lgs. n. 25/2008 è stato modificato così da escludere l’esercizio del diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della propria domanda di protezione internazionale nei seguenti casi in cui il richiedente:
  • Debba essere estradato verso un altro Stato in virtu’ degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
  • Debba essere consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
  • Debba essere avviato verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale;
  • Ha presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale;
  • Manifesta la volontà di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).
  • Nei casi in cui la domanda viene dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale di cui al comma 1 dell’art 29 d.lgs. n. 25/2008, non sono più previsti l’esame preliminare da parte del Presidente della Commissione stessa volto ad accertare se emergono o sono stati addotti dal richiedente elementi nuovi e rilevanti ai fini dell’accoglimento della propria domanda, nonché l’audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel caso specifico.
  • L’art 29-bis del medesimo d.lgs. introduce un nuovo caso di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, vale a dire quando “lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso”.
  • Esame della domanda: la legge prevede due ulteriori ipotesi di esame prioritario (art 28 d.lgs. n. 25/2008), vale a dire quando la domanda di protezione internazionale viene presentata da un richiedente trattenuto in una delle strutture di cui all’art 10-ter T.U.I.R ovvero proveniente da un Paese designato come sicuro. A tal riguardo, è previsto che il Ministero Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, stili un apposito elenco sulla base delle informazioni rilasciate dalla Commissione Nazionale e da fonti europee ed internazionali (attualmente non ancora redatto). Il richiedente proveniente da uno dei paesi ivi inclusi, dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi tali da non ritenere comunque sicuro lo Stato di origine; in caso contrario la sua domanda sarà rigettata con decisione che prende atto che il richiedente non è riuscito a dimostrare la sussistenza dei suddetti motivi. Nuovi termini sono previsti per le procedure accelerate (art 28-bis d.lgs. n. 25/2008)
  • Decisione della Commissione: L’ art. 28-ter d.lgs. n. 25/2008 introduce nuove ipotesi in cui la domanda può essere rigettata perché manifestamente infondata. Inoltre, la Commissione può rigettare la domanda qualora ritenga che in una parte del Paese di origine “non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”.

Sono previste nuove e ulteriori ipotesi di reato che, in caso di sentenza definitiva di condanna per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico comportano il diniego della richiesta di asilo (o la revoca del relativo status): 336 cp, 583 bis, 583 quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3),624 bis, comma 1, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), 407, comma 2, lettera a), numeri 2) 6) e 7 bis) fattispecie non aggravate.

  • Novità rituali: Le controversie concernenti le materie di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale o per ‘casi speciali’ sono di competenza del Tribunale civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Il termine di proposizione del relativo ricorso è di 30 gg e decorre dalla notifica del provvedimento (ovvero di 60 gg se il ricorrente risiede all’esterno). Il termine è dimezzato qualora la domanda sia stata dichiarata manifestamente infondata dalla Commissione Territoriale. La decisione del Tribunale è ricorribile per Cassazione entro trenta giorni. Non è invece ammesso appello. Un’importante novità riguarda l’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ricorso, il quale viene escluso in ipotesi specifiche: il ricorrente è trattenuto nei CPR o strutture di cui all’art. 10-ter del TUI; in capo al richiedente pende un procedimento penale per i reati per i quali è previsto diniego o revoca della protezione; la domanda è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Commissione Territoriale; la domanda di protezione internazionale è presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli; il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento; la domanda è stata dichiarata inammissibile perché il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Infine, viene escluso il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.

  • Modifiche riguardanti l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: l’art 13 DL 113/18 esclude che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo possa costituire titolo valido per ottenere l’iscrizione anagrafica. è fatto comunque salvo il diritto ad accedere ai servizi previsti dal “decreto accoglienza” (d.lgs. 18 agosto n. 142) e ai servizi pubblici e privati erogati sul territorio ai sensi della normativa vigente, sulla base del luogo del domicilio (sul punto cfr. scheda “immigrazione e iscrizione anagrafica”).
  • Irrigidimento dei criteri per accedere al sistema di accoglienza: il sistema SPRAR cambia denominazione, SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati);  è altresì previsto che vi possano accedere soltanto coloro che hanno già ottenuto la protezione internazionale (i.e. rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria), i minori stranieri non accompagnati (anche successivamente al compimento dei 18 anni fintanto che la procedura d’asilo non è definita) e i titolari del permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (protezione sociale, vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo), qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.

Quanto ai richiedenti asilo, questi ultimi vengono collocati nei centri governativi di prima accoglienza ovvero – al sussistere di particolari condizioni di salute o di esigenze particolari – in strutture temporanee appositamente allestite, purché, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda si dichiari la mancanza di mezzi sufficienti alla propria sussistenza.

I richiedenti asilo, anche se vulnerabili, mantengono il diritto di rimanere in accoglienza soltanto fino al momento della scadenza del progetto in corso. I titolari di protezione umanitaria, anche se vulnerabili, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

  • Modifiche alla normativa sulla cittadinanza: è prevista la revoca, con DPR, su proposta del Ministro dell’Interno, della cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli artt. 4 co.2, 5 e 9 della l. n. 91/92 (per ius soli) in caso di condanna definitiva per uno dei reati p.p. all’art. 407, co. 2, lett. a), n. 4) c.p.p. ovvero agli articoli 270 ter e 270 quinquies c.p.

In particolare:  viene elevato il contributo da versare per l’istanza o la dichiarazione di elezione, acquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza; ai fini dell’accoglimento della domanda ex artt. 5 e 9 della l. n. 91/92, il soggetto richiedente deve superare un esame di lingua italiana al livello minimo B1 QCER;  il termine di tempo previsto per la definizione del procedimento di cui ai sopramenzionati articoli 5 e 9 viene elevato a 48 mesi; viene stabilito di  mesi sei  – decorrenti dalla relativa richiesta – il termine per il rilascio degli estratti dei certificati di stato civile che servono per il riconoscimento della cittadinanza italiana; viene abrogato l’art 8 co. 2 l. n. 91/92, il quale precludeva il rigetto dell’istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa fosse decorso il termine di due anni.

Pagina a cura di Noemi Giammarino e Francesca Pirola

NovitàDECRETO LEGGE 22 ottobre 2020 n. 130

    • Modifica art. 5 co. 6 TUI limitando la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno quando ciò sia incompatibile con il diritto costituzionale italiano e gli obblighi internazionali. 
    • Ampliamento numero dei permessi per i quali è possibile chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato (ora alla scadenza convertibili anche protezione speciale, calamità, residenza elettiva, sport, attività artistica, motivi religiosi, attesa cittadinanza, e assistenza minori, potranno essere convertiti alla scadenza in permessi di lavoro subordinato)7
    • Estensione permesso per protezione speciale ai casi in cui allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare, da valutare valorizzando i vincoli familiari dell’interessato, il suo inserimento sociale, la durata della permanenza in Italia, i legami sussistenti con il paese di origine. 
    • Allargamento permesso di soggiorno per calamità naturale, facendo intravvedere un’apertura verso l’accoglienza dei c.d. migranti climatici
    • Stabilizzazione dei ricercatori stranieri attraverso la possibilità di conversione del permesso di ricerca in permesso per attesa occupazione. 
    • Possibilità di svolgere attività lavorativa anche con il permesso per cure mediche 
    • Ampliamento casi riconducibili al permesso per cure mediche: non è più richiesta la presenza di “condizioni di salute di particolare gravità”, bensì di “gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.
    • Il procedimento per la concessione della cittadinanza ha termine massimo di 36 mesi, ridotto rispetto all’aumento effettuato dai Decreti Sicurezza.

Altre normative:

  • 10 comma 2 Costituzione
  • U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931
  • Legge 943/1985
  • Legge 39/1990, che convertiva il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416
  • Legge 296/1993, che convertiva il decreto-legge 14 giugno 1993, n.187
  • Legge 40/1998)
  • Legge 189/2002
  • Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 e 5
  • Legge n. 125/2008; lgs. n. 160/2008; legge n. 94/2009 (denominato “pacchetto sicurezza)
  • L, 17 febbraio 2017, convertito in legge n. 46 del 2017
  • Legge 47/2017
  • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132/ 2018
  • Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53

Questa pagina è in continua evoluzione e tiene conto di tutte le novità giurisprudenziali di merito e di legittimità in materia di diritto dell’immigrazione.

 

STATUS DI RIFUGIATO-GAMBIA-OMOSESSUALITÀ

Status rifugiato Gambia (PDF)

La protezione riconoscibile a cittadino Gambiano omosessuale è quella di status di rifugiato ai sensi dell’art 2 lett. e) f) D. Lvo 251/2007. Secondo la giurisprudenza di merito in commento, infatti, nonostante il regime dittatoriale di Yahya Jammeh- che poneva la lotta alla omosessualità come uno dei principali obiettivi di governo- sia stato sostituito da una politica più “liberale” ad opera del nuovo Presidente Adama Barrow, l’omosessualità continua ad essere ritenuta condotta penalmente rilevante costituendo motivo di persecuzione e violazione sistematica di diritti fondamentali della persona.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI- motivi seri- rifiuto- D. Lvo 286/98

Sulla natura della protezione

Cassazione 4455 2018

«La protezione umanitaria, in conclusione, costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, come rende evidente l’interpretazione letterale dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 (cd. decreto

“procedure”), in base a cui «nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale» (nella forma del rifugio o della protezione sussidiaria) e «ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso

di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Ne discende che la protezione umanitaria è collocata in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale, potendo l’autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente all’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde (cfr. Cass. n. 15466 del 07.07.2014)».

 

 Sulla non applicabilità della nuova disciplina introdotta dal DL 113/18

Sentenza 4890/19

«La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertita nella legge n. 132 del 2018» nella parte in cui «modifica la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la sostituisce con la previsione di speciali categorie di permessi di soggiorno» non potrà essere applicata alle «domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari formulate prima della entrata in vigore della nuova legge. Tali domande verranno di conseguenza esaminate sulla base della normativa esistente al momento della proposizione della domanda».

 

Sul riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Protezione umanitaria Bangladesh

Protezione umanitaria Nigeria

Protezione umanitaria Gambia

Protezione umanitaria Guinea

La giurisprudenza di merito in commento, aderendo al pacifico orientamento della Corte di Cassazione relativo alla rationae temporis di applicabilità della L. 132/18, ritiene la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, istituto abrogato dalla normativa vigente.

L’art. 5 D.lvo 286/98, nella sua versione originaria, stabilisce “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Tale disposizione presenta dubbi interpretativi. Il legislatore, utilizzando il termine “seri” riferito al sostantivo motivi non ne ha specificato il contenuto.

La giurisprudenza di merito in commento ha ritenuto di dover partire, nell’ambito dell’operazione ermeneutica, dall’art 13 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino che, pur non rivestendo carattere cogente, deve essere tenuta in conto in sede interpretativa. A mente dell’art 13 succitato:

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

 I seri motivi, secondo i Giudici, sono ben integrati da una situazione- nel paese di origine – che impedisca o non tuteli adeguatamente i diritti fondamentali della persona umana.

Gli elementi sintomatici dei gravi motivi sono da attribuirsi a fattori oggettivi e fattori soggettivi di vulnerabilità.

Tra i primi rientra: particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi tali da lasciare tracce nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese.

Tra i secondi sono annoverabili: guerre civile, rivolgimenti violenti di regime, conflitti interni, catastrofi naturali, rischi di essere sottoposti a tortura ovvero trattamenti inumani o degradanti.

I provvedimenti in commento valorizzano gli indici del significativo percorso integrativo del soggetto (Bangladesh e Nigeria), della situazione di conflitto interno nel Paese di origine (è il caso del Gambia il quale è in una fase di riorganizzazione interna politica e istituzionale dopo le ultime elezioni e non è in grado di garantire un livello idoneo di garanzia dei diritti umani fondamentali primo tra tutti quello alla salute), dell’età del richiedente e della persistente violazione dei diritti fondamentali dell’essere umano (Guinea Conakry).

 

Protezione umanitaria Nigeria II

 Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Genova, ha valorizzato come “motivo serio” escludente il rifiuto al riconoscimento della protezione umanitaria sub specie art. 5 D.lvo 256/98 le esigenze ineludibili della vita personale, aderendo ad un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 4455/18) secondo cui: “Sotto tale specifica angolazione, al fine di valutare l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti contenuti nell’art. 8 Cedu, occorrerà partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento.

La condizione di “vulnerabilità” può, tuttavia, avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i

bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa.

Sempre sulla protezione umanitaria si segnalano:

PROTEZIONE SUSSIDIARIA A DUE CITTADINI UCRAINI: persiste una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno, idonea a porre il pericolo l’incolumità della popolazione civile”

PROTEZIONE SUSSIDIARIA A CITTADINO DEL MALI: sussiste il serio rischio all’incolumità per i civili oltre alla continua a radicata violazione dei diritti fondamentali che esime dal fornire prova del rischio specifico per il ricorrente in caso di rimpatrio

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO: “Suscita preoccupazioni la situazione sulla sicurezza del paese, dilaniato a Nord da Boko Haram e a Sud dalla violenza cultista”

 PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO “Occorre considerare le violazioni dei diritti nel Sud del Paese dominato dal conflitto del Delta del Niger e da quello separatista”

 PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO “La Nigeria non riesce a garantire la sicurezza ai propri cittadini e a tutelarli nel caso subiscano violenze o ingiustizie ad opera di altri”

ALESSANDRA BALLERINI 13 LUGLIO 2020 VISITE: 46 PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO Deve essere presa in considerazione l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese d’origine e la condizione personale che lo ha portato alla fuga.

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO “Il ricorrente ha patito, oltre che la difficile situazione familiare, la generale mancanza di sicurezza e tutela nel suo paese contro ingiustizie e violenze”

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO: l’insicurezza dell’Edo State, dominato dal conflitto del Delta del Niger e dalla criminalità, giustifica la protezione umanitaria.

 PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO PAKISTANO: Appare frettoloso e non condivisibile il provvedimento che riconduce la partenza alla precarietà economica senza tenere conto della realtà del Pakistan.

 PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO MALIANO: gravemente discriminato per motivi etnici, in caso di rientro si ritroverebbe in un’analoga situazione senza presupposti per una vita dignitosa

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO GAMBIANO: Il Gambia, oggi ancora in fase di riorganizzazione, non appare in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO: Si rinvengono profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un Paese interessato da gravissime deprivazioni ed insicurezza socio-politica

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO: “le deprivazioni quali il diritto allo studio e alla possibilità di avviare un’attività economica in sicurezza senza supporto statale giustificano la protezione umanitaria”

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO SENEGALESE: la situazione socio-politica dell’area di provenienza resta critica dal punto di vista della salvaguardia dei diritti umani e della tutela del cittadino dagli abusi di potere

PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO GUINEANO: Il grado di tenuta e salvaguardia dei diritti politici e delle libertà civili è assai basso in Guinea.

Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini che ha fornito i provvedimenti giurisdizionali sul riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari

 

 PRINCIPIO DEL DIRITTO AL BENEFICIO DEL DUBBIO

Cass, sez I Ordinanza n. 7546/2020

 “Nel peculiare settore della protezione internazionale devono, difatti, riaffermarsi, ad ancor più forte ragione, ratione materiae, i condivisibili ed illuminanti principi affermati da questo stesso giudice di legittimità nella sua più autorevole espressione (Cass. ss.uu. 10531/2013) sul tema della giustizia della decisione, sottolineandosi come la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato (tematica “classica” di diritto processuale) sia posta in funzione di una concezione del processo che semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando a fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione, che deve ritenersi valore primario del processo (valore primario che, a più forte ragione, permea quei procedimenti nei quali i valori in gioco hanno riguardo alle persone, alla loro storia, ai loro diritti fondamentali, sempre e comunque garantiti dalla Carta costituzionale e dalle Convenzioni internazionali). Quanto all’attendibilità complessiva del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli (infra, p. 6), residuino all’organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio (diversamente da quanto sostenuto dall’ordinanza n. 16208 del 2019) che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio. L’art. 3 del D.Igs. 251/2017, infatti, dispone che: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. Come ricordato dal rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell’UNHCR,”nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni” e che, talvolta, “la stessa vita o l’incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata”. Quest’orientamento dell’UNHCR è peraltro suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di onere della prova, secondo cui “stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto” (cfr.: CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).”

  

RICONOSCIMENTO PERMESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE- art 31 TU

(cfr approfondimento n. 2)

 Cassazione civile sez. un. – 25/10/2010, n. 21799

 “L’immigrato irregolare, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha diritto a rimanere sul territorio italiano nei casi in cui i figli, che vivono abitualmente in Italia, possano incorrere in un rischio di subire un danno psicofisico dall’allontanamento del genitore. Nell’interpretare la deroga prevista dall’art. 31 del testo unico in materia di immigrazione, il giudice di merito è tenuto a procedere a un’analisi caso per caso e non limitarsi a prendere in considerazione solo la sussistenza di condizioni eccezionali legate alla salute fisica del minore.”

 Cassazione civile sez. I – 21/02/2018, n. 4197

 “Interpretazione estensiva dei gravi motivi che permettono l’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 dlgs 286/98

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita. (Nella specie, il decreto impugnato aveva interpretato i “gravi motivi” con riferimento ad esigenze determinate, specifiche e temporanee del minore, ritenute insussistenti, svalutando il rapporto affettivo con il padre ricorrente e ipotizzando la strumentalizzazione dell’interesse del minore per aggirare le regole sul soggiorno degli stranieri, profilo astratto e subordinato, secondo la S.C., rispetto alla tutela del suo interesse).”

  

Cassazione civile sez. VI – 23/01/2020, n. 1567

 “È autorizzato l’ingresso in Italia del familiare di un minore se si intende evitare il danno che deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare

Ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.lg. n. 286 del 1998, il Tribunale per i minorenni può rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. Siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.” 

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICHIEDENTE ASILO

 ordinanza Tribunale ordinario di Bologna

Sul punto si sono registrati orientamenti differenti della giurisprudenza di merito (si rinvia alla scheda appositamente predisposta “iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo”). Segnaliamo, in questa sede, l’orientamento del Tribunale di Bologna il quale ha ordinato l’iscrizione anagrafica del richiedente asilo.

Preliminarmente il Collegio ha qualificato il “diritto alla residenza” come un diritto soggettivo, seguendo un pacifico orientamento della Corte di Cassazione. Ha poi analizzato la portata interpretativa della riforma di cui all’art 3 D.lvo 114/15 come modificato dall’art 13 DL 113/18 secondo cui “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

Ripercorrendo le fonti normative relative al “diritto di risiedere in un luogo”, i giudici sono giunti alla conclusione che nessun effetto abrogativo è conseguito all’entrata in vigore dell’art 13. Nessun permesso di soggiorno è stato mai titolo per l’iscrizione anagrafica alla quale occorre procedere a seguito di richiesta e in base alle informazioni fornite dall’interessato.

 

DIVIETO DI TRASFERIMENTO IN UNO STATO NON SICURO- ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO UNITÀ DI DUBLINO

Decreto Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ha deciso sul ricorso avverso un provvedimento dell’Unità Dublino che ha disposto il trasferimento di un cittadino pakistano in Croazia.

Secondo il tribunale “le informazioni reperibili portano a ritenere fondato il rischio che il ricorrente una volta trasferito in Croazia vada incontro a trattamenti inumani e degradanti”.

In particolare vengono citate diverse fonti di report di Ong e dell’UNHCR che mettono in luce le violenze della polizia croata contro i richiedenti asilo e i migranti ai confini con la Bosnia ed Erzegovina, nonché i rapporti in cui le organizzazioni affermano che le autorità croate hanno tenuto le famiglie di richiedenti asilo in strutture di correzione piuttosto che in centri di accoglienza per l’asilo.

Il Tribunale ha annullato il provvedimento di trasferimento in quanto si pone “in contrasto con la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato”.

 

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – ARTICOLO 15, LETTERA B) – RISCHIO DI DANNO GRAVE ALLA SALUTE MENTALE DEL RICHIEDENTE IN CASO DI RITORNO NEL SUO PAESE DI ORIGINE – PERSONA CHE È STATA SOTTOPOSTA A TORTURA NEL SUO PAESE DI ORIGINE»: Chi è stato vittima in passato di atti di tortura nel suo Paese di origine può beneficiare della «protezione sussidiaria» se corre il rischio effettivo di essere privato intenzionalmente in tale Paese di cure adeguate al suo stato di salute fisica e mentale

Sentenza della CGUE del 24 aprile 2018

<<L’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La presente causa riguarda pertanto non la tutela contro l’allontanamento, derivante, in forza dell’articolo 3 della CEDU, dal divieto di esporre una persona a trattamenti inumani o degradanti, ma la distinta questione relativa a se lo Stato membro ospitante sia tenuto a riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83 al cittadino di un paese terzo che sia stato torturato dalle autorità del paese d’origine e i cui postumi gravi a livello psicologico potrebbero accentuarsi in modo sostanziale, con il serio rischio che commetta suicidio, in caso di ritorno in tale paese.

Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, un cittadino di un paese terzo può beneficiare della protezione sussidiaria solo ove sussistano gravi e comprovati motivi di ritenere che, nel caso di ritorno nel paese di origine, egli incorra in un rischio effettivo di subire uno dei tre tipi di danno grave definiti all’articolo 15 della direttiva suddetta (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Tra i danni gravi di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/83 figurano, alla lettera b) di tale articolo, la tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine.

In tale contesto, occorre rilevare, in primo luogo, che la circostanza che la persona interessata abbia subito, in passato, atti di tortura perpetrati dalle autorità del suo paese di origine non consente di giustificare, di per sé, il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria in un momento in cui non sussiste più alcun rischio effettivo che tali atti di tortura si riproducano in caso di ritorno in tale paese.

Occorre tuttavia rilevare, in secondo luogo, che, stante le indicazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda un cittadino di un paese terzo che non solo ha subito, in passato, atti di tortura da parte delle autorità del suo paese di origine, ma che, inoltre, nonostante non corra più il rischio di subire nuovamente tali atti in caso di ritorno in detto paese, soffre a tutt’oggi di gravi postumi a livello psicologico, conseguenti agli atti di tortura di cui è stato oggetto in passato, i quali postumi, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, si accentuerebbero in modo sostanziale, con un serio rischio che tale cittadino commetta suicidio, se ritornasse in detto paese. Tuttavia, un tale aggravamento sostanziale non può essere considerato, di per sé, come un trattamento inumano o degradante inflitto al detto cittadino nel paese d’origine, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva di cui trattasi.

A tale riguardo, occorre esaminare, come suggerisce il giudice del rinvio, l’impatto che può avere l’assenza, nel paese d’origine della persona interessata, di un’infrastruttura di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali derivanti dagli atti di tortura commessi dalle autorità di tale paese. A tale proposito, va ricordato che la Corte ha già dichiarato che le minacce gravi di cui all’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 non possono derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d’origine. Il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di un paese terzo, affetto da una grave malattia, dovuto all’assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine, senza che sia in discussione una privazione intenzionale nei riguardi di tale cittadino dell’assistenza sanitaria, non basta a implicare il riconoscimento a quest’ultimo del beneficio della protezione sussidiaria (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti 35 e 36).>>

 

Sul riconoscimento della protezione sussidiaria si segnala:

PROTEZIONE SUSSIDIARIA A CITTADINO MALIANO: “Il divieto di scegliere il coniuge, come il matrimonio forzato, se attuato con violenza e senza tutela statale, costituisce trattamento degradante e rientra nell’accezione di danno grave”
  

REVOCA MISURE DI ACCOGLIENZA

È illegittima la revoca delle misure di accoglienza per pericolosità sociale in caso di detenzione di derivati di Cannabis. Secondo il Tribunale amministrativo della Regione Liguria, infatti, la Pubblica Amministrazione, sub specie Prefettura di Genova, nell’adottare il provvedimento di revoca non ha tenuto in conto il percorso di integrazione del soggetto che, per oltre quattro anni, ha soggiornato in Italia, senza incorrere in violazione di alcun tipo, anzi raccogliendo un unanime riconoscimento di volontà d’integrazione partecipando a corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro a iniziative di volontariato ed ottenendo un attestato di conoscenza della lingua italiana A2”

TAR Liguria annullamento provvedimento di revoca misure di accoglienza

Annullata revoca di accoglienza nei confronti di un richiedente asilo: viola il principio di proporzionalità e della dignità umana

Pagina a cura di Federica Valentini

 

ART. 31 T.U. SULL’IMMIGRAZIONE

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. sull’immigrazione, il Tribunale per i Minorenni ha il potere di autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia del familiare (irregolare o privo di permesso di soggiorno) di un minore straniero che si trova nel territorio italiano, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di quest’ultimo, tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute.

L’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia è prevista per un tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni contenute nella stessa normativa. Essa può essere revocata:  

  • quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio;
  • per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza in Italia.

1.Sussistenza dei gravi motivi

La qualificazione dei parametri richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione è stata oggetto di un inteso dibattito; attorno al concetto di gravi motivi, infatti, si sono sviluppati due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo indirizzo, l’autorizzazione poteva essere concessa solo in presenza di situazioni emergenziali, dal carattere eccezionale e contingente, in grado di mettere in grave pericolo il normale sviluppo psicofisico del minore.

Detta impostazione, che privilegiava un’interpretazione letterale della norma in esame, escludeva altresì dai gravi motivi la necessità di accompagnare il minore nel suo processo educativo e di integrazione anche nel contesto scolastico, in quanto situazioni non temporanee o eccezionali.

(ex plurimis, Cass. civ.,15 gennaio 2007, n.747; Cass. civ., 2 maggio 2007, n.10135)
Il suesposto indirizzo è stato però superato da un secondo orientamento espresso dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 22080/09 – 823/10 e, più di recente, n. 22216/16, a cui hanno aderito le sezioni unite civili nella sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010.

In quest’ultima, in particolare, la Cassazione ha chiarito che, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di un minore, ex art. 31 d.lgs. 286/1998, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni emergenziali o circostanze eccezionali connesse allo stato di salute del minore, comprendendo invero “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.”

La Cassazione ha altresì precisato che, anche l’immigrato irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione, ha diritto a rimanere sul territorio italiano in tutti i casi in cui i figli potrebbero subire un danno psicofisico a causa dell’allontanamento del genitore.

La Suprema Corte ha ancora aggiunto che “nell’interpretare la deroga prevista dall’art. 31 del testo unico in materia di immigrazione, il giudice di merito è tenuto a procedere a un’analisi caso per caso e non limitarsi a prendere in considerazione solo la sussistenza di condizioni eccezionali legate alla salute fisica del minore”.

Tale orientamento è stato seguito da numerose pronunce di legittimità anche recentissime (ex multis 1567/2020 e 5938/2020). Secondo la Suprema Corte l’art 31 T.U. immigrazione “non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione” (Cassazione civile sez. I – 21/02/2018, n. 4197).

Dall’analisi della giurisprudenza di legittimità emerge il ruolo di assoluto rilievo assegnato all’interesse preminente del minore. Tale impostazione trova addentellati normativi non solo nel diritto interno ma soprattutto nel diritto sovranazionale. Ed invero:

A livello sovranazionale e internazionale a protezione dei diritti del fanciullo:

 –          Art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che prevede il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare e che non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

–          Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che proclama il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 7) e, nel riconoscere i diritti del minore (art. 24), prevede, che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

–          Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, che, dopo avere stabilito, all’art. 3, che in tutte le decisioni relative ai minori l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente, prevede, all’art. 9, che gli Stati parti vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori, se non in casi specifici e controllati.

Sullo stesso profilo, rilevano a livello Costituzionale:

–          Art. 2 Cost., che tutela i diritti fondamentali di ogni individuo, e quindi anche del minore, nelle formazioni sociali in cui egli è inserito (e dunque in primo luogo nella famiglia);

–          Art. 3 Cost., che impegna i pubblici poteri a garantire (e a rimuovere ogni ostacolo ad) un compiuto ed armonico sviluppo della sua personalità;

–          Art. 29 Cost., che sancisce il riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

–          Art. 30 Cost., sull’obbligo dei genitori di educare, mantenere, istruire i figli, cui corrisponde un diritto dei figli di contenuto identico;

–          Art. 31 Cost., che proclama l’aiuto e il sostegno della Repubblica alla famiglia per l’adempimento dei relativi compiti, nonchè la protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.

A livello di legislazione ordinaria il fondamento normativo comprende:

–          L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, che enuncia il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia;

–          L’art. 337-ter c.c., ai cui sensi il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

–          Disposizioni del titolo IV (art. 2833) del testo unico, aventi ad oggetto proprio il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori, titolo nel quale si colloca l’art. 28, comma 3, del seguente tenore: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata a resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176”.

Tutto ciò ha determinato e giustificato un’interpretazione estensiva dei gravi motivi che permettono l’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del familiare del minore. Ne consegue che:

  • L’autorizzazione de qua non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ben potendo comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva ovvero deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare ovvero dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute sia fisiche che psichiche.
  • E’ irrinunciabile, da parte del giudice di merito, una valutazione caso per caso circa l’esistenza delle condizioni necessarie per l’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto del fatto che i gravi motivi di cui parla la norma non sono assolutamente circoscrivibili al solo stato di salute del minore; il giudice di merito dovrà prestare particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore e al radicamento nel territorio italiano, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita.

Per ciò che attiene invece all’elemento temporale sembra pacifico che i gravi motivi non possano essere futuri o eventuali, ma è necessario che questi preesistano alla richiesta di permesso. Il loro venir meno determina la revoca del provvedimento di autorizzazione (che, si ricorda, ha comunque natura temporanea).

La Cassazione ha però precisato che, l’attualità dei gravi motivi costituisce presupposto essenziale solo nel caso in cui si tratti di autorizzare l’ingresso in Italia del familiare del minore. Diversamente, è possibile attribuire ai gravi motivi valore di circostanza futura ed eventuale quando l’istante, trovandosi già in Italia, avanza richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale. I gravi motivi riguarderebbero in tal caso i danni che il minore potrebbe subire per via dell’allontanamento improvviso del parente eventualmente espulso.

Il decreto di autorizzazione perde inoltre efficacia con il raggiungimento della maggiore età da parte del soggetto nel cui interesse è stato emesso.

 

2.Attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza in Italia

L’autorizzazione in esame può essere negata dal giudice in caso di compimento, da parte del familiare istante, di attività incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza in Italia.

Il compimento delle suddette attività rileva già nella fase del rilascio dell’autorizzazione. Il Giudice Minorile, infatti, ricevuto il ricorso ex art. 31, TU immigrazione, è chiamato a verificare la sussistenza di condotte ostative alla concessione della chiesta autorizzazione attraverso un esame complessivo della condotta del richiedente.

Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14238 del 2018 della Prima Sezione e poi con la pronuncia a Sezioni Unite del 12 giugno 2019, n. 15750: l’esigenza di dare rilievo a tali ipotesi già nella fase del rilascio, si impone in ragione della natura stessa dell’autorizzazione.

In relazione al comportamento incompatibile con le esigenze del minore, si evidenza infatti come l’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza del familiare richiedente, si giustifica “in quanto egli svolga la propria funzione genitoriale a beneficio del minore e del suo sviluppo psicofisico; altrimenti si verrebbe a contraddire lo scopo stesso della norma, che prevede il rilascio dell’autorizzazione (…) come risposta alla primaria esigenza di assistenza del minore, onde evitargli il pregiudizio conseguente al venir meno della effettività della vita familiare e della relazione parentale. Ne consegue che comportamenti del familiare incompatibili con le esigenze del minore dovranno indurre il Tribunale per i minorenni a negare l’autorizzazione (o a revocarla in caso di condotte sopravvenute)” (Cass. Sezioni Unite del 12 giugno 2019, n. 15750).

In merito invece all’ipotesi di attività del familiare incompatibili con la permanenza in Italia, si rileva che detta ipotesi è stata introdotta dal legislatore per dar rilievo all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

Al minore straniero viene quindi assicurato il godimento pieno del suo diritto fondamentale all’effettività della vita familiare e della relazione con i propri genitori, nel rispetto però dell’esigenza di proteggere il Paese che offre accoglienza dalla criminalità. Invero,“ l’introduzione di tale parametro esterno (…) dimostra che il legislatore ha inteso annettere rilevanza alle esigenze che riguardano l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, affidando al Tribunale per i minorenni, già al momento del rilascio dell’autorizzazione, un giudizio di bilanciamento tra la protezione del benessere psicofisico del minore (incluso il suo diritto al mantenimento dell’unità familiare), al cui scopo la presenza dell’adulto in Italia è finalizzata, e la tutela di quelle esigenze; dimostra che, anche in tale momento, il preminente diritto del minore a non vedersi privato della figura genitoriale fino ad allora presente nella sua vita di relazione non è assoluto, potendo risultare in concreto recessivo, all’esito di un circostanziato esame del caso e delle sue esigenze, ove risulti che il familiare richiedente l’autorizzazione abbia posto in essere un’ attività incompatibile con la permanenza in Italia, tale da rappresentare una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale” (Cass. Sezioni Unite del 12 giugno 2019, n. 15750).

L’autorizzazione potrà quindi essere negata solo all’esito di un attento bilanciamento.

Il Giudice dovrà, infatti, di volta in volta, stabilire se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, debbano prevalere sull’interesse del minore cui la norma conferisce protezione in via primaria. Ciò è vero ma non in via assoluta.

Preme sottolineare che il diniego dell’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia non può derivare automaticamente nemmeno in caso di pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero. Questa soluzione interpretativa è suggerita dal dato letterale dello stesso art. 31, comma 3, TU immigrazione, il quale infatti sancisce che, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, è previsto il rilascio dell’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso del familiare “anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”.

La deroga include inevitabilmente quella relativa alle disposizioni che prevedono cause ostative all’ingresso o al soggiorno conseguenti a condanne penali dello straniero (es. gli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, riferiti a soggetti con precedenti penali ostativi, derivanti in alcuni casi più gravi anche da sentenza di condanna non definitiva, o che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato).

Pertanto, la detta condanna è destinata a rilevare – al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia- in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, potendo determinare il rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario (Cfr. sul punto Cass. nn.14238/2018, 29802/2018 e 15750/19).

In definitiva quindi, il Giudice Minorile, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, dovrà:

  • accertare la sussistenza di gravi motivi collegati allo sviluppo psicofisico del minore che si trova in Italia;
  • verificare il compimento, da parte del familiare istante, di attività incompatibili con la permanenza in Italia;
  • negare, infine, l’autorizzazione all’esito di un esame complessivo della condotta del richiedente, svolto concretamente e non in astratto, giungendo ad una soluzione ispirata al bilanciamento dei contrapposti interessi nella soluzione concreta.

 

  1. Permesso di soggiorno per l’assistenza al familiare minore

Il periodo di durata dell’autorizzazione ex art. 31, comma 3, TU immigrazione è normalmente di due anni e viene indicato dal Tribunale per i Minori all’interno del decreto di riconoscimento della stessa.

Detto decreto consente al familiare richiedente di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per assistenza al familiare minore con il quale è consentito svolgere attività lavorativa e viaggiare.

Si sottolinea che non è possibile convertirlo in altro permesso, ma, alla scadenza dello stesso, è possibile rivolgersi nuovamente al Giudice Minorile per ripresentare l’istanza ex art. 31.

Pagina a cura di Rossella Iuculano

  • Ricorso per iscrizione anagrafica richiedenti asilo (cfr. scheda specifica sul punto)

  • Dossier statistico immigrazione 2019

 https://www.avvocatodistrada.it/dossier-statistico-immigrazione-2019/

  • Convegno a Reggio Emilia “Immigrazione: oltre i luoghi comuni”

https://www.avvocatodistrada.it/reggio-emilia-immigrazione-oltre-i-luoghi-comuni/

 

  • Convegno a Bari “Immigrazione, accoglienza, integrazione”

https://www.avvocatodistrada.it/immigrazione-accoglienza-integrazione/

 

  • Convegno a Milano “Immigrazione: D come diritti”

https://www.avvocatodistrada.it/25-05-17-milano-immigrazione-d-diritti/

 

  • Diritto dell’Immigrazione. Workshop con Avvocato di strada Padova

https://www.avvocatodistrada.it/15-06-17-diritto-dellimmigrazione-workshop-avvocato-strada-padova/

 

……E tutte le altre iniziative passate che potrete trovare all’indirizzo: https://www.avvocatodistrada.it/?s=immigrazione

 

 

  • La redazione, “Protezione umanitaria: la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente”, in Diritto e Giustizia, Giuffrè, 2020
  • Miriam Marotta, “La protezione sussidiaria e la tutela umanitaria”, in Diritto e Giustizia, Giuffrè, 2020
  • Samantha Mendicino, “Il principio di diritto del beneficio del dubbio nelle cause dei richiedenti asilo e protezione internazionale”, in Diritto e Giustizia, Giuffrè, 2020

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

Riferimenti normativi
Nel Testo Unico Immigrazione, D.lgs 286/98 l’art.19 sancisce il divieto di espulsione o di respingimento delle donne in stato di gravidanza e degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, e regola il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche per queste categorie.
L’art. 36 dello stesso decreto invece regola l’ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche.

Che cos’è?
Il permesso di soggiorno per cure mediche tutela gli stranieri non comunitari che abbiano necessità di restare sul territorio italiano per sottoporsi ad un percorso di cura al quale non potrebbero avere accesso nel loro paese d’origine, o le donne in gravidanza nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi al parto.
La durata del permesso dipende dalla durata del trattamento sanitario a cui si deve essere sottoposti.
Con questo permesso si può lavorare.

Chi può richiederlo?
Chi ha fatto ingresso in Italia con un visto per cure mediche e un eventuale accompagnatore. In questo caso il permesso va richiesto entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. In questo caso non si ha diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Chi si trova già in Italia per altri motivi o in stato di irregolarità e si trova in condizioni di salute di particolare gravità. Solo in questo caso il permesso di soggiorno per cure mediche può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Le donne in stato di gravidanza, a partire dal terzo mese di gravidanza fino a sei mesi dopo la nascita del figlio.

Come si richiede?
Il permesso per cure mediche si richiede direttamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di riferimento. Ogni Questura ha diverse modalità di accesso, per quanto riguarda quella di Bologna è necessario prendere un appuntamento tramite l’apposito sito.
Al momento dell’appuntamento in Questura verrà richiesto di compilare un modulo, indicando i dati del richiedente, un recapito in Italia e i mezzi di sostentamento di cui il richiedente si avvarrà in Italia.
La domanda può essere presentata, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse, ad esempio da chi presiede l’ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato.
Al momento dell’appuntamento in Questura verranno prese le impronte digitali del richiedente e gli verrà consegnata una ricevuta della domanda presentata. La Questura comunicherà anche una data in cui poter ritirare il permesso.
Il permesso può essere ritirato da chiunque con apposita delega.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, invece, deve essere richiesto tramite kit postale.

Che documenti servono?
Sia per la prima richiesta sia per il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche è necessario presentare in Questura:
– fotocopia del passaporto in corso di validità
– 4 fototessere
– documentazione attestante l’alloggio in Italia (contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità)
– dichiarazione rilasciata dall’ospedale sul tipo di cura, data d’inizio e durata della cura compresa l’eventuale degenza prevista – oppure certificazione di un medico curante sulla gravità della condizione del cittadino straniero, la necessità di cure e l’impossibilità di uscire dal territorio italiano per il rischio di vita – oppure certificazione medica sullo stato di gravidanza contenente la data presunta del parto.

Quanto costa?
Sia per la prima richiesta, sia per il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche bisogna pagare:
– una marca da bollo da 16,00 euro (che si compra in tabaccheria)
– ricevuta del versamento di 30,46 euro per il rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico.
– pagamento del contributo di euro 40,00 per il rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino a un anno. Questo contributo NON deve essere pagato da chi è entrato in Italia con il visto per cure mediche e dal suo accompagnatore.
Il contributo di 40,00 euro e la somma di 30,46 euro devono essere pagati con un unico bollettino postale di 70,46 euro da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”. Il versamento si può fare in Posta.

Per approfondire puoi consultare la pagina dedicata del Sistema Informa Stranieri dell’Emilia Romagna

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

permessi per richiesta asilo, status di rifugiato, protezione sussidiaria

Riferimenti normativi
La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 è il documento legale che definisce il termine “rifugiato” e specifica sia i diritti dei migranti forzati sia gli obblighi legali degli Stati di proteggerli.
In Italia il diritto di asilo non è ancora disciplinato da una normativa organica. Qui è disponibile un quadro della principale normativa di riferimento stilato dal Ministero dell’Interno.

Che cos’è?
L’asilo politico è un diritto garantito a stranieri e apolidi dalla Costituzione italiana e regolato dalla normativa europea.
Viene garantito attraverso la protezione internazionale che si esprime nel permesso di soggiorno per status di rifugiato e nel permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.
– entrambi durano di 5 anni
– entrambi consentono di lavorare
– entrambi sono convertibili in permesso di soggiorno per lavoro

Chi può richiederlo?
Chiunque si trova fuori dal proprio Paese d’origine e non può o non vuole farvi ritorno a causa di un giustificato timore d’essere perseguitato o di subire un grave danno a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
Se una persona ha già chiesto asilo in un altro Stato dell’Unione Europea e lo chiede di nuovo in Italia, sarà rinviato nello Stato in cui ha chiesto asilo la prima volta, anche nel caso in cui l’asilo gli sia già stato negato. Contro questo provvedimento può essere fatto ricorso.

Come si richiede?
Manifestare la propria volontà di chiedere asilo: si può fare in qualunque luogo e in qualunque momento, tipicamente alla Polizia di frontiera nel momento in cui si giunge in Italia, oppure presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di riferimento.
Ogni Questura ha diverse modalità di accesso, per quanto riguarda la questura di Bologna, per chiedere asilo è possibile recarsi senza appuntamento allo sportello asili in Via P. Bovi Campeggi nr. 13/3, il martedì dalle 14:30 alle 16:30 o il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
Dal momento in cui si manifesta la propria volontà di chiedere asilo si diventa regolari sul territorio italiano, e quindi inespellibili, e si ha diritto a rientrare nei progetti di accoglienza.

Formalizzare la domanda: al momento della prima richiesta viene fissato un appuntamento in Questura per formalizzare la domanda di asilo. In quell’appuntamento verranno prese le impronte digitali del richiedente e gli verrà richiesto di compilare il modello C3: un modulo in cui si chiedono informazioni personali del richiedente, informazioni relative al viaggio fatto per giungere in Italia e al motivo per cui ha lasciato il proprio paese. Qui un esempio di modello C3.
Dopo la formalizzazione viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo, che dura 6 mesi e con cui si può lavorare a partire da 60 giorni dopo l’emissione del permesso.
Viene rilasciato anche un codice fiscale numerico, con cui è possibile iscriversi al servizio sanitario nazionale.

A questo punto l’Unità di Dublino valuterà se spetti effettivamente all’Italia la competenza all’esame della domanda di asilo o se essa spetti ad un altro Stato membro dell’Unione europea. Qui è disponibile una scheda operativa per richiedenti asilo in Italia che desiderano spostarsi in un altro paese dell’Unione europea.

Audizione in Commissione: se l’Italia risulta essere lo Stato competente ad esaminare la domanda di asilo, il richiedente verrà contattato presso l’indirizzo indicato alla Questura per presentarsi ad un appuntamento in Commissione territoriale.
In Commissione il richiedente dovrà raccontare a voce le motivazioni per cui ha deciso di lasciare il proprio paese e non può o non vuole farvi ritorno.

Nel giro di qualche mese la Commissione invierà al richiedente la decisione, tramite posta. La decisione può essere:
a. Status di rifugiato
b. Protezione sussidiaria
c. Invio al Questore per concedere la protezione speciale
d. Diniego
Se si ritiene di avere ricevuto una protezione inferiore a quella meritata o se si riceve un diniego, è possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data della decisione. Per fare ricorso è necessario rivolgersi ad un avvocato.

Come si rinnova?
Il permesso per richiesta asilo può essere rinnovato ogni sei mesi fino alla definizione del procedimento, compresi eventuali ricorsi. Il rinnovo si chiede direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura competente. Ogni Questura ha diverse modalità di accesso, per quanto riguarda quella di Bologna è necessario prendere un appuntamento per il rinnovo del permesso per richiesta asilo tramite l’apposito sito.
Il permesso di soggiorno per status di rifugiato e il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria invece si rinnovano con il kit postale, disponibile in qualsiasi ufficio postale.

Che documenti servono?
Per richiedere asilo:
Nessun documento è strettamente necessario per poter chiedere asilo.
Tuttavia, è bene portare il passaporto, se lo si ha, e tutti i documenti ritenuti utili a supportare la propria richiesta. Il passaporto verrà ritirato al momento della formalizzazione della domanda. È necessario fornire un indirizzo reale al quale si possa ricevere la convocazione presso la Commissione territoriale e tutte le comunicazioni relative al procedimento.
Sono necessarie due fototessere.
Per rinnovare il permesso per richiesta asilo:
Due fototessere; una marca da bollo da 16,00€; eventuale copia del ricorso con ricevuta di deposito. Molte Questure richiedono anche la presentazione di documentazione relativa all’alloggio (ad esempio contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità). Si tratta di una prassi illegittima, contro la quale è possibile fare ricorso, tenendo in considerazione però le problematiche derivanti da un’eventuale ricorso.
Per richiedere o rinnovare il permesso per status di rifugiato o protezione sussidiaria:
Due fototessere; una marca da bollo da 16,00€; ricevuta del versamento di 30,46€ sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”; documentazione relativa all’alloggio (dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto).

Per approfondire puoi riguardare il webinar di Avvocato di strada “La protezione internazionale: evoluzione della disciplina e criticità
È inoltre disponibile una guida emessa dal Ministero dell’Interno, diretta a chi vuole chiedere asilo in Italia, in varie lingue.

PROTEZIONE SPECIALE 

NASCITA DELLA PROTEZIONE SPECIALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il sistema legislativo relativo alla previgente protezione umanitaria ed all’attuale protezione speciale del cittadino straniero è stato profondamente modificato negli ultimi due anni. 

La prima modifica legislativa è avvenuta tramite il d.l. 113 del 2018, convertito nella L. n. 138 del 2018, il quale ha eliminato la categoria della protezione umanitaria ed ha introdotto le cd. protezioni speciali.

Tale novella legislativa ha eliminato dall’art. 5, c. 6, d.lgs 286 del 1998 la parte che riconosceva il diritto all’accertamento delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, perché ritenuta clausola generale e caratterizzata da ampia discrezionalità in fase attuativa: la prassi infatti aveva mostrato come il permesso per protezione umanitaria fosse diventato “il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale” senza una tipizzazione dei requisiti per il riconoscimento.

Per tale ragione, il legislatore ha scelto di sostituire il sistema “aperto” di protezione umanitaria, che lasciava all’interprete il compito – discrezionale – di individuare in concreto le condizioni di vulnerabilità che integravano “i seri motivi di carattere umanitario” in un sistema “chiuso” di ipotesi di permesso di soggiorno predeterminate ex ante dal legislatore (cd. permessi di soggiorno per protezione speciale).

In un secondo momento, a seguito delle critiche concernenti la compatibilità tra il sistema così delineato ed i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di attuazione del diritto d’asilo, il d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. 173/2020, ha ridisegnato l’art. 5, co. 6 d.lgs 286 del 1998  nel rispetto degli obblighi costituzionali e, pur non menzionando espressamente i “motivi umanitari”, ha reintrodotto la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno qualora il diniego fosse in contrasto con il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e dei doveri solidaristici di cui all’art. 2 Cost., nonché dei vincolo derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 co. 1 Cost) (cioè nei casi in cui precedentemente veniva rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Contestualmente, il d.l. n. 130 del 2020 ha altresì effettuato un intervento innovativo sull’art. 19 d.lgs 286 del 1998 (Testo Unico immigrazione -TUI): ha ampliato le ipotesi di protezione speciale e le ha (ri)dotate di una formula “aperta” nel rispetto dei principi costituzionali, aggiungendo dei limiti specifici ad espulsioni e respingimenti rendendoli impossibili in determinati casi: 1) quando esistono fondati motivi per ritenere che la persona sarebbe a rischio di tortura nello Stato di destinazione; 2) “qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5 co. 6 d.lgs 286 del 1998 ”; 3) “qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” fatte salve le ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica (art. 8 CEDU)

Inoltre, l’art 19 co. 1.2 TUI, ha previsto che “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” (la stessa disposizione prevede che sia lo stesso questore, quando sia presentata una domanda di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno per qualsiasi motivo e ricorrano le predette condizioni ex art 19, cc. 1 e 1.1 TUI, a rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale). 

In aggiunta, permangono le ulteriori ipotesi tassative di permesso di soggiorno che, prima del 2018, erano rilasciate per “per motivi umanitari” e che, ad oggi, si definiscono permessi  di Soggiorno per motivi di protezione sociale (ferme restando le condizioni legittimanti): art. 18 TUI (vittime di tratta e sfruttamento sessuale), art.18 – bis (vittime di violenza domestica), art. 22 co. 4 TUI (particolare sfruttamento lavorativo). 

CARATTERISTICHE

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale è previsto dall’art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008: nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e, tuttavia, ricorrano i presupposti di cui all’artt. 19 co. 1, 1 commi 1 e 2 TUI, la stessa trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso per protezione speciale. 

QUANTO DURA ? Tale permesso ha la durata biennale, è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale che deve rivalutare la permanenza delle condizioni iniziali.

SI PUO’ SVOLGERE ATTIVITA’ LAVORATIVA? Il pds per protezione speciale  consente di svolgere attività lavorativa e l’accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore (università) e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani. E’ dunque convertibile per motivi di lavoro (secondo la modifica di cui alla L. n.173/2020), sussistendone i presupposti. Quindi tale titolo di soggiorno garantisce una prospettiva di continuità di soggiorno, non solo finché persistono le condizioni legittimanti il rilascio, ma anche ove il titolare ne chieda la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza dei requisiti richiesti, a differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA PROTEZIONE SPECIALE 

A CHI SI PUO’ RICHIEDERE? Il permesso per protezione speciale può essere chiesto dai cittadini stranieri direttamente alla Questura, anche al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale. 

QUANDO VIENE RILASCIATO?  Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il permesso per protezione speciale viaggia su un doppio binario. 

 Il Questore lo rilascia: 

  • o a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale che ha rigettato una domanda di protezione internazionale;
  •  o su domanda diretta di un cittadino straniero, previo parere della Commissione territoriale. Se la domanda di permesso per protezione speciale viene presentata direttamente alla Questura, questa la trasmette, insieme a ogni altra documentazione e informazione utile alla valutazione, alla Commissione territoriale, chiamata a esprimere un parere vincolante sul rilascio del permesso entro 30 giorni dalla ricezione. Se la Commissione ritiene ci siano elementi che potrebbero portare anche al riconoscimento della protezione internazionale, lo segnala alla Questura perché informi il richiedente sulla possibilità di presentare domanda di asilo.

QUALI DOCUMENTI SI ALLEGANO ALL’ISTANZA?

  • decreto della Commissione Territoriale che riconosce la protezione speciale;
  • eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso e di riconoscimento della protezione speciale;
  • questionario integrativo (scaricabile nel prossimo paragrafo);
  • in caso di richiesta inoltrata direttamente in Questura: documentazione attestante l’inserimento sociale e l’integrazione lavorativa, la presenza di familiari in Italia o qualsiasi altra documentazione medica/familiare/ecc a supporto dell’istanza.
  • All’istanza dovrà essere allegato un apposito questionario che l’interessato dovrà compilare e consegnare alla Questura non appena verrà fissato l’appuntamento: il modulo si compone di una serie di domande relative all’inserimento sociale, alla vita privata e familiare e al Paese di origine del richiedente protezione speciale.

Il questionario è scaricabile su questo link.: https://www.infoimmigrazione.com/wp-content/uploads/Moduloquestionario-protezione-speciale.pdf

DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI ESITO POSITIVO DELL’ISTANZA

  • 4 foto tessere;
  • marca da bollo da 16€;
  • versamento sul c/c n. 67422402 di Euro 80,46, intestato a MEF – Dipartimento del Tesoro, causale PSE (utilizzare bollettino con codice a barre);
  • certificato di residenza anagrafica o disponibilità alloggiativa;
  • passaporto o titolo equipollente (se posseduto)

 

MATERIALE GIURISPRUDENZIALE

Protezione speciale al cittadino tunisino invalido civile: le ragioni del diritto alla salute prevalgono su quelle della Commissione territoriale

Tribunale di Milano, decreto del 19 settembre 2022 :https://www.meltingpot.org/2022/11/protezione-speciale-al-cittadino-tunisino-invalido-civile-le-ragioni-del-diritto-alla-salute-prevalgono-su-quelle-della-commissione-territoriale/

Protezione speciale a seguito di domanda reiterata di asilo: la Commissione valuta il positivo inserimento sociale del richiedente 

Commissione Territoriale di Catania, decisione del 28 settembre 2021: https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-a-seguito-di-domanda-reiterata-di-asilo-la-commissione-valuta-il-positivo-inserimento-sociale-del-richiedente/

Protezione speciale: il radicamento in Italia e la mancanza dal Paese di origine da oltre 12 anni giustifica il riconoscimento

Tribunale di Venezia, decreto del 21 luglio 2022: https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-il-radicamento-in-italia-e-la-mancanza-dal-paese-di-origine-da-oltre-12-anni-giustifica-il-riconoscimento/

 

 

Protezione speciale alla richiedente nigeriana per il percorso di inclusione sociale dopo il ripristino delle misure di accoglienza

Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 28 luglio 2022: https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-alla-richiedente-nigeriana-per-il-percorso-di-inclusione-sociale-dopo-il-ripristino-delle-misure-di-accoglienza/ 

Protezione speciale al richiedente senegalese per buona integrazione e tutela del diritto al rispetto della propria vita privata

Tribunale di Torino, decreto del 2 agosto 2022: https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-al-richiedente-senegalese-per-buona-integrazione-e-tutela-del-diritto-al-rispetto-della-propria-vita-privata/ 

 

Protezione speciale a richiedente nigeriano per invivibilità della zona di provenienza (Delta del Niger) e durissimo percorso migratorio

Tribunale di Genova, decreto del 27 luglio 2022: https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-a-richiedente-nigeriano-per-invivibilita-della-zona-di-provenienza-delta-del-niger-e-durissimo-percorso-migratorio/

«In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto dei richiedenti alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno». (Cass. SU n. 24413/2021, principio di diritto).

 Cass. 15961/2021 secondo cui «Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, costituente il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa, dev’essere apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima; ne consegue che può assumere rilievo anche la condizione di povertà estrema – nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l’acqua, il cibo, il vestiario e l’abitazione – del paese di provenienza, ove considerata unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali».

 

Bibiografia:

IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA:  Paolo Morozzo della Rocca (a cura di) 

Maria Acierno, Bruno Barel, Roberto Cherchi, Marco Ferrero, Matteo Gnes, Alberto Guariso, Enrico Lanza, Irene Marchioro, Livio Neri, Pierfranco Olivani, Daniela Panizzut, Guido Savio

Sitografia:

PAGINA A CURA DI

dott.ssa Maria Rocco

Avvocato di strada - Bologna

dott.ssa Carlotta Gregori

Avvocato di strada - Bologna

dott.ssa Francesca Pirola

Avvocato di strada - Milano