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dell'Associazione Avvocato di strada Onlus
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Regolamento approvato dall’Assemblea in data 19 aprile 2008
Art. 1 Finalità
Il presente regolamento viene redatto con l’obiettivo di disciplinare il funzionamento e la nascita degli sportelli di Avvocato di strada ed in genere le attività dell’Associazione. L’attività dell’Associazione Avvocato di strada si esplica principalmente attraverso il ricevimento degli utenti presso gli sportelli attivi sul territorio italiano.
Art. 2 Nascita dello sportello
Lo sportello Avvocato di strada sul territorio nasce su impulso dell’Associazione
Nazionale e nel rispetto degli scopi associativi.
Requisito per la costituzione di uno sportello è che esso operi in collegamento con o
nell'ambito di realtà già radicate nel territorio, prive di scopo di lucro, che offrono
gratuitamente servizi di assistenza di varia natura a persone senza dimora.
Costituisce presupposto necessario ai fini dell’attivazione dello sportello Avvocato di
strada la comunicazione preventivamente inviata al Consiglio dell’Ordine competente
per territorio in cui si rende noto l’avvio di tale iniziativa.
Art. 3 Coordinatore
Ogni sportello Avvocato di strada indica al suo interno un proprio coordinatore il quale
avrà il compito di coordinare le attività dei volontari. In particolare il coordinatore si
occuperà dell'organizzazione della turnistica dei volontari per il ricevimento allo
sportello, della gestione e dell'archivio delle pratiche aperte di volta in volta. Il
coordinatore si impegna inoltre a mantenere i contatti tra lo sportello e l’Associazione
nazionale.
Il coordinatore e almeno un avvocato di ogni sportello devono necessariamente essere
soci dell’Associazione, mentre gli altri volontari potranno decidere se diventare soci o
partecipare alle attività senza associarsi.
Art. 4 Obblighi dello sportello
Ogni sportello deve:
- utilizzare nelle comunicazioni con i terzi il materiale fornito dall’Associazione recante
il logo e l’intestazione “Avvocato di strada” seguito dal nome della città;
- utilizzare nelle comunicazioni con i terzi l’indirizzo di posta elettronica fornito
dall’Associazione. Tale indirizzo indicherà il nome della città in cui è attivo lo sportello
e di seguito la desinenza specifica (Es. xxxxx@avvocatodistrada.it).
- collaborare con gli altri Sportelli Avvocato di strada presenti sul territorio nazionale e
con l’Associazione fornendo i dati relativi all’attività svolta a vantaggio delle persone
senza fissa dimora a scopi puramente statistici;
Art. 5 Obblighi dei volontari
Gli avvocati e gli altri volontari soci e non soci dell’associazione che partecipano allo
Sportello di Avvocato di strada s’impegnano a:
- prestare alle persone senza dimora che si rivolgono allo sportello la propria attività a
di ricevimento e di consulenza legale stragiudiziale e/o giudiziale a titolo gratuito in
qualità di volontari; tale obbligo riguarda sia i volontari che prestano la propria attività
come titolari della singola pratica, sia coloro che offrono la propria collaborazione
come domiciliatari.
- devolvere allo sportello territoriale le somme incassate per spese
ed onorari, detratte Iva e Cpa, spese generali e tasse, nel caso in cui l’utente
(esclusivamente persona senza dimora) fosse ammesso al gratuito patrocinio oppure
ottenesse la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Art. 6 Conclusione del progetto
Ove per qualsiasi causa vengano meno l’adesione e il rispetto delle suindicate regole di
comportamento che caratterizzano l’attività degli sportelli Avvocato di strada in
coerenza con gli scopi dell’Associazione, l’esperienza dovrà dirsi conclusa e per ciò
stesso interrotto il rapporto di collaborazione con l’Associazione.
In particolare, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione con
l’Associazione, è inibito a tutti coloro che hanno partecipato allo sportello Avvocato di
strada l’utilizzo della denominazione “Avvocato di strada” per qualificare qualsiasi tipo
di assistenza legale a favore di terzi.
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