ASSEGNO DI INCLUSIONE
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto il Primo maggio 2023 come data simbolica per il Consiglio dei Ministri nel quale è stato approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Il decreto-legge n. 48 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.103 del 4 maggio 2023 (in seguito DL LAVORO), costituito da 45 articoli, ha affrontato diversi temi, dall’addio al reddito di cittadinanza (RDC) al taglio del cuneo fiscale, dai fringe benefit ai contratti a termine, dal welfare aziendale ai voucher.
Il DL LAVORO si è occupato anche della tutela contro gli infortuni sul posto di lavoro e di ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro, riguardanti l’inclusione sociale e l’incentivazione dell’occupazione giovanile.
Il presente contributo intende analizzare sinteticamente l’assegno di inclusione, una delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa di cui dagli artt. da 1 a 13 che hanno sostituito il RDC.
La Misura di inclusione attiva (MIA) ipotizzata nei mesi precedenti è stata pertanto archiviata.
1. COS'È L’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
L’Assegno di inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (art. 1) che sarà attiva dal 1° gennaio 2024.
2. CHI PUÒ RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INCLUSIONE E QUALI SONO I REQUISITI?
I beneficiari di questo nuovo strumento saranno i nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minori e over 60 e le persone in condizioni di svantaggio (comma 1, art. 2).
L’assegno sarà erogato per 18 mesi e potrà essere rinnovato per altri 12 mesi, con uno stop di un mese.
I principali requisiti per accedere all’Assegno di inclusione sono precisati nel comma 2 dell’art.2:
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- Requisiti di cittadinanza: al momento della richiesta e per tutta la durata della concessione del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo;
- essere cittadino di Paesi terzi ed essere titolare dello status di protezione internazionale.
- Requisiti di cittadinanza: al momento della richiesta e per tutta la durata della concessione del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Requisiti di residenza e soggiorno: il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. La continuità della residenza si intende interrotta:
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- se il soggetto è stato assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, salvo assenze per gravi e documentati motivi di salute;
- se il soggetto è assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi, salvo assenza per gravi e documentati motivi di salute.
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- Requisiti economici:
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- un ISEE che non superi i 9.360 euro annui, ma nel caso di nuclei familiari con minorenni l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- un valore del reddito familiare (determinato secondo i criteri dettati dal DL LAVORO) inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro se è diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000 accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000 incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, presente nel nucleo familiare.
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- Requisiti relativi al godimento dei beni durevoli
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- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto come previsto dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, oppure aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione;
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- Requisiti personali: il beneficiario dell’Assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, non deve essere stato condannato con sentenze definitive o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8, comma 3.
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
L’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (comma 9 art.2).
[1] «Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo…» (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009) (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2014)
3. QUALE SARÀ L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE
L’Assegno di inclusione su base mensile non potrà avere un importo inferiore a 480 euro all’anno, esenti da IRPEF (art.3).
I nuclei familiari beneficiari potranno ricevere fino a 6.000 euro annui; quindi, 500 euro al mese moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; il limite sale a 7.560 euro annui nel caso di nucleo familiare composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da disabili.
A questi importi si aggiunge un ulteriore contributo per l’affitto di massimo 280 euro mensili.
Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza[1].
[1]https://fasi.eu/it/articoli/23-novita/25817-assegno-di-inclusione-regole-nuovo-reddito-di-cittadinanza.html#:~:text=Il%20beneficio%20economico%20dell’Assegno,parametro%20della%20scala%20di%20equivalenza.
4. IN QUALI CASI L’ASSEGNO DI INCLUSIONE VIENE RIMODULATO, SOSPESO O DECADE?
Il DL LAVORO sancisce il principio generale in base al quale cui è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo (c.8 art.3).
Inoltre, i commi 5 e ss. dell’art. 3 contengono importanti disposizioni riguardanti la rimodulazione del beneficio, la sua sospensione o, addirittura, la decadenza dal medesimo, al ricorrere di determinate condizioni, quando uno o più componenti il nucleo familiare inizi un’attività da lavoro dipendente o autonomo, oppure divenga titolare di pensione, oppure in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio
Più precisamente:
- in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Il reddito derivante dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, a pena di sospensione della prestazione è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade;
- l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui;
- in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi;
- in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare;
- in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
5. COME SI RICHIEDE E COME VIENE EROGATO L’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 l’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal DL LAVORO, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai Comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’ articolo 7 (controlli svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro).
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale da parte del richiedente (comma 2, art. 4).
Secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 4 il beneficio sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico denominato «Carta di inclusione» che permetterà di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
L’INPS erogherà il beneficio per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi [1].
Per poter percepire l’assegno di inclusione, i beneficiari dovranno effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art.5).
Il sistema SIISL è stato realizzato dall’INPS e grazie ad esso i beneficiari dell’assegno di inclusione potranno sottoscrivere un patto di attivazione digitale tramite il quale sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
All’interno del sistema SIISL, inoltre, è stata istituita una piattaforma digitale attraverso la quale i beneficiari dell’Assegno di inclusione accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.
[1] http://sldm.it/it/news/circolare-decreto-lavoro-n-48-del-4-5-2023
6. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI?
I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa che viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare, nel suo complesso e dei singoli componenti (comma 1, art.6).
I componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non ancora occupati e che non frequentano un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura sono obbligati ad aderire e a partecipare a tutte le attività formative di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (comma 4, art. 6).
Sono esclusi da tali obblighi:
- i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (comma 5, art. 6)
7. SONO PREVISTI CONTROLLI E SANZIONI?
Per evitare il godimento irregolare dell’assegno di inclusione, sono stati previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri (artt. 7 e 8).
8. CI SONO INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CHE ASSUMONO PERSONE CHE PERCEPISCONO L’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
Sì, l’art. 10 del DL LAVORO ha previsto anche degli incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione.
Infatti, i datori di lavoro saranno esonerati dal versamento della contribuzione previdenziale per un anno nel limite di 8.000 euro; dallo sgravio sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
L’esonero spetterà ai datori di lavoro in base alla tipologia del contratto di assunzione.
Per quanto riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di 8.000 euro annui.
Se il beneficiario dell’assegno viene licenziato nei 2 anni successivi all’assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire l’incentivo fruito più la maggiorazione delle sanzioni civili. Sono esclusi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.
Nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, invece, i datori di lavoro saranno esonerati dal versare il 50% dei contributi, sempre per un anno, nel limite di 4.000 euro.
L’esonero contributivo è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
E PER TUTTI GLI ALTRI? COSA È LO STRUMENTO DI ATTIVAZIONE AL LAVORO?
Il DL LAVORO ha istituito per le persone che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni (occupabili), lo Strumento di attivazione al lavoro (art. 12).
Tale strumento è stato attivato il 1° settembre 2023 e si tratta di una misura che serve a fornire attività formative a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Per conoscere i dettagli relativi al funzionamento di questa misura vi consigliato di consultare le nostre FAQ.
Pagina a cura di Bruno Andrea Mamone, socio dell’Associazione Avvocato di strada