L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente permette di annullare i debiti alle persone meritevoli che non possano offrire ai creditori alcuna utilità per pagare il proprio debito, neanche in prospettiva futura. 

L’istituto è disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

REQUISITI

Possono attivare la procedura per l’esdebitazione i debitori persone fisiche che siano meritevoli e che non siano in grado di offrire nessuna utilità diretta o indiretta.

La meritevolezza si deduce dal tipo di soggetto che fa la richiesta, da che tipo di debiti ha e da come li ha accumulati.

L’utilità, cioè la disponibilità economica, non deve sussistere neppure in prospettiva futura. Ciò significa che da un’analisi della situazione del soggetto si deve evincere un’impossibilità di pagare non solo al momento della domanda ma anche in futuro. 

Non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma. 

Se nei 4 anni successivi succede qualcosa che cambia considerevolmente lo status economico del richiedente, esso sarà comunque tenuto a pagare una somma che non deve essere inferiore al 10%. 

Il richiedente può accedere all’istituto una sola volta. 

PROCEDURA

  1. Nomina del gestore;
  2. Istruttoria;
  3. Domanda di esdebitazione;
  4. Decisione.

1) Nomina del gestore.

Per prima cosa deve essere nominato un gestore della crisi, cioè il soggetto che verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate dall’avvocato nel ricorso. 

Il gestore è una figura che viene scelta dagli organismi di composizione della crisi in un elenco composto da commercialisti e avvocati. 

Per richiedere l’intervento del gestore è necessario recarsi direttamente all’albo degli avvocati o commercialisti. 

La nomina normalmente ha un costo che va dai 200 ai 300 euro. Ci sono, però, dei casi in cui è gratuita. Si consiglia di informarsi presso l’ordine degli avvocati o commercialisti della propria città.

2) Istruttoria

Dopo la nomina, il gestore, prende contatto con l’avvocato del richiedente. Il gestore, l’avvocato e il richiedente collaborano al fine di raccogliere tutta la documentazione necessaria. Al termine della raccolta, il gestore redige una relazione particolareggiata. 

3) Domanda di esdebitazione.

La domanda viene presentata tramite ricorso dell’avvocato al Tribunale civile competente sulla base del luogo di residenza e deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:

  • carta d’identità e codice fiscale;
  • certificato di residenza e stato di famiglia;
  • elenco delle spese vive che il ricorrente deve sostenere per il suo sostentamento;
  • elenco creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
  • relazione particolareggiata del gestore della crisi.

La relazione deve comprendere:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 

4) Decisione

Il Tribunale controlla che non siano stati fatti atti di frode, che la persona sia meritevole e che non sussistano dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. 

Se all’esito del controllo risulta tutto in regola, il Giudice dichiara, con decreto, inesigibili i debiti che sono sorti prima della data di deposito del ricorso. 

I creditori hanno poi 30 giorni per proporre opposizione.

Il gestore nei 4 anni successivi deve controllare le entrate del soggetto per verificare se ci sono stati degli aumenti rilevanti. In quest’ultimo caso, può chiedere al sovraindebitato di pagare una piccola differenza.

FAQ

1) C’è una soglia minima per cui chiedere la procedura?

No, ma il soggetto deve essere sovraindebitato, cioè non deve essere in grado, neanche temporaneamente, di farsi carico delle proprie obbligazioni.

2) Quali sono le tempistiche? 

Il tempo che trascorre dalla data di deposito del ricorso alla pronuncia del Tribunale non è molto e dipende dal carico di lavoro dello stesso Tribunale. Quello che richiede piú tempo è la fase antecedente di ricerca della documentazione necessaria.

3) Cosa succede se nello stato di famiglia sono presenti altre persone?

Se nello stato di famiglia sono presenti altre persone, si presume che le spese siano divise tra di esse. Ad esempio, nell’indicare le spese di affitto, se nello stato di famiglia c’è un partner, inserirò la cifra di 350 euro invece che 700.

4) Cosa succede se è in esecuzione un pignoramento sullo stipendio?

Tutte le procedure di sovraindebitamento annullano le procedure esecutive pendenti e impediscono di iniziarne di nuove. Quindi se il soggetto ha in corso un pignoramento sullo stipendio, esso torna ad essere pieno. Sarà compito del soggetto avvisare il terzo di dover ricominciare a pagare lo stipendio per intero. 

5) Cosa succede in caso di cessione del quinto? Influisce sulla richiesta di esdebitazione?

L’esistenza di una eventuale cessione del quinto va ad incidere sulla meritevolezza, quindi il Giudice andrà a verificare quale sia il motivo della richiesta di cessione.  

Dott.ssa Iaffaldano Margherita

Dott.ssa Iaffaldano Margherita

Avvocato di strada Bologna