FAQ Decreto Flussi 2023

Posti disponibili

82.705

Quando fare domanda

A partire dal 30 gennaio 2023

Scadenza domande

31/12/2023

Il “decreto flussi” è il decreto con il quale vengono annualmente definite, sulla base di criteri generali individuati, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi lavorativi (lavoro subordinato-lavoro autonomo-lavoro stagionale)

Le quote disposte dal decreto non vengono suddivise in maniera uguale ma può essere data la precedenza a coloro che provengono da determinati Stati o che si trovano in particolari condizioni.
Il nuovo decreto flussi, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023, e prevede dei numeri nettamente superiori rispetto a quelli previsti dallo scorso decreto flussi pubblicato il 21/12/2021. Parliamo infatti di 82.705 posti complessivi, a fronte dei 69.700 previsti dal decreto 2021.

QUANDO FARE DOMANDA?

A partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. (ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Le domande potranno essere trasmesse fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022 (82.705 unità), o comunque, fino al 31 dicembre 2023.

COME FARE DOMANDA?

Come previsto dal Decreto flussi 2022, il datore di lavoro è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio che siano disponibili a ricoprire il posto di lavoro relativo all’assunzione richiesta, una procedura che deve essere effettuata prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al CpI. Per farlo, dovrà recarsi sul sito web dell’ANPAL, scaricare e compilare il modulo editabile di “richiesta del personale” ed inviarlo al Centro per l’Impiego.

Alla richiesta di nulla osta, inoltre, dovrà essere allegata un’autocertificazione che attesti l’esito della verifica, specificando che il Centro per l’Impiego non ha risposto alla richiesta entro quindici giorni lavorativi, che il lavoratore segnalato non è ritenuto idoneo dal datore di lavoro, che il lavoratore inviato dal CpI non si presenta al colloquio di selezione.

La verifica preliminare di indisponibilità di un lavoratore italiano non è invece necessaria per i lavoratori stagionali e per quelli formati all’estero. (altalex)

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato in via telematica alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, tenute a rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni.

Inoltre Il Ministero dell’Interno ha attivato la modalità semplificata per l’invio delle domande di assunzione di lavoratori stranieri, come previsto dal Decreto Flussi (art. 44 del DL n. 73/2022, convertito in Legge 122/2022).

Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura degli operatori incaricati della trasmissione e non c’è più limite massimo di domande in relazione agli operatori stessi.

Come specificato dalla Circolare dell’Interno n. 1212 del 24 febbraio 2023, il sistema informatico procede con la profilazione automaticamente di alcuni specifici operatori:

  • associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122;
  • associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022;
  • enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D.

Per gli ingressi di lavoratori stranieri finalizzati alla loro assunzione, spetta ai professionisti  e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative in Italia la verifica dei requisiti sull’osservanza delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro applicato e la congruità del numero di richieste presentate.

Fino al 31 dicembre 2023 (come previsto dal Milleproroghe), è possibile ricorrere ad autocertificazioni per i cittadini di Paesi extra-UE in materia di stato, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

 

QUANTI POSTI PREVEDE IL DECRETO FLUSSI?

82.705 posti totali
– 44.000 unità per motivi di lavoro stagionale;
– 38.705 unità per motivi di lavoro non stagionale e autonomo, di cui 30.105 unità sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori autotrasporto, edilizia e turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.

I termini previsti per effettuare la domanda per il decreto flussi variano a seconda della provenienza del richiedente.

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