FAQ Regolarizzazione migranti ed emersione dei rapporti di lavoro

Lug 23, 2020 | Iniziative

Prime risposte (e qualche incertezza) al DL 34/20 in tema di emersione e regolarizzazione di rapporti di lavoro (art 103)

Nel decreto “rilancio” n. 34/20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella tarda serata del 19.05.2020, sono state previste delle misure finalizzate all’emersione e alla regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari.

Le disposizioni mirano altresì a garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria. Scopriamo insieme quali sono i requisiti e le relative modalità di presentazione dell’istanza.

Ricordiamo, inoltre, che è stata attivata un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all’indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, e sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio. Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it. L’utilizzo dell’help desk da parte dei privati, delle associazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti potrà avvenire anche accedendo al sistema.

In data 13.06.2020 sono state pubblicate delle Frequently asked questions (FAQ) a cura del Ministero dell’Interno. Abbiamo, di conseguenza, aggiornato anche il nostro contributo. Le trovate qui.

1) Chi può richiedere la regolarizzazione?

a) I datori di lavoro possono presentare istanza
• per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale
oppure
• per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Quali cittadini stranieri? Non qualunque cittadino extracomunitario irregolare bensì i cittadini stranieri già sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 (gli organi di polizia devono aver proceduto alla identificazione della persona con l’acquisizione delle impronte digitali) ovvero che hanno soggiornato in Italia prima dell’8.03.2020 e ciò deve emergere da una dichiarazione di presenza ovvero da attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici (certificati medici, multe, etc.).

Che cosa è la dichiarazione di presenza?

La legge 68/2007 stabilisce che, all’atto dell’ingresso nel territorio italiano lo straniero deve dichiarare la sua presenza. Come si fa? Occorre operare una distinzione tra Paesi che fanno parte dell’area Schengen e paesi che ne sono estranei.

In caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen [Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera], entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero deve dichiarare la propria presenza in Questura dichiara la sua presenza.

In caso di Paesi NO Schengen, l’ingresso avviene direttamente attraverso una frontiera italiana, il timbro datario apposto sul passaporto dalla nostra polizia di frontiera vale come dichiarazione di presenza.

Quali sono le attestazioni costituite da documentazioni di data certa?

Il 30.5.2020 il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare esplicativa in cui si specifica che è necessaria la “prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

È necessario dunque che lo straniero attualmente irregolare sul territorio italiano abbia lasciato traccia del proprio passaggio sullo stesso. Nel caso in cui in esito allo svolgimento della procedura l’istanza venga accolta, verrà rilasciato al cittadino straniero un permesso di soggiorno per lavoro disciplinato ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione (D.lgs. n. 286/1998).

b) i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
Attenzione: perché possa applicarsi tale ipotesi è necessario che il cittadino straniero abbia svolto, anteriormente al 31.10.2019, un’attività lavorativa in uno dei settori indicati (n. 2), segnatamente: agricoltura (e in genere nel settore primario), lavoro domestico, assistenza a persone non autosufficienti.
In questa specifica ipotesi (b), il permesso è rinnovabile? Sì, qualora, nel termine della durata del permesso temporaneo (6 mesi), il cittadino straniero esibisca un contratto di lavoro subordinato ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento delle attività nei settori su elencati.
Alla scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro solo se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
– Il cittadino straniero può comprovare di aver svolto nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, attività lavorativa in uno dei comparti lavorativi a cui è vincolata la regolarizzazione;
– Il cittadino straniero può esibire un contratto di lavoro regolarmente instaurato.

In entrambi i casi (a/b) i cittadini stranieri di cui si chiede la regolarizzazione non devono aver lasciato il territorio italiano alla data dell’8.3.2020.

1.1 I RICHIEDENTI ASILO POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE??

Le persone che hanno attivato la procedura per la richiesta di asilo politico/ status di rifugiato/ protezione sussidiaria (quest’ultimo caso prima dell’entrata in vigore del DL 113/18, “decreto sicurezza”) possono accedere al canale di emersione spiegato alla lettera a) della domanda n. 1.

Non possono accedere, invece, alla procedura di cui alla lettera b).

Quindi, se sono un richiedente asilo e ricevo un’offerta di lavoro nei settori meglio specificati nella domanda n. 2, o se sono un richiedente asilo che LAVORA IRREGOLARMENTE (“in nero”) negli stessi settori, il datore di lavoro – che mi ha proposto l’offerta di lavoro oppure che mi paga senza contratto- può chiedere la mia regolarizzazione.

1bis) I richiedenti asilo possono presentare domanda di regolarizzazione?

Le persone che hanno attivato la procedura per la richiesta di asilo politico/ status di rifugiato/ protezione sussidiaria (quest’ultimo caso prima dell’entrata in vigore del DL 113/18, “decreto sicurezza”) possono accedere al canale di emersione spiegato alla lettera a) della domanda n. 1. Non possono accedere, invece, alla procedura di cui alla lettera b). A chiarirlo e ribadirlo sono le FAQ del Ministero dell’Interno pubblicate in data 13.02.2020.

“Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….)”.

Quindi, se sono un richiedente asilo e ricevo un’offerta di lavoro nei settori meglio specificati nella domanda n. 2, o se sono un richiedente asilo che LAVORA IRREGOLARMENTE (“in nero”) negli stessi settori, il datore di lavoro – che mi ha proposto l’offerta di lavoro oppure che mi paga senza contratto- può chiedere la mia regolarizzazione.

  • Devo rinunciare alla domanda di asilo??

NO. Il Ministero dell’Interno nelle FAQ a sua cura ha chiarito anche questo aspetto:
“Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.”

Al momento della stipula del contratto di soggiorno, il richiedente sarà informato del suo diritto a mantenere attiva la procedura per la richiesta di asilo. Qualora il richiedente decida di mantenere attiva la procedura di asilo riceverà un permesso di soggiorno in formato cartaceo recante la dicitura “R”, valido esclusivamente sul territorio nazionale. In caso contrario, come chiariscono le linee guida del 19/06/2020 (vedi “Altre Info”), sarà rilasciato un permesso di soggiorno elettronico.

  • Che ne è dei richiedenti asilo – e più in generale dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno non convertibile- con un rapporto di lavoro regolare già in essere?

    A meno di non ricevere una nuova offerta di lavoro per un DIVERSO CONTRATTO, non possono accedere alla procedura.

    Quindi se Tizio, richiedente asilo, lavora come meccanico per un totale di 20 ore settimanali con regolare contratto e riceve una proposta di lavoro compatibile con il lavoro summenzionato (come badante, ad esempio, per altre 20 ore settimanali) nei settori interessati nella regolarizzazione, potrà accedere alla procedura.

    Tale impostazione, frutto della nostra attività ermeneutica, è stata confermata dalla circolare interministeriale emanata in data 24.07.2020. I cittadini stranieri impiegati in un rapporto di lavoro – anche in attività diverse da quelle oggetto della regolarizzazione e titolari di un permesso di soggiorno non convertibile (i.e permesso di soggiorno per richiesta asilo, lavoro stagionale) – possono accedere alla procedura purché abbiamo una nuova proposta di lavoro compatibile con la precedente.

    Questa doverosa precisazione da parte del legislatore è importante anche per confermare che la dismissione di un rapporto di lavoro e l’instaurazione di uno nuovo con il medesimo datore di lavoro al solo fine di accedere alla procedura è una pratica che, verosimilmente, sarà ritenuta dalla Pubblica Amministrazione illegittima. 

2) Quali settori sono interessati dalla regolarizzazione?

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

ALLEGATO
ELENCO DEI SETTORI (PDF)

Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa.

3) Da quando è possibile presentare la domanda?

Dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 agosto 2020

4) Come si effettua la domanda?

DIPENDE

  • Le domande di regolarizzazione degli stranieri foto-segnalati ovvero la cui presenza è stata attestata da una dichiarazione/attestazione (lettera a) possono presentare la domanda presso lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

LA DOMANDA SI PRESENTA ESCLUSIVAMENTE ONLINE ALL’INDIRIZZO https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/

Chiarimenti sulla SPID: Chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà essere esibita allo Sportello Unico.

Una volta acquisita la domanda, lo sportello deve procedere ad una serie di verifiche: l’ammissibilità della dichiarazione di presenza (vedi domanda n. 1), la verifica della sussistenza di motivi che non legittimano l’istante a presentare la stessa, l’idoneità del datore di lavoro rispetto alla sua capacità economica (può pagare?: serve a verificare se il datore di lavoro è reale o è un presta-nome/presta-requisiti) e alle congruità delle condizioni economiche di contratto (verificare la congruità rispetto al CCNL, sia in termini di retribuzione che di durata minima dell’orario settimanale).

Se le verifiche danno esito positivo lo sportello convoca le parti (il cittadino straniero e il datore di lavoro) per la stipula del contratto di soggiorno e per una serie di altre comunicazioni.

  • Le domande di regolarizzazione degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno al 31.10.2019 devono essere presentate in Questura, attraverso la procedura sotto meglio descritta. All’atto della presentazione al cittadino straniero è consegnata un’attestazione (di avvenuta presentazione) con la quale è autorizzato a lavorare nonché a presentare istanza di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.

Guarda dove è quello più vicino a te: https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html

Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 editabile (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione: Per i primi 8 giorni lavorativi (1/6/2020 -9/6/2020), gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

ALLEGATO

Accessi agli uffici postali sportello amico (PDF)

Cosa succede quando sei all’Ufficio Postale? L’operatore:

  1. ti identifica: ti chiede il passaporto/documento di identità (quello che ti rilascia la tua ambasciata se non ne hai uno);
  2. b) verifica che tu abbia tutti i documenti: guarda la domanda n. 5!!
  3. c) verifica che tu abbia firmato tutta la documentazione e che tu abbia pagato tutto quello che dovevi pagare (€ 130,00 + €30,00);
  4. d) se hai tutti i documenti, accetta la tua istanza;
  5. e) ti deve consegnare la ricevuta di presentazione dell’istanza: NON LA PERDERE.
  • L’INPS (istituto nazionale della previdenza sociale) è competente, invece, per le domande relative a lavoratori italiani o per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea.

I datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani oppure con cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea devono presentare domanda ONLINE. LA PROCEDURA SARA’ DISPONIBILE SUL SITO WEB www.inps.it

RICAPITOLIAMO

Chi? Dove?
DATORI DI LAVORO che assumono/ dichiarano un rapporto irregolare con CITTADINI EXTRA UE

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/

ONLINE

DATORI DI LAVORO che assumono/dichiarano un rapporto irregolare con CITTADINI ITALIANI OPPURE CITTADINI UE

www.inps.it

ONLINE

CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO AL 31.10.2020

Uffici Postali dedicati (sportello amico) fino al 10/06/2020 GUARDA LA RIPARTIZIONE DEL COGNOME

 

https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html

 

 

5) Quali requisiti e documenti sono necessari per la presentazione dell’istanza?
  1. Presentazione delle istanze da parte del datore di lavoro: è disponibile un tutorial youtube all’indirizzo

Si ricorda che i cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

  1. Presentazione delle istanze da parte del cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto al 31.10.2020

Occorre essere in possesso:

  • Copia del permesso di soggiorno scaduto di validita’, oppure, se lo hai perso va bene

la dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l’espressa indicazione della data di scadenza del permesso di   soggiorno smarrito/rubato;

  • indicazione del codice fiscale;
  • tutti i documenti che possono provare che hai lavorato nei settori indicati nella domanda n. 4 (e nell’allegato), in un periodo

antecedente al 31 ottobre 2019 (contratto di lavoro, Unilav, bollettini pagamento contributi etc);

  • la documentazione attestante dove vivi/dormi;
  • la ricevuta di pagamento di euro 130,00;
  • una marca da bollo di euro 16,00.

 

6) L’istanza di regolarizzazione è gratuita?

Le istanze possono essere presentate previo pagamento di un contributo pari alla somma di:

  • € 500 per ogni lavoratore nell’ipotesi di regolarizzazione o di stipula di un nuovo contratto + pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

IMPORTANTE: in data 30 settembre 2020 è stata pubblicata la circolare interministeriale sulle modalità di versamento del contributo forfettario.

Quali importi?
a) 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b)156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico

Come si paga?

Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno. 

Quando?

Il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno (prima della convocazione in Questura). Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo del contributo versato.

Le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione)

  • € 130 per l’ottenimento del permesso temporaneo per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto al 31.10.2019 (+€ 30,00 per i costi del servizio all’Ufficio Postale, €16 marca da bollo);
7) Tutti i datori di lavoro possono presentare istanza? NO, ma...

LIMITI DI REDDITO DEL DATORE DI LAVORO PER PRESENTARE DOMANDA
Settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse=un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
In questo caso possono concorrere anche redditi dei familiari, entro il secondo grado, non conviventi (per esempio: figli!).

La lettera del comma 8 dell’art 103 è quanto mai incerta:
“costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, LIMITATAMENTE AI CASI DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN MOTIVI DI LAVORO, la condanna (…)”.
Cosa ci dice qui il legislatore? Sembrerebbe voler dire che è possibile chiedere la regolarizzazione per tutti i datori di lavoro ma non tutti i contratti di lavoro stipulati sono idonei alla conversione del permesso temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ciò in considerazione del casellario giudiziale del datore di lavoro.
In altre parole: tutti i datori di lavoro (ancorché condannati per uno dei reati sotto elencati) possono chiedere la regolarizzazione e fare lavorare i cittadini stranieri MA al momento della conversione per permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato scatta la preclusione.

Per esperti: Tale conclusione è contraria allo spirito della disposizione e alla volontà del legislatore.

Nel tentativo di salvare la ratio legis e in attesa di un intervento ermeneutico autentico, si segnala anche un’altra possibile interpretazione. L’inciso “limitatamente ai casi di conversione” sarebbe riferibile unicamente al comma 2 dell’art 103 DL 34/20. Il comma 1 sarebbe richiamato per mero errore materiale. Ne consegue, dunque, che i reati ostativi riferiti al datore di lavoro valgono sempre per la presentazione della domanda da parte dello stesso (comma 1) e, limitatamente al rinnovo, nel caso del comma 2.

Per una disamina più approfondita della tesi si rimanda al link: https://www.facebook.com/avvocatodistradapadova/videos/916421355437462/

***Seguiranno aggiornamenti***

Possono quindi chiedere la regolarizzazione ma non la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato: i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa l’applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente definita “patteggiamento”) ex art 444 c.p.p., per:

• favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
• intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice
penale; c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’istanza può essere rigettata anche se il datore di lavoro non si presenta in Questura per firmare il contratto di soggiorno ovvero se non ottempera alla regolare assunzione del lavoratore, salvo cause non imputabili al datore medesimo (vedi domanda n. 4).

7 BIS) Si possono assumere coniuge e parenti?

La risposta è: dipende.

  • LAVORO DOMESTICO
  • DEL CONIUGE

Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite. Ai sensi dell’art.143 c.c, tra i doveri dei coniugi, vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico.

Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia: grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile, e fruisca dell’indennità di accompagnamento.

*** quindi, nel caso di lavoro domestico, non è possibile procedere all’assunzione del coniuge in quanto la prestazione di assistenza  rientra tra i doveri matrimoniali (salve le eccezioni)***

 

  • DEI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO

L’esistenza di vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403).

***quindi, è possibile instaurare un rapporto di lavoro con un parente (sorella, fratello, zio, nipote) o con un affine (chi sono gli affini? I parenti del coniuge!) ***

Si riporta, di seguito e in corsivo, il testo della circolare INPS di riferimento:

Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere auto-certificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (circ. n. 89/1989).

Ove sussistano dei dubbi relativi all’autocertificazione, l’Inps può ricorrere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate, in quanto deve essere dimostrata l’onerosità della prestazione, che consiste nell’obbligo giuridico del beneficiario delle prestazioni di corrispondere una retribuzione per il lavoro svolto (per es., contratto, buste paga, ecc.), e la subordinazione, necessarie perché si possa configurare un rapporto di lavoro dipendente. E’ invece irrilevante, secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 21-08-1986, n. 5128, la fornitura del vitto e dell’alloggio e di ulteriori utilità (vestiario, divertimento, piccole spese), che è da considerarsi come naturale ed intrinseco aspetto della solidarietà affettiva e della mutua assistenza tra persone legate da vincolo di consanguineità.

L’onere della prova, non è necessario nei casi in cui l’attività venga prestata in favore di soggetti che fruiscono dell’indennità di accompagnamento: grandi invalidi di guerra (civile e militare);

grandi invalidi per cause di servizio e del lavoro; mutilati e invalidi civili; ciechi civili; ed anche se svolta a favore di ministri del culto cattolico appartenenti al clero secolare (i sacerdoti che svolgono la loro attività sotto l’autorità del vescovo costituiscono il clero cosiddetto “secolare”, mentre il termine “clero regolare” indica i sacerdoti membri degli ordini religiosi, come ad esempio i gesuiti e i francescani)
 

  • LAVORO IN AGRICOLTURA

La prestazione resa dal coniuge oppure da parenti si presume gratuita se resa in forma occasionale. Il decreto “Cura Italia” DL 18/20, all’art 105, ha modificato l’art 74 Dl 273/03.

Tale disposizione prevede “…non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Il decreto “Cura Italia” ha previsto la possibilità dell’impiego gratuito (quindi senza obbligo assicurativo) – in ambito agricolo – di parenti entro il sesto grado e ciò nell’ottica di crescita del settore.

Nulla vieta (soprattutto la legge!), però, l’impiego del familiare nell’ambito di un rapporto contrattuale vero e proprio.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cass 4535/18) la presunzione di gratuità (e quindi, la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato) si vince con la presenza di una serie di indici sintomatici:  l’onerosità della prestazione, la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto, l’osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale), il “programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” (del familiare), la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

Quindi, è possibile assumere un proprio parente/affine nel settore dell’agricoltura con tutti gli oneri e gli obblighi prescritti dalla legge!

7 TER) Si può iniziare a lavorare immediatamente dopo la presentazione dell’istanza?

Non c’è ancora una risposta.

L’art 103, al comma 6, stabilisce che “Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza“. 

L’interpretazione letterale della disposizione indurrebbe a ritenere che la mera presentazione dell’istanza – e quindi la ricevuta di presentazione – sarebbe idonea ad instaurare un rapporto di lavoro.

Questa conclusione, però, non è condivisibile (nonostante delle perplessità sul piano pratico, in particolar modo per i contratti nel settore agricolo: se non ora, quando, dal momento che poi non si raccoglie più?).

L’interpretazione della disposizione non può non tenere conto delle disposizioni riguardanti l’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato.

Al momento della convocazione le parti (datore di lavoro e lavoratore) saranno chiamate alla sottoscrizione del contratto di soggiorno che è il contratto di lavoro. Alla Questura spetterà invece l’obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Quindi, in conclusione, tale disposizione deve essere interpretata, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del legislatore e delle autorità competenti, nel senso che è possibile lavorare nelle more tra la sottoscrizione del contratto di lavoro/comunicazione e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

8) Tutti i cittadini stranieri possono presentare istanza?

Non possono presentare istanza i cittadini stranieri

  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

    ATTENZIONE!!! NON TUTTE LE ESPULSIONI SONO OSTATIVE ALLA RICHIESTA, SOLO QUELLE SPECIFICATE SOPRA (CONTROLLA IL TUO PROVVEDIMENTO!)

  • che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività

illecite (REATI OSTATIVI);

  • che – anche al di fuori dei reati ostativi – comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.

9) Quali sono le conseguenze delle false dichiarazioni o attestazioni?

 I soggetti che dichiarano ovvero attestano falsamente i requisiti per presentare l’istanza di regolarizzazione incorrono nelle sanzioni previste dalla legge:

  • dire cose non rispondenti al vero è REATO: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Attenzione: anche la presentazione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso!!!!

  • L’art 103 (sulla regolarizzazione) prevede anche che se il fatto (=attestare cose che non sono vere!!!) è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti (= alterazione materiale di documenti oppure la creazione di nuovi falsi) o ancora con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

+++ Pagina in continuo aggiornamento a cura di Federica Valentini +++

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