Plico di fogli con cartellina

Uno stato membro non può subordinare l’accesso di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale stato membro, di aver risieduto nello stato per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo. E’ altresì vietato sanzionare penalmente la falsa dichiarazione riguardante il possesso di detti requisiti”.

Lo ha stabilito con sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in seguito ad un rinvio pregiudiziale del tribunale di Napoli. Una decisione di grande rilievo che è opportuno approfondire nel dettaglio.

ACCESSO AL REDDITO DI CITTADINANZA

Come noto, il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva di contrasto alla povertà introdotta con D.L. 4/2019, associata ad un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale. L’accesso al sostegno, recentemente sostituito con l’Assegno di Inclusione (ADI), era consentito a:

  • cittadini italiani e dell’Unione Europea
  • stranieri soggiornanti di lungo periodo
  • stranieri titolari del permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea o apolidi

Il requisito comune ad ogni richiedente era, appunto, l’essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

I giudici italiani hanno quindi proposto rinvio pregiudiziale perché la Corte del Lussemburgo si esprimesse sulla compatibilità del requisito con il diritto dell’Unione ed in particolare con la direttiva citata.

RINVIO PREGIUDIZIALE: come funziona?

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.

Visto che la Corte si pronuncia solamente sui principi di diritto, è il giudice nazionale, successivamente, a dover conformare le sue decisioni coerentemente a ciò che è stato statuito dall’Alta Corte.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La CGUE ha statuito che il requisito dei dieci anni di residenza costituisce forma di discriminazione indiretta per i soggiornanti di lungo periodo perché, sebbene applicabile anche ai cittadini nazionali, esso interessa principalmente i cittadini stranieri.

Secondo la direttiva 2003/109/CE del consiglio d’Europa, infatti, affinché un cittadino di paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, si richiede un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno stato membro. Tale periodo è sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini di tale stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale.

Il giudizio, originariamente instaurato nel foro partenopeo, vedeva due cittadine di paese terzo, soggiornanti di lungo periodo in Italia, accusate di aver falsamente attestato il possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza stabiliti dall’Italia.

La Corte ha statuito anche sulla rilevanza penale di tali false dichiarazioni. La norma (art. 7, comma 1 del DL 4/2019) sanciva, infatti, il reato di falsa dichiarazione al fine di ottenere i benefici previsti dalla prestazione. Come anticipato, la Corte di Giustizia si è espressa sancendo il divieto della sanzione penale per una falsa dichiarazione rispetto al possesso dei requisiti per accedere al beneficio. Tale decisione si pone in continuità rispetto alle numerose pronunce di assoluzione o il non luogo a procedere da parte dei giudici nazionali, in particolare successivamente all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L’EVOLUZIONE NORMATIVA: L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con l’introduzione dell’Assegno di Inclusione (ADI), con il D.L. 48/2023, che rappresenta la nuova forma di sostegno economico e di inclusione sociale in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, il requisito dei dieci anni è stato di fatto superato. Per l’accesso all’ADI si richiede, infatti, che il cittadino risulti residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. In questo modo ci si è riallineati alla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 2003 che stabilisce i requisiti di accesso e mantenimento dello status di cittadino soggiornante di lungo periodo in uno stato membro.

L’ESPERIENZA DI AVVOCATO DI STRADA

Il soddisfacimento di un requisito collegato al concetto di residenza risulta particolarmente delicato con riferimento alla fascia di popolazione a cui i volontari di Avvocato di strada prestano assistenza.

Anche grazie all’intervento della nostra associazione è stato specificato che le persone senza dimora possono presentare un’autocertificazione per la richiesta del Reddito di Cittadinanza. Per quanto riguarda poi il concetto stesso di residenza, il tribunale di Verona (Tribunale di Verona, sezione Lavoro, sentenza 578/2023), con riferimento ad un ricorso presentato dai nostri legali, ha riconosciuto che la residenza continuativa richiesta ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza consiste in una presenza effettiva nel territorio e non in una residenza meramente anagrafica (che nel caso di specie non risultava continuativa). Alla medesima soluzione è giunto il Tribunale di Bologna su un caso analogo sollevato da uno dei nostri legali (Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, causa n.2310/22).

In attesa, quindi, dell’intervento del giudice nazionale sul caso recentemente affrontato dalla Corte di Giustizia, si può certamente constatare che tale pronuncia abbia aperto la strada al definitivo superamento della situazione, illegittima, che impediva a migliaia di richiedenti di avere accesso ad una misura di fondamentale importanza.

Marina Toniato

Marina Toniato

Volontaria di Avvocato di strada - Milano

Giuseppe De Caria

Giuseppe De Caria

Volontario di Avvocato di strada - Bologna