Plico di fogli con cartellina

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I CITTADINI STRANIERI

La legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha reso problematico l’accesso alle cure mediche per una parte della popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Tale disposizione, infatti, ha introdotto una modifica dell’art. 34 del Testo unico sull’immigrazione, intervenendo dunque, nello specifico, sulla disciplina relativa all’iscrizione volontaria al SSN: è stato mutato l’importo del contributo di iscrizione da circa 380 euro per anno solare a 2.000 per anno solare (art. 1 co. 240). Si tratta di un intervento che sta mettendo in grave difficoltà coloro che non sono in grado di affrontare una simile spesa ed in particolare le persone senza dimora.

Capiamo meglio cosa comporta l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, quali sono le modalità di iscrizione e nello specifico, quali categorie di soggetti saranno colpite da questa modifica.

COSA COMPORTA L’ISCRIZIONE

I cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia possono accedere al Servizio Sanitario Nazionale rivolgendosi alla ASL del proprio Comune di residenza anagrafica, o, se non ancora residenti, a quella del Comune di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno. 

Con l’iscrizione al SSN il cittadino riceverà la tessera sanitaria, cioè il documento attestante l’effettiva iscrizione. Il cittadino, quindi, avrà diritto a ricevere una serie di prestazioni sanitarie, prima fra tutte, la possibilità di scegliere il Medico di famiglia o il Pediatra di famiglia.

L’iscrizione al SSN per i cittadini stranieri può essere: 1) obbligatoria o 2) volontaria e la relativa disciplina è sancita dall’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

L’iscrizione obbligatoria è prevista per:

  • Gli stranieri regolarmente soggiornanti che:

            – abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato; 

            – abbiano in corso regolari attività di lavoro autonomo;

            – siano iscritti nelle liste di collocamento.

  • Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per:

            – lavoro subordinato;

           – lavoro autonomo;

           – motivi familiari;

           – asilo;

           – protezione sussidiaria;

           – casi speciali, per protezione speciale;

           – cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. d-bis);

           – richiesta asilo;

           – attesa adozione;

           – affidamento;

           – acquisto della cittadinanza.

  • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
  • familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Tali categorie di soggetti hanno diritto a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani relativamente all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini stranieri, pur regolarmente soggiornanti che, tuttavia, non rientrino nelle categorie sopra individuate, la legge non prevede l’iscrizione obbligatoria al SSN ma gli stessi sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità. A tal fine, potranno stipulare un’apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. In alternativa dovranno effettuare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Tale tipo di iscrizione è detta volontaria ed è subordinata al versamento di un contributo annuale non inferiore ad euro 2.000,00. 

Per meglio specificare, l’iscrizione volontaria al SSN può essere richiesta da: 

  • Gli studenti e le persone collocate alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
  • Coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e Non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • Il personale religioso non iscrivibile obbligatoriamente;
  • Il personale diplomatico e consolare delle rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR;
  • Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
  • Stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
  • Genitori ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento Familiare dopo il 5 novembre 2008;
  • Tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria. 

Per quanto attiene al contributo di iscrizione, esso è ridotto ad euro 700,00 per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e ad euro 1.200,00 per gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari.

Il contributo deve essere pagato tramite F24.

Si precisa, infine, che l’iscrizione volontaria al SSN fa riferimento all’anno solare (1 gennaio – 21 dicembre) a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. 

ISCRIZIONE AL SSN PER I CITTADINI COMUNITARI

Anche i cittadini comunitari, come i cittadini stranieri extracomunitari, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e gravidanze, ed anche per loro l’iscrizione può essere obbligatoria o volontaria. 

La materia è disciplinata sia da norme di diritto dell’UE, sia dalle disposizioni adottate dall’ordinamento intero in attuazione del diritto sovranazionale. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN PER CITTADINI COMUNITARI 

Sono tenuti all’iscrizione obbligatoria, a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini comunitari che siano:

  • Lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato. Durata: pari a quella del rapporto lavoro, quindi è indeterminata se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, mentre è a pari alla durata del contratto se il contratto è a tempo determinato inferiore all’anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto;
  • Familiari, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi dello Stato. Durata: è pari alla durata dell’iscrizione del familiare lavoratore;
  • Familiari a carico di cittadino italiano iscritto: Durata: iscrizione a tempo indeterminato;
  • Residenti in possesso di “attestazione di soggiorno permanente” maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente: Durata: iscrizione a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti;
  • Disoccupati se lo stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Durata: pari a quella dello stato di disoccupazione;
  • Disoccupati se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Durata: iscrizione per un anno dalla data di disoccupazione;
  • Seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. Durata: è pari alla durata del corso di formazione;
  • Titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37), E120/S1, E121/S1 (ex E33), SED 072. Durata: è pari alla durata della validità indicata nel formulario;
  • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù, ammesse a programmi di protezione speciale. Durata: iscrizione valida per la durata del programma di assistenza;
  • Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio. Durata: mantiene l’iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro;
  • Iscritto alle liste di mobilità. Durata: è pari alla durata del periodo di mobilità;
  • Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena. Durata: per tutta la durata della pena;
  • Genitori dell’UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989. Durata: l’iscrizione va rinnovata ogni anno;
  • Minori affidati a istituti o a famiglie.

Qualora siano presenti i suddetti requisiti, i cittadini dell’Unione Europea possono formalizzare l’iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in altro Stato membro.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN PER I CITTADINI COMUNITARI

I cittadini UE che non rientrano nella casistica summenzionata, e che quindi non sono tenuti all’iscrizione obbligatoria, devono munirsi di assicurazione sanitaria o, in alternativa, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante l’iscrizione Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. 

Sebbene la novella legislativa di cui si è detto sopra sia intervenuta esclusivamente sul Testo unico dell’immigrazione, tuttavia, con una nota il Ministero della salute ha chiarito che “Tenuto conto che l’iscrizione volontaria, prevista per i cittadini stranieri, viene consentita, di prassi e in via residuale, anche ai cittadini comunitari che non abbiano copertura dallo Stato di provenienza né una propria polizza sanitaria, per non costituire un onere sociale per lo Stato ospitante come previsto dal D. lgs n. 30/2007 ai sensi della direttiva comunitaria 38/2004 sulla libera circolazione, i nuovi importi si applicano anche nei casi di iscrizione volontaria di cittadini comunitari”.

Pertanto, anche i cittadini UE presenti sul territorio nazionale, e non in possesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN, dovranno provvedere al pagamento del contributo minimo di iscrizione di 2.000 euro. 

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI COMUNITARI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

I cittadini UE temporaneamente presenti sul territorio italiano, che necessitino di cure,  possono accedere direttamente alle cure presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia – TEAM o il suo certificato sostitutivo.

CURE MEDICHE PER CITTADINI COMUNITARI INDIGENTI E NON RESIDENTI

I cittadini dell’Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza,  sono tenuti a pagare la prestazione sanitaria che viene loro erogata. 

Se impossibilitati a pagare perché indigenti, dovranno autocertificare alla ASL l’assenza dei requisiti assistenziali e autochiarare la propria condizione di indigenza. 

In questa ipotesi, il cittadino riceverà un tesserino attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni:

  • cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio;
  • i programmi di medicina preventiva  a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare sono garantiti:

  • la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
  • la tutela della salute del minore;
  • le vaccinazioni:
  • gli interventi di profilassi internazionale;
  • la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
  • cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

Il tesserino può essere denominato ENI e viene rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o su richiesta dell’interessato che presenti:

  • dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti;
  • dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza;
  • sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale ed è rinnovabile. 

QUESTIONI PROBLEMATICHE

In base alla nuova disciplina, dunque, molte persone, pur potendo regolarmente rimanere sul territorio nazionale, rischiano di non poter più accedere ad un elevato numero di prestazioni sanitarie a causa della mancanza di risorse economiche sufficienti a sostenere il costo annuale previsto per l’iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, le persone senza fissa dimora rappresentano una delle categorie più esposte a tale rischio, con evidenti ripercussioni sulle condizioni di salute e, dunque, di vita, spesso già precarie.

Deve però essere precisato come per tutti gli stranieri non iscritti al SSN le prestazioni sanitarie dovranno comunque essere corrisposte, sebbene le stesse saranno soggette alla tariffe determinate dalle regioni e province autonome e, in ogni caso, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, anche ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio italiano.

Dott.ssa Margherita Iaffaldano

Dott.ssa Margherita Iaffaldano

Avvocato di strada Bologna

Avv. Lorella Ponzetta

Avv. Lorella Ponzetta

Avvocato di strada Bologna