esdebitazione
Consiste nella liberazione del fallito (persona fisica), in presenza di determinate condizioni, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non sono stati interamente soddisfatti dalla procedura (concorsuale). Obiettivo di tale istituto è permettere “un nuovo inizio” all’attività economica del fallito, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.
Condizioni e requisiti soggettivi
Il beneficio dell’esdebitazione è concesso al debitore persona fisica, previo rispetto di determinate condizioni imposte dall’art. 142 L.F. In particolare è necessario che egli:
1. abbia cooperato con gli organi della procedura fallimentare, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e si sia adoperato positivamente per il proficuo svolgimento delle operazioni della procedura, evitando di provocare, o contribuire a provocare, in alcun modo, ritardi nella stessa; (si segnala sul punto che con sentenza n.11279/2011 la S.C. Di Cassazione ha precisato che con il termine “ritardare” si intende “ostacolare” e che con l’espressione “in alcun modo” si intendono tutte quelle azioni o comportamenti che abbiano determinato un ritardo nello svolgimento della procedura);
2. non abbia violato l’obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti attratti nel fallimento, ai sensi dell’art. 48 L.F.;
3. non abbia beneficato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
4. non abbia tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazioni dell’attivo o esposizione di passività inesistenti; non abbia cagionato o aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; non abbia fatto ricorso abusivo al credito; non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione in sede penale.
Requisito oggettivo
L’art. 142 L.F. Statuisce altresì che l’esdebitazione non può essere concessa qualora il debitore non soddisfi, nemmeno parzialmente, i creditori concorsuali. Da ciò deriva che requisito per accedere alla procedura di esdebitazione è l’avvenuta chiusura del fallimento, con ripartizione finale dell’attivo.
Se è chiaro che la norma si riferisce ai creditori concorsuali (creditori precedenti al fallimento), dubbi sono emersi sul fatto che il soddisfacimento debba riguardare tutti i creditori che si sono insinuati nella procedura o solo alcuni di essi.
Nonostante alcune divisioni in dottrina e giurisprudenza, la questione è stata poi risolta dalla S.C. Di Cassazione, la quale, con la sentenza emessa a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n.24215/2011) ha affermato che “ l’art.142, comma 2, L.F. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice merito, caso per caso, accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio” .
In altre parole, occorre che vi sia stato il soddisfacimento di almeno una parte (apprezzabile) del credito concorsuale, oggettivamente e complessivamente inteso, senza la necessità che siano pagati, in parte, tutti i creditori concorsuali.
Debiti esclusi e creditori concorrenti
Grazie ad un intento correttivo avvenuto nel 2007, vengono individuati con una dizione più appropriata rispetto alla precedente, i debiti per i quali non è concessa l’esdebitazione, ovvero quelli derivanti da rapporti “estranei all’esercizio d’impresa”.
Tale esclusione elimina ogni possibile disparità di trattamento tra imprenditori e debitori civili.
L’esdebitazione inoltre non può riguardare i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extra-contrattuale, nonché quelli derivanti dalla irrogazione di sanzioni penali e/o amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie ai debiti estinti.
L’art. 144 L.F. Tratta poi dell’esdebitazione relativa ai creditori concorsuali non concorrenti, disponendo il principio secondo il quale l’esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei titolari di crediti anteriori all’apertura della procedura, che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo.
Viene prevista però una limitazione. L’esdebitazione infatti opererà per la sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita, nel concorso, ai creditori di pari grado. In altri termini, obiettivo del Legislatore è stato quello di incentivare la partecipazione al concorso da parte di tutti i creditori e nel contempo non creare disparità in relazione al possibile comportamento soggettivo degli stessi.
La disciplina dell’esdebitazione è dettata dall’art. 14 terdecies Legge Fallimentare n. 3/2012, il quale nei suoi vari commi disciplina le modalità di accesso a tale procedura ed i casi in cui essa è esclusa.
Con riguardo poi alla giurisprudenza sul tema, si segnalano:
• Tribunale Milano, sez. II, 17/02/2021: “Il Soggetto sovraindebitato che non abbia regolamente presentato le proprie dichiarazioni dei redditi non può beneficiare dell’esdebitazione di cui all’art.14 terdecies L. 3/2012. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, infatti, integra un atto di frode nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in quanto ritarda la possibilità e la tempestività dell’accertamento dovuto.
Con riguardo ai debiti fiscali, i crediti anteriori non ammessi al passivo possono essere esdebitati per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori, ma devono essere comunque integralmente pagati se successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.”;
• Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10080: “In tema di fallimento, il disposto dell’ art. 142, comma 1, n. 6, l. fall ., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell’esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività di impresa, va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l’attività di impresa”;
• Tribunale , Verona, 21/12/2018, n. 37: “In assenza di beni liquidabili e di attivo costituito da crediti futuri, il debitore può ugualmente essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 e poi giovarsi dell’effetto esdebitatorio.”;
• Corte giustizia UE, sez. VII, 16/03/2017, n. 493: “Potendo la procedura di esdebitazione trovare applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, la Corte di Giustizia UE ha conseguentemente affermato la possibilità di falcidiare l’Iva nell’ambito del concordato preventivo.”
- In tema di Dottrina rilevante sul tema, per un più approfondito studio delle varie modalità con le quali accedere al beneficio dell’esdebitazione, si segnalano inoltre:
• Europa e Diritto Privato, fasc. 2, 1 GIUGNO 2020, pag. 31e ss.;
• Formulario Commentato del Fallimento e delle altre Procedure Concorsuali, Terza Edizione, pag. 54 e ss. – UTET Giuridica;
• Il Fallimento e gli altri Procedimenti di Composizione della Crisi, 2012, pg. 377 e ss. – Giappichelli Editore.
La Collaborazione: L’art.142 l.f. elenca delle ipotesi di condotta collaborativa che il debitore dovrebbe tenere per poter beneficiare del beneficio dell’esdebitazione e, nel compiere tale elencazione, delinea un concetto generale di collaborazione. Ai fini della valutazione del comportamento collaborativo tenuto dal debitore fallito il tribunale dovrebbe così guardare alla condotta complessivamente assunta, (con esame necessariamente ex post). Dall’analisi delle ipotesi di condotta indicate all’art.142 comma 1 l.f. emerge che la collaborazione richiesta dal fallito si riferisce all’iter procedurale complessivamente inteso, ed è proprio ai fini della corretta prosecuzione di questo iter che il fallito deve adoperarsi. Pertanto le azioni che sostanzierebbero la collaborazione possono avere ampio spettro e potrebbero riguardare (anche se non esplicitate all’art.142 comma 1 l.f.): la collaborazione nella liquidazione e nella ricostruzione del patrimonio; il dovere di consegnare la corrispondenza ex art.48 l.f., la collaborazione con il comitato dei creditori; la consegna del denaro, dei titoli e delle scritture contabili utili agli organi della procedura per adempiere al proprio compito.
Il soddisfacimento dei creditori concorsuali – L’art.142 l.f. è esplicito nell’affermare che l’esdebitazione non può essere concessa qualora il debitore non soddisfi, nemmeno parzialmente, i creditori concorsuali. Da ciò deriva che requisito per accedere alla procedura di esdebitazione è l’avvenuta chiusura del fallimento, con ripartizione finale dell’attivo. Tale requisito non potrebbe altrimenti essere rispettato in caso di chiusura del fallimento per mancanza di domande di ammissione al passivo; riparto con integrale soddisfazione dei creditori ammessi e pagamento di debiti e spese in prededuzione oppure per impossibilità di soddisfare neppure in parte i creditori.
Se è chiaro che la norma si riferisce ai creditori concorsuali (creditori precedenti al fallimento), dubbi sono emersi sul fatto che il soddisfacimento debba riguardare tutti i creditori che si sono insinuati nella procedura o solo alcuni di essi. Nonostante alcune divisioni in dottrina e giurisprudenza, rimane la pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “l’art.142, comma 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio” (Cass. S.U. n.24214 e n.24215 del 2011).
A voler argomentare diversamente, probabilmente l’ambito di applicazione dell’esdebitazione stessa verrebbe a restringersi grandemente e sarebbe applicabile in un numero molto più limitato di casi.
Un altro aspetto che rimane in dubbio dall’esame della normativa riguarda la percentuale stessa di soddisfacimento dei crediti, la quale risulta essere pertanto oggetto di valutazione in sede giudiziaria (in tema si vedano Cass. n.17387 del 2015; App. Brescia 28/04/2016; Trib. Como 12/10/2016).
PAGINA A CURA DI:
Avv. Domenico Trimboli, sede di Genova
Avv. Davide Bertolini