Cittadinanza
- INTRODUZIONE
- Acquisto della cittadinanza
- Perdita della Cittadinanza italiana
- Come si ottiene la cittadinanza
- Apolidia
- Normativa e giurisprudenza di riferimento
- Dottrina e letture consigliate
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Ogni cittadino di un Paese membro dell’UE, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode anche della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
Quali sono le modalità di acquisto della cittadinanza italiana?
1. PER NASCITA
2. PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE
3. PER ADOZIONE
4. PER BENEFICIO DI LEGGE
5. PER MATRIMONIO CON UN CITTADINO
6. PER NATURALIZZAZIONE
7. PER NATURALIZZAZIONE DEI GENITORI
Andiamo ad analizzarle nel dettaglio.
1. PER NASCITA
Di norma, la cittadinanza italiana si acquista per ius sanguinis, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso di cittadinanza italiana.
I casi di acquisto della cittadinanza per ius soli ovvero per nascita sul suolo italiano sono:
● nascita da genitori apolidi;
● nascita da genitori il cui stato di appartenenza non consente l’acquisto della cittadinanza estera;
● nascita da genitori sconosciuti e ritrovamento nel territorio italiano.
2. PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE
2.1 È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 l. 5 febbraio 1992, n. 91).
2.2. In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento dichiara volontariamente di volerla acquistare (art. 2, comma 2 legge l. 5 febbraio 1992, n. 91).
3. “PER ADOZIONE”
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza iure sanguinis. Tale disposizione si applica anche alle adozioni antecedenti l’entrata in vigore della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
4. “PER BENEFICIO DI LEGGE”
4.1 È cittadino italiano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91, lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno dei nonni sono cittadini italiani per nascita, se:
a) presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
4.2 Diviene cittadino italiano, secondo l’art. 4, comma 2,l. 5 febbraio 1992, n. 91, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Contrariamente all’interpretazione restrittiva di residenza legale inizialmente fornita dal regolamento di attuazione sulla legge di cittadinanza, l’art. 33 del dl 69/2013 ha chiarito che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, “all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A. L’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale”;
Inoltre, il Comune deve comunicare allo straniero nato in Italia la possibilità di presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno nei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. In mancanza di un’adeguata informazione, come prescritta dalla legge, il diritto di elezione della cittadinanza può essere esercitato anche oltre tale limite.
5. “PER MATRIMONIO CON UN CITTADINO” (artt. 5-8)
Ai sensi dell’art. 5, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana:
– se risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio;
– se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, salvo il caso in cui, al momento dell’adozione del decreto di acquisizione della cittadinanza (articolo 7, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91) non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
In presenza di figli nati o adottati dai due coniugi, i termini di cui sopra sono dimezzati.
Dal 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano. Le tempistiche e le modalità sono le stesse.
Costituiscono motivi ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio l’aver riportato una condanna in Italia o all’estero, purché quest’ultima sia stata riconosciuta in Italia e la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Il dl 113/2018, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione”, ha introdotto il requisito “della adeguata conoscenza della lingua italiana” pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”.
I tempi previsti per la procedura sono di:
– Per le richieste di cittadinanza presentate dopo il 21 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della l. 137/2020) il tempo previsto per la procedura è di massimo 3 anni dalla data di presentazione della domanda;
– Per le richieste di cittadinanza presentate tra il 5 ottobre 2018 e il 20 dicembre 2020 il tempo previsto per l’espletamento della procedura è di massimo 4 anni (dl 113/2018).
L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando, dalla data di presentazione dell’istanza stessa, sia decorso il termine massimo previsto. Trascorso tale termine l’interessato potrà rivolgersi al Tribunale Civile del luogo ove risiede, per chiedere una sentenza che accerti la cittadinanza, essendo l’acquisizione un vero e proprio diritto soggettivo.
In ogni caso l’eventuale rifiuto della concessione o dell’acquisto della cittadinanza italiana dovrà essere anticipato dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90. Il mancato preavviso di rigetto comporta il ripristino della possibilità, da parte dell’interessato, di integrare la documentazione mancante o presentare eventuali elementi utili al perfezionamento dell’istanza.
Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza italiana ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.
6. “PER NATURALIZZAZIONE”
L’acquisto della cittadinanza “per naturalizzazione” è legato alla permanenza del richiedente sul territorio nazionale, attestata dalla residenza legale nel Paese.
Secondo l’art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91 la cittadinanza italiana può essere concessa:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’ adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Il requisito della residenza legale è da intendersi rigoroso (iscrizione anagrafica senza interruzioni) ed essa deve perdurare fino al momento del giuramento. Nel caso di irricevibilità dell’istanza per la sussistenza di un cd. “buco di residenza”, sarà possibile azionare il soccorso istruttorio o rivolgersi al TAR per provare l’effettiva presenza del richiedente sul territorio nazionale.
Altri requisiti prescritti dalla legge sono:
Conoscenza della lingua italiana certificata ad un livello B1, salvo che venga esibito:
○ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
○ accordo di integrazione per naturalizzazione e matrimonio, posseduto al momento della presentazione dell’istanza;
○ titolo di studio riconosciuto.
Autocertificazione di possesso di un reddito sufficiente all’auto sostentamento, secondo il parametro fissato per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che dovrà essere minimo:
● 8.263,31 euro annui per richiedenti senza persone a carico;
● 11.362,05 euro annui per i richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il comune di residenza.
Il termine per concludere la procedura per l’ottenimento della cittadinanza è di 730 giorni, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del D.P.R. n.362/1994.
7. “PER NATURALIZZAZIONE DEI GENITORI”
In base a quanto prescritto dall’art. 14 l. 5 febbraio 1992, n. 91 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
L’acquisto, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della sussistenza del rapporto di filiazione, della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
Nel caso in cui un cittadino italiano acquisti la cittadinanza di un Paese straniero, conserva anche quella Italiana. La Legge l. 5 febbraio 1992, n. 91 permette, infatti, al cittadino italiano di possedere più cittadinanze.
L’acquisto della cittadinanza di un altro Paese comporta la perdita automatica di quella italiana?
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge l. 5 febbraio 1992, n. 91), l’acquisto volontario della cittadinanza di un Paese estero e il trasferimento in tale Paese della residenza non comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana essendo a tal fine necessaria una dichiarazione di volontà, salvo il caso in cui sia prevista in forza di accordi internazionali.
La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non sia più automatica la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (https://www.meltingpot.org/app/uploads/2009/10/circolare_interno_281009.pdf) A seguito della denuncia anche di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi.
Quali sono le ipotesi di perdita della cittadina italiana?
- Perdita automatica
- Rinuncia
- Revoca
Andiamo ad analizzarle nel dettaglio.
1. Perdita automatica
La legge prevede la perdita automatica quando:
a) il cittadino italiano si arruola volontariamente nell’esercito di uno Stato estero o accetta un incarico pubblico presso uno Stato estero, o un ente pubblico estero, o un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art.12, comma 1, l. 5 febbraio 1992 n.91);
b) il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, presta servizio militare o svolge un incarico pubblico o acquista la cittadinanza di quello Stato (art.12, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 91);
c) l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti (art.3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 91).
2. Rinuncia
a) l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (art. 3, co. 4, l. 5 febbraio 1992, n. 91);
b) il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana (l. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 11);
c) il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi alla condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14, l. 5 febbraio 1992, n. 91).
3. Revoca (art.10 bis della, l. 5 febbraio 1992, n. 91)
La revoca della cittadinanza italiana, in quanto legata alla commissione di particolari reati, è stata introdotta dal decreto Salvini (DL 4 ottobre 2018, n. 113). In particolare, essa presuppone che il soggetto interessato abbia acquistato la cittadinanza dopo la nascita e sia stato successivamente condannato in via definitiva:
a) per un reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni nel minimo o a dieci anni nel massimo;
b) per assistenza agli associati nei reati di associazione sovversiva e di associazione con finalità di terrorismo o di eversione;
c) per il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.
La cittadinanza viene revocata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
IMPORTANTE: il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.
Dopo aver perso la cittadinanza italiana è possibile riacquistarla?
Colui che ha perso la cittadinanza italiana la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione:
a) dell’articolo 3, comma 3 l. 5 febbraio 1992, n. 91 (“Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti”);
b) dell’articolo 12, comma 2. 3. (“Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.”).
COME SI OTTIENE LA CITTADINANZA ITALIANA?
AUTOMATICAMENTE:
A. PER NASCITA
B. PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI FILIAZIONE
C. PER ADOZIONE
A DOMANDA:
A. PER BENEFICIO DI LEGGE
B. PER MATRIMONIO
C. PER NATURALIZZAZIONE
D. SE NATO IN TERRITORIO ITALIANO DA GENITORI STRANIERI
LA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE
– CHI PUO’ CHIEDERLA? Lo straniero che risiede regolarmente da almeno dieci anni senza interruzioni di residenza; il cittadino comunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni e ogni altra categoria ricompresa nell’art. 9 l.91/92
– COME SI RICHIEDE? Tramite invio telematico della domanda di cittadinanza sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno → portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
È necessario compilare il modello telematico di domanda, allegando:
fotocopia del documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità);
fotocopia del permesso di soggiorno (certificato di soggiorno permanente per i cittadini UE);
estratto dell’atto di nascita e certificato penale rilasciati dalle autorità del Paese di origine tradotti e legalizzati in italiano;
certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico);
ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94;
estremi della marca da bollo da 16 euro
Sono inoltre necessarie le seguenti autocertificazioni:
stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
data di primo ingresso in Italia;
documentazione completa dei certificati di residenza storica con le relative date. Per dimostrare la residenza ininterrotta di 10 anni in Italia, è necessario conoscere la data precisa di iscrizione presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza. Qualora si sia cambiato indirizzo all’interno dello stesso Comune, devono essere indicate le date di trasferimento dal vecchio al nuovo indirizzo.
redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730, estratto conto INPS). In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrare questo requisito, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente.
Per fare domanda di cittadinanza per residenza, è indispensabile dimostrare il possesso di un reddito non inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e con l’aggiunta di € 516,00 per ogni figlio a carico.
Documentazione aggiuntiva per casi particolari:
● Certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c. 1, lett. e);
● sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art. 9, c.1, lett. b)
● Documentazione relativa alla prestazione del servizio – anche all’estero – alle dipendenze dello stato (art. 9, c.1, lett. c)
● Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado (art. 9, c.1, lett. a)
LA CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE
Estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato;
fotocopia del documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità);
fotocopia del permesso di soggiorno (certificato di soggiorno permanente per i cittadini UE);
ricevuta del versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94;
estremi della marca da bollo da 16 euro;
certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato;
certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico;
copia dell’atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso cui è stato trascritto;
Sono inoltre necessarie le seguenti autocertificazioni:
1. Il periodo storico di residenza, attestante la residenza legale da almeno due anni in Italia dopo il matrimonio o tre anni se residente all’estero (il periodo necessario è dimezzato in presenza di figli anche adottati);
2. data del primo ingresso in Italia;
3. data di naturalizzazione del coniuge se non è cittadino italiano dalla nascita (importante perché da tale data si calcolano i 2 anni, necessari per poter presentare istanza, ridotti ad 1 anno in presenza di figli);
4. stato di famiglia attestante l’eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi, anche se i figli sono residenti all’esterno.
Una volta compilata, la domanda viene trasmessa informaticamente alla Prefettura competente (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero).
LA CITTADINANZA PER I NATI IN ITALIA AL COMPIMENTO DEL 18ESIMO ANNO DI ETA’
La domanda deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza ed è necessario allegare i seguenti documenti:
1. Documento di identità in corso di validità;
2. Titolo di soggiorno, in caso di periodi di interruzione del titolo di soggiorno, il/la richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
3. Copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
4. Certificato storico di residenza, in caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che dimostri la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici).
5. Contributo di € 250,00.
Definizione di apolide: sono apolidi quelle persone che nessuno stato considera come propri cittadini per l’applicazione della propria legislazione (art. 1, Convenzione del 1954 sullo statuto delle persone apolidi).
Come si diventa apolide:
● Se si è figli di apolidi o se si è impossibilitati a ereditare la cittadinanza dei genitori;
● Mancanza di registrazione alla nascita;
● Se si è parte di un gruppo sociale cui è negata la cittadinanza sulla base di una discriminazione;
● Per migrazioni forzate a seguito di guerre o occupazioni militari;
● Per successione tra stati, se lo Stato di cui si era cittadini si è dissolto e ha dato vita a nuove entità nazionali (è questo il caso dell’ex Urss o della ex Jugoslavia);
● Per lacune nelle leggi sulla cittadinanza dei diversi Stati.
Conseguenze dell’apolidia: la Convenzione sullo status degli apolidi del 1954 persegue un approccio su scala graduale, specificando che alcune tutele così come l’accesso ad alcuni diritti vanno garantiti a tutti gli apolidi che si trovano sotto la giurisdizione di uno Stato contraente, mentre altri possono essere riservati solo alle persone apolidi legalmente presenti, legalmente soggiornanti o residenti abitualmente.
Tutte le persone apolidi, a prescindere dal titolo del soggiorno, devono godere dei diritti: di proprietà, di accedere alla giustizia, all’istruzione pubblica, all’assistenza amministrativa, di religione, ad ottenere documenti di identità e alla naturalizzazione agevolata.
Le persone apolidi legalmente presenti devono avere accesso ai diritti: al lavoro autonomo, alla libertà di circolazione all’interno dello Stato contraente e alla protezione dall’espulsione.
Le persone apolidi legalmente soggiornanti (nozione più ristretta di residenza abituale) in uno Stato contraente hanno diritto: al lavoro, all’esercizio di libere professioni, di associazione, all’alloggio, all’assistenza pubblica, alla sicurezza sociale e ai documenti di viaggio.
Infine, le persone apolidi che risiedono abitualmente in uno Stato contraente, devono avere accesso alla protezione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale e all’assistenza legale e all’assistenza per il pagamento di una cauzione o di una garanzia per le spese legali in caso di avvio di azioni legali in tribunale.
Tutela dell’apolide in Italia: la base giuridica in Italia che tutela gli apolidi è il Testo Unico sull’immigrazione, il quale indica gli apolidi tra i soggetti destinatari del complesso di norme destinate a regolare la condizione giuridica dello straniero. Pertanto l’apolide riceve il medesimo trattamento del cittadino straniero extra UE, salvo ove previsto un trattamento diverso o migliore da leggi o da convenzioni internazionali.
Tuttavia, le persone apolidi che non hanno ottenuto il riconoscimento del loro status non godono invece di protezione specifica e hanno limitato accesso ai diritti di cui dovrebbero essere titolari. Queste persone sono soggette anche a rischio di espulsione e detenzione, nel momento in cui non sono in grado di regolarizzare la loro presenza sul territorio. Simili considerazioni valgono anche per le persone prive di permesso di soggiorno che sono in attesa dell’esito della procedura di determinazione dell’apolidia, dato che la legge prevede il rilascio di un titolo di soggiorno per “attesa apolidia” esclusivamente nel caso in cui la persona sia già in possesso di un valido titolo di soggiorno.
Giurisprudenza: Civ., ss.uu., n. 28873/08, che riconosce al Ministero la competenza a certificare lo status di apolide sulla base degli eventuali documenti che il richiedente dovesse presentare, e comunque la possibilità di ricorrere al Giudice Ordinario “… allorquando la prova documentale manchi, potendo il giudice ordinario avvalersi di ogni strumento istruttorio per accertare lo stato del ricorrente”; “In ogni caso, se il ricorrente dovesse impugnare un provvedimento negativo del Ministero, comunque, ai sensi della L. n. 1034 del 1971, artt. 7 e 8, il giudice amministrativo dovrebbe rimettere a quello ordinario la risoluzione della questione di stato, che la P.A. può solo certificare e non concedere o autorizzare”.
Vie per ottenere il riconoscimento formale dello status di apolide:
1. Procedura amministrativa:
● Rivolgersi al Ministero dell’Interno con un’istanza ex art. 17 DPR 572/92. La richiesta può essere inviata tramite raccomandata, oppure può essere presentata alla Prefettura dove la persona risiede. E’ necessario allegare: atto di nascita, certificato di residenza e copia del titolo di soggiorno, ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di apolide.
● Il Ministero dell’interno esaminerà la documentazione pervenuta e potrà, nel caso, chiedere un’integrazione al fine di provare la regolarità del soggiorno, l’assenza di cittadinanza del richiedente o dei genitori.
● Al termine dell’istruttoria il Ministero comunicherà al richiedente se la sua istanza è stata accolta o rigettata.
Pro e contro:
○ la procedura amministrativa è accessibile esclusivamente a chi è in possesso di un atto di nascita e già risiede legalmente in Italia. Inoltre, i tempi della decisione possono protrarsi oltre i due anni e dalla prassi emerge un orientamento tendenzialmente restrittivo da parte dell’Amministrazione.
○ non è necessaria l’assistenza di un avvocato e i costi sono limitati alla raccomandata da inviarsi al Ministero (costo comunque evitabile se ci si rivolge alla Prefettura).
Viene rilasciato un permesso di soggiorno a chi presenta la domanda di riconoscimento in via amministrativa? La legge non prevede espressamente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia a favore di chi non sia già regolarmente soggiornante. Tuttavia, molte Questure rilasciano un permesso di soggiorno a fronte della prova della presentazione di una domanda in via amministrativa. Una volta ottenuto il permesso, questo va inviato al Ministero ad integrazione della domanda per evitare che la domanda sia considerata inammissibile.
2. Procedura giudiziaria
Si può ricorrere a questa procedura in modo alternativo rispetto alla procedura amministrativa, oppure in veste di ricorso avverso la decisione assunta dal Ministero dell’Interno ex art 17 DPR 572/1992.
● Per introdurre l’istanza di riconoscimento dell’apolidia è necessario essere assistiti da un avvocato che, munito di mandato, preparerà l’atto corredato da tutti i documenti necessari.
● In assenza di una disciplina organica in materia di apolidia si ritiene che chi agisca in giudizio per la dimostrazione della condizione di apolide debba corrispondere UN contributo attualmente pari a 286 euro (256 euro contributo unificato + 27 marca da bollo). ll richiedente che non possa affrontare tale spesa e che non possa sostenere il costo delle spese legali può chiedere di accedere al sistema del patrocinio a spese dello stato.
● Con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, è stato previsto che la competenza è delle “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”. La controparte da invocare in giudizio è il Ministero dell’Interno.
● In caso di rigetto della domanda, sarà possibile andare in appello, cioè contestare davanti alla Corte d’Appello la decisione che ha rigettato la richiesta.
● Nel – probabile – caso in cui l’interessato non fosse in possesso del permesso di soggiorno, si può formulare, contestualmente all’atto introduttivo del giudizio, un’istanza con la quale si chiede al giudice di emettere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che imponga alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno “provvisorio” in attesa della definizione del giudizio – il grave danno per l’istante starebbe nell’impossibilità di lavorare e dunque avere mezzi di sussistenza.
Normativa
Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Normativa di riferimento per la materia;
DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione;
DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana;
Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari;
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132. Principali novità:
Innalzamento importo contributo unificato;
Requisiti linguistici maggiori;
Aumento termini massimi durata del procedimento;
Eliminazione silenzio assenso Pubblica Amministrazione per cittadinanze per matrimonio.
Giurisprudenza
T.A.R. Lazio sez. V bis sentenza 1 febbraio 2024 n. 1957
Valutazione di pericolosità dello straniero
Osta all’ottenimento della cittadinanza per residenza, nota anche come naturalizzazione, la presenza di caratteristiche del soggetto richiedente considerate elementi di pericolo per la sicurezza della Comunità nazionale e della Repubblica. Tali elementi possono prescindere dalla presenza di carichi penali pendenti sul richiedente e dipendere invece da rischi a carico di genitori, figli, coniugi, fratelli e sorelle o altri soggetti vicini al richiedente stesso. In tale contesto non si ritiene applicabile il principio di personalità della responsabilità penale in quanto la concessione della cittadinanza viene considerata un’utilità che attribuisce al soggetto straniero diritti politici.
T.A.R. Lazio sez. V bis sentenza 1 febbraio 2024 n. 1957
Legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della cittadinanza non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Non è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della cittadinanza italiana per naturalizzazione che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi per l’importanza degli interessi della comunità nazionale coinvolti in tali tipi di procedure, primo tra tutti la sicurezza della Repubblica, che consentono all’Amministrazione di operare con minore trasparenza, omettendo la comunicazione ex articolo 10 bis della legge n.241/1990.
T.A.R. Roma sez. I 4 gennaio 2021 n.44
Residenza e concessione della cittadinanza italiana
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, n.25441§
Escluso il riconoscimento della cittadinanza italiana se il matrimonio viene dichiarato nullo ab origine
Se il matrimonio contratto da un cittadino italiano e da una straniera – che dopo le nozze presenta istanza volta al riconoscimento della cittadinanza italiana – viene dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1, c.c., per fatti e comportamenti preesistenti al matrimonio, ignoti al marito ma imputabili e conosciuti dalla moglie, la mala fede di quest’ultima, consapevole dell’esistenza di una causa di invalidità, comporta che il matrimonio, rispetto alla richiedente, deve considerarsi nullo fin dalla sua origine. Manca quindi l’elemento indispensabile perché la cittadinanza richiesta possa essere riconosciuta.
Corte giustizia UE grande sezione, 12/03/2019, n.221
Perdita dello status di cittadino dell’UE: anche se conseguenza di decadenza dalla cittadinanza di uno Stato membro, richiede valutazione e apprezzamento in termini di proporzionalità
L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea consente alla normativa di uno Stato membro di prevedere che la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato comporti anche la perdita dello status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro. Ciò, ad ogni modo, a condizione che le autorità nazionali competenti, anche giurisdizionali, siano in condizione di esaminare e valutare anche in via incidentale le conseguenze di tale perdita di cittadinanza in termini di proporzionalità, anche con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.
Altre sentenze rilevanti:
● 7 giugno 2012, n. 2758 Corte d’Appello di Milano;
● decreto del Tribunale di Firenze del 5 aprile 2013;
● 14 giugno 2013, n. 13821 Tribunale di Roma;
● 6 settembre 2013, n.8154 Tar Lazio;
● 26 febbraio 2014, n. 2257 Tar Lazio;
● 7 dicembre 2017, n. 258 della Corte costituzionale;
● 27 febbraio 2019, n. 1390 Consiglio di Stato;
● 7 luglio 2020, n. 7846 del Tar Lazio.
● Disciplina della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata – Marco Mellone , editoriale scientifica, 2020;
● Cittadinanza con conoscenza dell’italiano e perfetta integrazione nella comunità nazionale: diventare italiani per esserlo o esserlo per diventare italiani? Nota a T.A.R. Roma, 20 marzo 2015, n.4384, sez. II;
● La configurazione della cittadinanza amministrativa. Dir. amm., fasc.1, 2004, pag. 201;
● Apolidia: un fenomeno conciliabile con le leggi dello Stato italiano? Fonte: Dir. famiglia, fasc.3, 2013, pag. 1227;
● I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza – Gennaro Santoro, Antigone Edizioni.
Pagina in continuo aggiornamento a cura di:
Cristiana D’Agostino, Avvocato di strada Roma
Carlotta Gregori, Avvocato di strada Bologna