Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 28/03/2023

 Art. 1 Finalità
Il presente regolamento viene redatto con l’obiettivo di disciplinare il funzionamento delle sedi locali, le attività dell’Associazione e la nascita delle nuove sedi locali di Avvocato di strada.  L’attività dell’Associazione Avvocato di strada si esplica principalmente attraverso il ricevimento delle Persone Senza Dimora presso le sedi attive  sul territorio italiano. Possono essere assistite da Avvocato di strada le Persone Senza Dimora così come individuate dallo Statuto dell’Associazione.

Art. 2 Nascita della sede locale
La sede locale di  Avvocato di strada sul territorio nasce su impulso dell’Associazione Nazionale o su richiesta di avvocati o associazioni della città richiedente, purché nel rispetto degli scopi associativi. Requisito per la costituzione di una sede locale è che essa operi in collegamento con o nell’ambito di realtà già radicate nel territorio, prive di scopo di lucro, che offrono gratuitamente servizi di assistenza di varia natura a Persone Senza Dimora. Costituisce presupposto necessario ai fini dell’attivazione della sede locale di Avvocato di strada la comunicazione preventivamente inviata al Consiglio dell’Ordine competente per territorio in cui si rende noto l’avvio di tale iniziativa.

Art. 3 Organizzazione interna
Ogni sede locale indica al suo interno un proprio Coordinatore il quale avrà il compito di coordinare le attività dei volontari. In particolare il Coordinatore si occuperà dell’organizzazione della turnistica dei volontari per il ricevimento allo sportello legale e della gestione e dell’archivio delle pratiche aperte, utilizzando esclusivamente l’apposito Gestionale di cui al successivo art. 6. Il Coordinatore si impegna inoltre a mantenere i contatti tra la sede locale e l’Associazione nazionale e può avvalersi di una persona volontaria che si occupi della segreteria della sede locale. Il Coordinatore e tutti i volontari di ogni sede locale devono necessariamente essere associati all’Associazione, ed hanno l’obbligo di sottoscrivere un modulo di adesione all’Associazione e di rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.

Qualora un volontario della sede locale comunichi l’impossibilità di proseguire la sua attività volontaria, il Coordinatore comunica il nominativo alla sede nazionale per l’aggiornamento dei dati e si occupa di redistribuire le pratiche legali in carico al volontario tra gli altri volontari della sede locale.
Il Coordinatore convoca periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, una riunione dei volontari della sede locale allo scopo di verificare l’andamento dell’attività, confrontarsi sulle prassi adottate negli incontri con gli utenti ed uniformarsi alle disposizioni delle Linee Guida predisposte dall’Associazione nazionale.

Il Coordinatore rimane in carica per due anni e può essere rinnovato.

Con cadenza biennale viene posta all’ordine del giorno della riunione dei volontari della sede locale la nomina del Coordinatore. Qualora se ne ravvisi la necessità, i volontari della sede locale possono nominare due o più coordinatori.

Art. 4 Obblighi della sede locale
Ogni sede locale  deve:

– utilizzare nelle comunicazioni con i terzi il materiale fornito dall’Associazione recante il logo e l’intestazione “Avvocato di strada” seguito dal nome della città, rinvenibile all’interno del Gestionale di cui al successivo art. 6;

– utilizzare nelle comunicazioni con i terzi l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Associazione. Tale indirizzo indicherà il nome della città in cui è attiva la sede locale e di seguito la desinenza specifica (Es. xxxxx@avvocatodistrada.it);

– monitorare costantemente la casella di posta elettronica della sede locale;

– collaborare con le altre sedi di Avvocato di strada presenti sul territorio nazionale e con la sede nazionale condividendo prassi e partecipando a gruppi di lavoro per la realizzazione di attività specifiche;
– curare la corretta tenuta e l’aggiornamento costante del Gestionale di cui al successivo art. 6 con riferimento alle pratiche prese in carico. Ciò consentirà il monitoraggio delle attività associative e la raccolta dei dati a scopi puramente statistici, anche con l’obiettivo di strutturare attività mirate di advocacy a favore delle Persone Senza Dimora.

Art. 5 Obblighi dei volontari
I volontari dell’Associazione che partecipano alle attività di Avvocato di strada si impegnano a:

– prestare alle Persone Senza Dimora che si rivolgono alla sede la propria attività di ricevimento e di consulenza e assistenza legale stragiudiziale e/o giudiziale a titolo gratuito in qualità di volontari. Tale obbligo riguarda sia i volontari che prestano la propria attività come titolari della singola pratica, sia coloro che offrono la propria collaborazione come domiciliatari;

– seguire la pratica della persone ricevute al proprio turno, salvo rinvio ad altro collega della sede per ragioni di competenza sulla materia giuridica, rinvio di cui è fatto obbligo di informare sia il collega sia il Coordinatore;

– aggiornare tempestivamente il Gestionale di cui al successivo art. 6 con riferimento alle pratiche prese in gestione;

– devolvere all’Associazione le somme incassate per spese ed onorari, detratte Iva e Cpa, spese generali e tasse, nel caso in cui l’utente (esclusivamente Persona Senza Dimora) fosse ammesso al gratuito patrocinio oppure ottenesse la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. La richiesta di gratuito patrocinio in favore di un assistito della sede locale deve essere obbligatoriamente indicata nel Gestionale di cui al successivo art. 6.


Art. 6 Gestionale e archivio delle pratiche
L’Associazione Avvocato di strada si è dotata di una piattaforma informatica condivisa (il “Gestionale”) alla quale ogni volontario accede tramite email e password individuali, attraverso la quale è possibile monitorare l’attività di tutte le sedi locali e la raccolta dei dati relativi all’attività svolta dall’Associazione in favore delle Persone Senza Dimora.

È fatto obbligo a ciascun volontario di utilizzare il Gestionale per l’apertura e l’aggiornamento di tutte le pratiche ad egli affidate, sia quelle per le quali viene svolta attività di assistenza giudiziale e/o stragiudiziale, sia quelle per le quali viene fornita una semplice consulenza/orientamento, anche nei casi in cui si rivolgano alla sede locale persone che, a norma di Statuto, Regolamento e Linee Guida non possono essere assistite dall’Associazione.

È fatto altresì obbligo al Coordinatore della sede locale di vigilare affinché tutti i volontari della sede  adempiano a quanto previsto dal paragrafo precedente, segnalando se del caso all’Associazione nazionale eventuali reiterati inadempimenti.

L’aggiornamento tempestivo e preciso del Gestionale è considerato essenziale ai fini del raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.


Art. 7 Chiusura della sede locale
Ove per qualsiasi causa vengano meno l’adesione e il rispetto delle suindicate regole di comportamento che caratterizzano l’attività delle sedi locali di Avvocato di strada in coerenza con gli scopi dell’Associazione, l’esperienza dovrà dirsi conclusa e per ciò stesso interrotto il rapporto di collaborazione con l’Associazione.

In particolare, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione con l’Associazione, è inibito a tutti coloro che hanno partecipato alle attività di Avvocato di strada l’utilizzo della denominazione “Avvocato di strada” per qualificare qualsiasi tipo di assistenza legale a favore di terzi.

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