Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 28/03/2023 e modificato in data 18.06.2026

Art. 1 Finalità
Il presente regolamento viene redatto con l’obiettivo di disciplinare il funzionamento delle sedi locali, le attività dell’Associazione e la nascita delle nuove sedi locali di Avvocato di strada ODV. L’attività dell’Associazione Avvocato di strada ODV si esplica principalmente attraverso il ricevimento delle Persone Senza Dimora presso le sedi attive sul territorio italiano. Possono essere assistite da Avvocato di strada le Persone Senza Dimora così come individuate dallo Statuto dell’Associazione. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Associazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In caso di contrasto, prevalgono lo Statuto e le norme inderogabili di legge.

Art. 2 Nascita della sede locale
La sede locale di Avvocato di strada sul territorio nasce su impulso dell’Associazione o su richiesta di avvocati o associazioni della città richiedente, purché nel rispetto degli scopi associativi. Requisito per la costituzione di una sede locale è che essa operi in collegamento con o nell’ambito di realtà già radicate nel territorio, prive di scopo di lucro, che offrono gratuitamente servizi di assistenza di varia natura a Persone Senza Dimora. Costituisce presupposto necessario ai fini dell’attivazione della sede locale di Avvocato di strada la comunicazione preventivamente inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio in cui si rende noto l’avvio di tale iniziativa.

Art. 3 Organizzazione interna
Ogni sede locale indica al suo interno un proprio Coordinatore il quale avrà il compito di coordinare le attività dei volontari. Il Coordinatore rimane in carica due anni e alla scadenza decade automaticamente. Il Coordinatore decaduto può essere rinnovato nell’incarico soltanto qualora, entro trenta giorni dalla scadenza, nessun altro volontario della sede locale abbia manifestato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo. In tal caso, il Coordinatore decaduto che abbia confermato la propria disponibilità prosegue per un ulteriore biennio. La nomina del Coordinatore avviene mediante individuazione consensuale in seno alla riunione dei volontari della sede locale, senza ricorso a votazioni formali. Di tale nomina viene data tempestiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Qualora i volontari della sede locale non riescano a individuare consensualmente il Coordinatore, ciascun volontario può rivolgersi al Consiglio Direttivo che, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, provvede a nominare il Coordinatore tra i volontari della sede, assicurando la regolare operatività dello sportello. Qualora se ne ravvisi la necessità, i volontari della sede locale possono nominare, con le medesime modalità, due o più Coordinatori. In tal caso, le dimissioni o la decadenza di uno solo di essi non determinano la decadenza degli altri. Il Coordinatore si occuperà dell’organizzazione della turnistica dei volontari per il ricevimento allo sportello legale e della gestione e dell’archivio delle pratiche aperte, utilizzando esclusivamente l’apposito Gestionale di cui al successivo art. 6. Il Coordinatore si impegna inoltre a mantenere i contatti tra la sede locale e l’Associazione e può avvalersi di volontari che si occupino della segreteria della sede locale. Il Coordinatore e tutti i volontari di ogni sede locale devono necessariamente essere associati all’Associazione, ed hanno l’obbligo di sottoscrivere un modulo di adesione all’Associazione e di rispetto dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Qualora un volontario della sede locale comunichi l’impossibilità di proseguire la sua attività volontaria, il Coordinatore comunica il nominativo alla sede nazionale per l’aggiornamento dei dati e si occupa di redistribuire le pratiche legali in carico al volontario tra gli altri volontari della sede locale. Il Coordinatore convoca periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, una riunione dei volontari della sede locale allo scopo di verificare l’andamento dell’attività, confrontarsi sulle prassi adottate negli incontri con gli utenti ed uniformarsi alle disposizioni delle Linee Guida predisposte dall’Associazione.

Art. 4 – Commissariamento della sede locale
Qualora in una sede locale si verifichino ripetute e gravi violazioni dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico o del Modello diOrganizzazione, Gestione e Controllo, ovvero insorgano gravi dissidi tra i volontari che impediscano o compromettano significativamente la regolare attività dello sportello, il Consiglio Direttivo, sentito l’Organismo di Vigilanza, può disporre con delibera motivata il commissariamento della sede locale. Il provvedimento di commissariamento determina la sospensione del Coordinatore in carica e di ogni altro incarico operativo nella sede locale, per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione che lo ha determinato e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, salvo proroga motivata per una sola volta e per non più di sei mesi. Con il medesimo provvedimento, il Consiglio Direttivo nomina un Commissario, scelto tra i volontari dell’Associazione che non appartengano alla sede commissariata, affidandogli la gestione temporanea della sede locale e il compito di adottare ogni iniziativa utile al superamento delle criticità e al ripristino delle condizioni per la regolare attività dello sportello. Il Commissario riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo e all’Organismo di Vigilanza sull’attività svolta e sull’evoluzione della situazione. Cessate le ragioni che hanno determinato il commissariamento, il Consiglio Direttivo dichiara la chiusura della gestione commissariale e i volontari della sede locale procedono alla nomina del nuovo Coordinatore secondo quanto previsto dall’art. 3. Il Commissario non può essere nominato Coordinatore della sede che ha amministrato.

Art. 5 Obblighi della sede locale Ogni sede locale deve:
– utilizzare nelle comunicazioni con i terzi il materiale fornito dall’Associazione recante il logo e l’intestazione “Avvocato di strada” seguito dal nome della città, rinvenibile all’interno del Gestionale di cui al successivo art. 6;
– utilizzare nelle comunicazioni con i terzi l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Associazione. Tale indirizzo indicherà il nome della città in cui è attiva la sede locale e di seguito la desinenza specifica (Es. xxxxx@avvocatodistrada.it);
– monitorare costantemente la casella di posta elettronica della sede locale;
– collaborare con le altre sedi di Avvocato di strada presenti sul territorio nazionale e con la sede nazionale condividendo prassi e partecipando a gruppi di lavoro per la realizzazione di attività specifiche;
– curare la corretta tenuta e l’aggiornamento costante del Gestionale di cui al successivo art. 7 con riferimento alle pratiche prese in carico, anche ai fini del monitoraggio delle attività associative e della raccolta dei dati a scopi statistici e per strutturare attività mirate di advocacy a favore delle Persone Senza Dimora

Art. 6 Obblighi dei volontari
I volontari dell’Associazione che partecipano alle attività di Avvocato di strada si impegnano a:
– prestare alle Persone Senza Dimora che si rivolgono alla sede la propria attività di ricevimento e di consulenza e assistenza legale stragiudiziale e/o giudiziale a titolo gratuito in qualità di volontari. Tale obbligo riguarda sia i volontari che prestano la propria attività come titolari della singola pratica, sia coloro che offrono la propria collaborazione come domiciliatari;
– seguire la pratica della persone ricevute al proprio turno, salvo rinvio ad altro collega della sede per ragioni di competenza sulla materia giuridica, rinvio di cui è fatto obbligo di informare sia il collega sia il Coordinatore;
– aggiornare tempestivamente il Gestionale di cui al successivo art. 7 con riferimento alle pratiche prese in gestione;
– rispettare lo Statuto, il presente Regolamento, il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni altra disposizione adottata dagli organi dell’Associazione;
– devolvere all’Associazione le somme incassate per spese ed onorari, detratte Iva e Cpa, spese generali e tasse, nel caso in cui l’utente (esclusivamente Persona Senza Dimora) fosse ammesso al gratuito patrocinio oppure ottenesse la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. La richiesta di gratuito patrocinio in favore di un assistito della sede locale deve essere obbligatoriamente indicata nel Gestionale di cui al successivo art. 7.

Art. 7 Gestionale e archivio delle pratiche
L’Associazione Avvocato di strada si è dotata di una piattaforma informatica condivisa (il “Gestionale”) alla quale ogni volontario accede tramite credenziali individuali, attraverso la quale è possibile monitorare l’attività di tutte le sedi locali e la raccolta dei dati relativi all’attività svolta dall’Associazione in favore delle Persone Senza Dimora. È fatto obbligo a ciascun volontario di utilizzare il Gestionale per l’apertura e l’aggiornamento di tutte le pratiche ad egli affidate, sia quelle per le quali viene svolta attività di assistenza giudiziale e/o stragiudiziale, sia quelle per le quali viene fornita una semplice consulenza/orientamento, anche nei casi in cui si rivolgano alla sede locale persone che, a norma di Statuto, Regolamento e Linee Guida non possono essere assistite dall’Associazione. È fatto altresì obbligo al Coordinatore della sede locale di vigilare affinché tutti i volontari della sede adempiano a quanto previsto dal paragrafo precedente, segnalando senza indugio all’Associazione e all’Organismo di Vigilanza eventuali reiterati inadempimenti. L’aggiornamento tempestivo e preciso del Gestionale è considerato dovere essenziale ai fini del raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.

Art. 8 Chiusura della sede locale
Ove per qualsiasi causa vengano meno l’adesione e il rispetto delle suindicate regole di comportamento che caratterizzano l’attività delle sedi locali di Avvocato di strada in coerenza con gli scopi dell’Associazione, l’esperienza dovrà dirsi conclusa e per ciò stesso interrotto il rapporto di collaborazione con l’Associazione. In particolare, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione con l’Associazione, è inibito a tutti coloro che hanno partecipato alle attività di Avvocato di strada l’utilizzo della denominazione “Avvocato di strada” per qualificare qualsiasi tipo di assistenza legale a favore di terzi. La chiusura della sede locale è dichiarata con delibera motivata del Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Art. 9 – Disposizioni finali e rinvio
Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo e può essere modificato con delibera del medesimo organo, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.