Premessa: l’origine incerta della Mia

Da inizio marzo 2023 le testate giornalistiche hanno iniziato a parlare della misura che avrebbe sostituito il Reddito di cittadinanza (Rdc), la Misura di inclusione attiva (Mia). Il dibattito che si è generato ha creato non tutti i quotidiani spiegano chiaramente che il testo a cui stanno facendo riferimento non è ancora stato ufficialmente approvato, ma è soltanto una bozza presumibilmente datata al 21 febbraio 2023.

Secondo quanto dichiarato dal Ministero del lavoro in una nota ufficiale si tratterebbe di una fuga di notizie:

In merito alle indiscrezioni giornalistiche sulla revisione del reddito di cittadinanza, si precisa che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è al lavoro per portare il provvedimento all’esame del consiglio dei ministri. Si tratta di una materia che necessita di un approfondito confronto tecnico con altri ministeri, le regioni, i comuni e gli enti competenti e che non permette, ad oggi, di considerare un primo draft dell’intervento normativo come valido testo di riferimento per la riforma.

Infatti, la bozza attuale contiene varie parti che sono evidenziate, e probabilmente saranno modificate; sembra che esistano anche bozze più recenti, che non sono ancora state pubblicate, e ci sono dubbi anche sull’effettiva provenienza del documento, dato che alcuni membri del Ministero non ne erano a conoscenza

Pertanto, è meglio essere prudenti, e aspettare la pubblicazione ufficiale del decreto-legge.

Riassunto dei cambiamenti principali

Riassumendo ed anticipando i contenuti della misura, i cambiamenti più importanti rispetto al Rdc sono:

  • Una nuova scala di equivalenza, in cui i minorenni aggiungono solo una somma fissa.
  • La riduzione della durata minima della residenza in Italia a 5 anni.
  • La riduzione dell’ISEE massimo a €7.200.
  • La mancata riconferma della Pensione di cittadinanza, e dell’integrazione al reddito per affitto e mutuo.
  • Una nuova distinzione fra famiglie con almeno una persona con disabilità, un minorenne, o un anziano sopra i 60 anni, e le altre famiglie.
  • Periodi di erogazione del beneficio più brevi, sospensioni fra i rinnovi più lunghe, e riduzione della quota mensile massima.
  • La decadenza dal beneficio a seguito del rifiuto della prima offerta congrua.

Quando la Mia sostituirà il Rdc: le scadenze progressive

La sostituzione del Rdc con un’altra misura non potrà aspettare a lungo. La legge di bilancio 2023, entrata in vigore all’inizio dell’anno, disciplina le scadenze per la graduale abrogazione del Rdc:

  • All’art. 1, co. 313 si prevede una limitazione della durata massima del Rdc a 7 mensilità, invece delle precedenti 18.
  • Il co. 314 introduce un’eccezione; se nel nucleo familiare sono presenti minorenni, persone con più di 60 anni, o persone con disabilità, la limitazione del comma precedente non si applica.
  • Il co. 318 prevede la abrogazione del Rdc e della pensione di cittadinanza, a partire dal 1° gennaio 2024.

La bozza del futuro decreto-legge prevede che la Mia inizierà a decorrere dal 1° settembre 2023 e a partire dalla stessa data non potranno più essere presentate domande per il Rdc.

Chi ha già ottenuto il Rdc prima di quella data potrà continuare a beneficiarne fino alla sua naturale scadenza, eventualmente ridotta, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023, data la sua abrogazione definitiva.

Rapporti tra la Mia e altri aiuti

Durante il periodo di transizione, la Mia ed il Rdc non saranno cumulabili.

Come il Rdc, la Mia rimane compatibile con tutti gli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L’unica differenza rispetto al Rdc è che nella bozza non si menziona più espressamente la NASpI, ma questa omissione non dovrebbe avere effetti negativi; la NASpI è pur sempre una misura di sostegno per lavoratori disoccupati involontariamente.

Inoltre, rimane da determinare se la Mia sarà cumulabile con il reddito alimentare.

Dato che il reddito alimentare è destinato ai “soggetti in condizione di povertà assoluta”, e la bozza specifica che la Mia è compatibile con tutte le “misure regionali di contrasto alla povertà”, che non vengono considerate ai fini del reddito familiare, si può ragionevolmente pensare che le due misure dovrebbero essere compatibili.

Nuova scala di equivalenza: somma fissa per i minorenni

Rispetto alla scala di equivalenza del Rdc, la differenza principale è che i minorenni non aggiungono più 0,2 alla scala di equivalenza, ma solo una somma fissa, e lo stesso accade per i maggiorenni che beneficiano dellassegno unico ed universale.

La nuova formula prevede che:

  • Si parte da 1 per il primo richiedente adulto;
  • Si aggiunge 0,4 per ogni maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico e universale.
  • Il valore massimo del parametro è 2,1, ma viene aumentato a 2,2 in presenza di familiari in condizione di disabilità grave o non-autosufficienza.
  • Per i minorenni, e i maggiorenni che beneficiano dell’assegno unico, si aggiungono 50 euro in maniera fissa.

Quali sono i requisiti per la Mia: novità per residenza, ISEE, soglia unica per il reddito familiare

Rispetto al Rdc, si riduce la durata della residenza da 10 a 5 anni, a seguito della procedura di infrazione EU contro il Rdc:

Pertanto il requisito dei 10 anni di residenza si configura come discriminazione indiretta, in quanto è più probabile che i cittadini non italiani non riescano a soddisfare tale criterio. Inoltre il regime di reddito minimo italiano discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, i quali non hanno accesso a tale prestazione, in violazione della direttiva 2011/95/UE. Il requisito della residenza, infine, potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi al di fuori del paese per motivi di lavoro, in quanto non avrebbero diritto al reddito minimo al rientro in Italia.

Il valore massimo dell’ISEE per poter accedere alla Mia è stato ridotto a €7.200, dai precedenti €9.360. Secondo alcune previsioni questo nuovo requisito escluderà circa 260mila famiglie.

Il reddito familiare massimo per accedere alla Mia rimane lo stesso del Rdc, €6.000. Tuttavia, la bozza non menziona più:

  • L’integrazione per l’affitto fino a €3.360/anno (€280/mese), o l’integrazione per il mutuo fino a €1.800 (€150/mese).
  • L’integrazione per la pensione di cittadinanza fino a €7.560/anno (€630/mese).

Mentre il Rdc non considerava il valore della la casa di abitazione ai fini del patrimonio immobiliare, la bozza sembra prevedere un valore massimo di €150.000 (art. 2 co. 3 lett. b). I restanti requisiti sono essenzialmente gli stessi del Rdc.

Come viene erogata la Mia: meno integrazioni, condizioni meno favorevoli

Così come il Rdc, la Mia consiste soltanto in una misura di integrazione al reddito familiare, fino ad un massimo di €6,000 annui (€500/mese) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.

Mentre il Rdc prevedeva l’erogazione della stessa somma, alle stesse condizioni, per tutti, la Mia introduce un sistema più complesso, e complessivamente meno favorevole.

La Mia distingue fra due tipi di famiglie:

  • Le famiglie con almeno una persona non occupabile, che contengono almeno un disabile, minorenne, o un anziano sopra i 60 anni.
  • Tutte le altre famiglie.

Per le famiglie con almeno un non-occupabile, la differenza principale è la durata ridotta dei rinnovi:

  • La prima erogazione dura per 18 mesi, come per il Rdc.
  • La prima sospensione dura un mese.
  • I rinnovi durano per 12 mesi, e non più 18.
  • Le sospensioni successive sono sempre di un mese.

Per le altre famiglie, si prevedono condizioni molto meno favorevoli rispetto al Rdc:

  • Il beneficio è ridotto del 25%, quindi il massimo beneficio diventa €350/mese.
  • La prima erogazione dura 12 mesi, e non più 18.
  • La prima sospensione dura un mese.
  • I rinnovi durano per 6 mesi.
  • Le sospensioni successive sono di 18 mesi.

Inoltre, per tutte le famiglie, come già indicato nella sezione precedente, non si prevedono integrazioni per le famiglie che pagano un mutuo o affitto, o per chi riceveva la Pensione di cittadinanza.

Come il Rdc, il beneficio viene erogato su una carta acquisti ricaricabile, chiamata “carta Mia”, e si mantiene la possibilità di usarla per prelevare denaro. Si prevede la consegna della carta Mia 7 giorni dopo la richiesta della Mia sulla piattaforma digitale.

Come si richiede la Mia: il sistema informativo

La bozza indica che la Mia vada richiesta sul sito dell’INPS. A differenza del Rdc, non si prevede che possa essere richiesta solo dopo il sesto giorno del mese, e non si menziona la possibilità di richiederla presso Poste Italiane o i CAF.

Allo stesso modo del Rdc, si valutano le informazioni disponibili:

  • Le famiglie con almeno un non-occupabile, o con bisogni complessi sono indirizzate ai servizi sociali del comune di residenza, per definire un patto per l’inclusione.
  • I componenti in età attiva sono indirizzati ad un centro di impiego per definire un patto di servizio personalizzato.

Il sistema informativo della Mia permette di consultare:

  • Offerte di lavoro, corsi di formazione, progetti utili alla collettività, tirocini, e altri strumenti di politica attiva del lavoro, che siano adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.
  • Informazioni sull’erogazione della Mia.
  • Informazioni sulle attività previste per il percorso di inclusione.

Cosa si deve fare dopo aver richiesto la Mia: il percorso di inclusione

Come il Rdc, la Mia rimane soggetta ad un meccanismo di condizionalità, per cui i componenti della famiglia sono tenuti ad aderire ad un percorso di inclusione lavorativa e/o sociale.

Sono tenuti a aderire e partecipare alle attività di formazione, lavoro, e altre politiche attive:

  • I maggiorenni.
  • I minorenni che hanno concluso la scuola dell’obbligo, e che non sono occupati, né stanno studiando.
  • Su richiesta volontaria, anche i disabili possono richiedere l’accesso ad un percorso di collocamento.

Non sono tenuti a partecipare:

  • Chi riceve una pensione, o ha almeno 60 anni.
  • Chi è disabile, fatta salva la possibilità di partecipazione volontaria.
  • Chi deve prendersi cura di bambini di età inferiore ai 3 anni, o persone con disabilità gravi o non autosufficienti.

Cosa comunicare in caso di variazioni: attività di lavoro, requisiti per l’accesso

Se dopo la richiesta della Mia si inizia a lavorare, questo va comunicato all’INPS entro dei termini:

  • L’inizio di attività di lavoro dipendente, entro 30 giorni a pena di sospensione della misura, ed entro 3 mesi a pena di decadenza.
  • L’inizio di attività di lavoro autonomo e attività di impresa, entro il giorno prima dell’inizio dell’attività, a pena di decadenza.

Inoltre, si devono sempre comunicare, a pena di decadenza:

  • Qualsiasi variazione dei requisiti per l’accesso alla misura, entro 15 giorni.
  • Le variazioni del nucleo familiare, entro 2 mesi.

Quali sanzioni sono previste: decadenza, obbligo di accettare la prima offerta congrua

L’art. 8 prevede due tipi di sanzioni.

Le sanzioni penali sono sostanzialmente le stesse di quelle già previste per il Rdc:

  • L’uso di documenti o dichiarazioni false per ottenere il beneficio.
  • L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito e patrimonio, o dei requisiti per mantenere il beneficio.

Altrimenti, si prevede la sanzione della decadenza dal beneficio quando uno dei familiari:

  • Non si presenta al centro per l’impiego, senza un giustificato motivo.
  • Non sottoscrive il patto per l’inclusione, tranne i casi in cui non sia tenuto a farlo.
  • Non partecipa alle attività formative.
  • Non accetta la prima offerta di lavoro congrua, anche alla prima richiesta. Il Rdc permetteva l’accettazione di almeno una fra tre offerte congrue, ed imponeva l’accettazione della prima solo al momento del rinnovo.
  • Non effettua le comunicazioni previste dall’art. 3.

La domanda può essere riproposta a seguito della decadenza, dopo almeno 6 mesi se la famiglia ha almeno un membro non-occupabile, o 18 mesi altrimenti.

Definizione di offerta di lavoro congrua: distanze minori rispetto al Rdc

A proposito dell’offerta di lavoro congrua si stabilisce che:

  • Deve essere coerente con le esperienze e competenze professionali.
  • Il luogo di lavoro deve essere entro una certa distanza. Il punto è ancora da definire, e le possibili versioni indicate dalla bozza fanno riferimento sia ad una offerta all’interno della provincia di residenza o provincia limitrofa, o una distanza massima di 80 km. Il Rdc prevedeva distanze massime maggiori, a seconda che si trattasse della prima, seconda o terza offerta.
  • Deve essere a tempo indeterminato, o di durata non inferiore a 3 mesi.
  • Deve essere a tempo pieno, o a tempo parziale non inferiore al 60% del tempo pieno.
  • Deve avere una retribuzione uguale o maggiore ai minimi salariali dei contratti collettivi.

Inoltre, come già indicato nella sezione precedente, si prevede l’obbligo di accettare la prima offerta congrua, a pena di decadenza dalla misura.

Infine, sono previste una serie di agevolazioni per incentivare i datori di lavoro ad assumere i beneficiari della Mia.

 

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