I flussi migratori in Italia: un breve excursus dal 1986 ad oggi

Quando si parla di immigrazione in Italia si commette spesso l’errore di pensare che si tratti di un fenomeno recente, quando, invece si tratta di un fenomeno strutturale da almeno 25 anni e che presenta caratteristiche proprie dalla fine della seconda guerra mondiale.

L’attuale politica italiana in materia di immigrazione si basa su tre principi:

– il principio di programmazione dei flussi in base al quale ogni anno il Governo, sulla base della necessità della manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare e lavorare nel nostro Paese;

– il principio del contrasto all’immigrazione irregolare il quale si esplica attraverso l’uso di disparati strumenti tra cui la repressione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il respingimento alla frontiera e l’espulsione;

– il principio dell’accoglienza e dell’integrazione, attraverso il riconoscimento della libertà e dell’uguaglianza, di diritti civili tra cui il diritto alla difesa, diritti sociali, il riconoscimento e la garanzia del diritto al ricongiungimento familiare, all’assistenza sanitaria, la garanzia del diritto allo studio ed infine alcuni diritti politici.

L’iter che ha portato alla definizione dell’attuale normativa in materia di immigrazione è stato travagliato; tutto ha avuto inizio con l’inversione di tendenza dei flussi migratori, da flusso migratorio in uscita a flusso migratorio in entrata.

L’evoluzione della normativa, tuttavia, non è stata parallela a quella dei flussi migratori, basti pensare che fino alla metà degli anni ’80 venivano applicate disposizioni risalenti al periodo fascista, tra cui il T.U. di pubblica sicurezza del 1931, in pieno contrasto rispetto a quanto disposto dall’articolo 10 comma 2 della Costituzione.

Il primo gruppo di politiche in materia di gestione dei flussi migratori, raccoglie le disposizioni emanate tra il 1986 e il 1998 in un contesto di emergenza, tra queste la Legge Foschi del 1986 intervenuta in materia di ricongiungimento familiare e piena uguaglianza formale tra lavoratori e la Legge Martelli del 1990, improntata su condizioni restrittive per l’ingresso da Paesi extra-comunitari e ricordata per aver inserito il primo esempio di programmazione dei flussi delle migrazioni cd. economiche.

La prima legge a carattere generale e non emanata in una circostanza di emergenza è stata la Legge Turco-Napolitano, “propedeutica” alla promulgazione del Testo Unico sull’Immigrazione del 1998, basato sui principi della programmazione dei flussi migratori e del contrasto all’immigrazione clandestina, con riguardo al diritto all’integrazione.

Nel 2002 la Legge Bossi- Fini diede inizio ad una nuova fase in materia di politiche di gestione dei flussi migratori, ricca di interventi legislativi espressione delle contrapposizioni politiche al governo. Questa legge era improntata ad un modello restrittivo sia nei confronti dei cittadini extra-comunitari interessati a migrare sia nei confronti di coloro che erano già sul territorio.

Il successivo Governo cercò di mitigare la durezza di questa legge, attraverso un disegno di legge (Amato- Ferrero) che però non vide mai la luce.
Venne poi varato, da un nuovo Governo, il cd. Pacchetto Sicurezza Maroni, costituito da tre strumenti normativi:
– la nuova fattispecie di reato in materia di immigrazione clandestina e favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio;
– norme limitative del ricongiungimento familiare;
– disparati interventi in materia di pubblica sicurezza.

L’impatto di una politica migratoria di questo genere fu mitigato dal recepimento di alcune direttive europee, concernenti ad esempio l’attribuzione della qualifica di rifugiato, il ricongiungimento familiare e le procedure che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare.

Nel 2017 con il cd. Decreto Minniti si è aperta un’ulteriore e significativa fase. Col fine primo di accelerare le procedure in materia di protezione internazionale, sono state istituite presso i tribunali presenti nelle sedi di Corte d’Appello, 26 sezioni specializzate in materia di “Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea”. Soprattutto, è stata eliminata la possibilità di impugnare, in grado di appello, le decisioni dei tribunali, che diventano ricorribili solo in Cassazione per soli motivi di legittimità e non di merito.

Con il medesimo provvedimento sono state inoltre aggiunte una serie di novità riguardanti le nuove procedure da seguire per il riconoscimento della protezione internazionale.

Tra il 2018 e il 2019, sono stati adottati due provvedimenti aventi carattere d’urgenza, dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini:

– il Decreto Sicurezza ha apportato delle modifiche significative alla disciplina sulla condizione giuridica dello straniero, abrogando il permesso di soggiorno per motivi umanitari e sostituendolo con un permesso di soggiorno per protezione speciale e con l’introduzione di una serie di permessi (cure mediche, calamità ed alto valore civile) che avrebbero dovuto tipizzare i casi di riconoscimento della protezione umanitaria ma che di fatto ricopre una minima parte della precedente casistica. Altre modifiche riguardavano la protezione internazionale ed il sistema di accoglienza, l’introduzione di nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri negli hotspot ovvero nei centri di permanenza e rimpatrio ed il divieto di iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo;

– il Decreto Sicurezza Bis, invece, ha introdotto misure di contrasto dell’immigrazione irregolare riconoscendo al Ministro dell’Interno il potere di limitare o vietare ingresso, transito o sosta di navi e la previsione, in caso di divieto, di una sanzione amministrativa pecuniaria ed il sequestro della nave e misure specifiche nell’ambito del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Di recente, nell’autunno 2020, è entrato infine in vigore il Decreto Immigrazione-Sicurezza che ha apportato alcune modifiche significative:

– la previsione del divieto di allontanamento, espulsione ed estradizione non solo in caso in cui ci sia fondato motivo di ritenere che lo straniero subisca tortura, ma anche trattamenti inumani e degradanti;

– il divieto di respingimento anche qualora il rimpatrio sia lesivo della vita privata e familiare;

– la previsione del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, volto a colmare almeno in parte il vuoto creatosi con l’eliminazione della precedente protezione umanitaria.

All’inizio di quest’anno la I Commissione della Camera ha avviato l’esame del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, un pacchetto di interventi normativi proposti dalla Commissione Europea; la stessa, ha attualmente al vaglio una proposta di legge di iniziativa popolare per la promozione del soggiorno regolare e l’inclusione degli stranieri.

Sebbene in passato ci siano state delle disposizioni che, col pretesto di essere urgenti e necessarie, hanno costituito un freno per l’integrazione, l’auspicio è che gli interventi successivi possano davvero rispettare il principio dell’integrazione e dell’accoglienza su cui si basa, o dovrebbe basarsi, la politica migratoria in Italia.

Dott.ssa Miriana Romanazzo
Volontaria Avvocato di strada

WEBINAR

Degli stessi temi trattati in questo articolo si è parlato in maniera più diffusa nel corso del webinar “Storia e politica della gestione dei flussi migratori in Italia” tenutosi il 19 febbraio 2021 nell’ambito del progetto “Né un prima, né un dopo, né un altrove”, Incontri di formazione sul diritto dell’immigrazione, tra prassi e novità” organizzati e promossi da Avvocato di strada ODV.

Storia e politica della gestione dei flussi migratori in Italia
19 febbraio 2021
Relatori:
Dott. Sergio Briguglio
Avv. Rachele Marchini (Foro di Milano)

Con il contributo della Fondazione Haiku Lugano

 

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