In sede di domanda di Protezione Internazionale, chi proviene da un Paese di origine considerato sicuro, è soggetto automaticamente alla cosiddetta “procedura accelerata” che prevede un esame della domanda in tempi più rapidi di quelli previsti con la procedura ordinaria.
Questa tipologia di esame “sommario” delle domande di asilo impone alle Questure la trasmissione senza ritardo della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale competente, che, nell’arco di soli sette giorni, dovrà convocare in audizione il richiedente e decidere entro i successivi due giorni.
CONSEGUENZE DELLA PROCEDURA ACCELERATA
Appare evidente la forte compressione delle garanzie previste per il richiedente asilo che questa procedura “accelerata” comporta. Basti pensare alla celerità dei tempi per l’audizione in Commissione che ostacola un’adeguata preparazione alla medesima.
Quando la procedura accelerata si conclude con un provvedimento di manifesta infondatezza che nega la protezione internazionale sono due le conseguenze più negative.
In primo luogo, il termine di impugnazione del diniego si riduce a 15 giorni, anziché 30 e questo risulta particolarmente rilevante quando il richiedente protezione internazionale vive in strada e a volte è difficile da raggiungere telefonicamente.
In secondo luogo, la proposizione del ricorso non ha effettivi sospensivi automatici e non esclude, pertanto, il rischio di un eventuale provvedimento di allontanamento coatto dal territorio nazionale. Senza un provvedimento di sospensiva, inoltre, il richiedente non può rinnovare il permesso di soggiorno e, pertanto, nemmeno firmare un contratto di lavoro.
L’IMPORTANZA DELLA SENTENZA n. 11399/2024 DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
Con il provvedimento n. 11399/2024 della Cassazione a sezioni unite vengono finalmente chiariti alcuni aspetti fondamentali.
In particolare, si ribadisce che “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”.
Questo principio è molto importante perché spesso la Questura e la Commissione non riesco a rispettare i termini previsti ex lege, che sono obiettivamente molto ridotti; nel momento in cui riceveremo un signore o una signora destinatari di un diniego della domanda di asilo, pertanto, andrà subito verificato il rispetto della procedura accelerata ed eventualmente eccepita ogni tipo di irregolarità.