sovraindebitamento

Si tratta di uno strumento volto a favorire l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.

E’ una procedura pertanto atta a fornire uno strumento di accordo ai soggetti privati ed a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali, che sono ad oggi monopolio degli imprenditori commerciali che superino uno dei tre limiti dimensionali previsti dall’art.1 della Legge Fallimentare (a seguire “L.F.”).

Tale istituto, disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ed entrato in vigore nell’agosto del 2020, ha apportato significative modifiche alla Legge n.3/2012, meglio nota anche come “legge anti suicidi”.

Ulteriori ed innovative introduzioni sono state poi fatte, nel 2021, con la conversione in legge del “Decreto Ristori” , anticipando una serie di norme previste dal Codice della Crisi d’Impresa, che sono entrate in vigore nel settembre del 2021.

Il Codice della Crisi d’Impresa (a seguire “CCI”) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019)

Apportando migliorie agli strumenti previsti dalla Legge n.3/2012, il CCI contiene ad oggi degli strumenti ad hoc, snelliti rispetti quelli precedentemente previsti, di difficile attuazione poiché complessi.

Ad oggi infatti, In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:
1. il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
2. il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
3. la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

Requisiti di ammissibilità
Il piano di ristrutturazione dei debiti, rientrante nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, si applica al consumatore, ossia «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019).

In tal modo viene estesa l’applicazione della disciplina del sovraindebitamento anche al socio di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità osserva che lo status di consumatore può essere attribuito anche al fideiussore – inteso come la persona fisica che, al di fuori dell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, presti garanzia in favore di un soggetto «professionale» – dovendosi escludere la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale.

La Suprema Corte, difatti, chiarisce che il contratto di garanzia è distinto rispetto a quello che ha originato il debito, essendo stato stipulato da contraenti diversi rispetto a quelli dell’accordo principale, di talchè il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria non può incidere sulla qualificazione dell’attività (professionale o meno) di una delle parti contraenti a tal punto da far diventare il terzo garante “il duplicato” di un altro soggetto, il debitore principale (si vedano Cass. civ., 16 gennaio 2020, ordinanza n.742; Corte di Giustizia UE, sez.VI, ordinanza 19 novembre 2015, causa C-74/15).

Le procedure familiari
Una delle novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa consiste nell’estensione della procedura di cui trattasi anche ai familiari. L’art. 66 d.lgs. 14/2019, infatti, cita “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo:
▪ il coniuge;
▪ i parenti entro il quarto grado;
▪ gli affini entro il secondo;
▪ le parti dell’unione civile;
▪ i conviventi di fatto.

Trovano la loro collocazione nell’art. 66, posto nel Capo II, Sezione I, rubricata “disposizioni di carattere generale” . Ratio alla base di tale scelta sta nel fatto che sia inevitabile, infatti, che la crisi di un familiare influenzi negativamente l’intero nucleo, così viene data al debitore la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, se si avverano due condizioni:
1. quando i membri della famiglia siano conviventi;
2. quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune, (si pensi al classico caso di una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

I costi della procedura, così come la corresponsione del compenso all’organismo di composizione della crisi, saranno poi ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all’entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Procedura di ristrutturazione dei debiti
Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza.

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta viene redatta con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ha contenuto libero, fatta salva l’indicazione dell’elenco di (art. 67 c. 2):
1. tutti i creditori con l’indicazione:
▪ delle somme dovute;
▪ delle cause di prelazione;
2. la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
3. gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
4. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
5. gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Perchè esso sia attuabile la legge prevede inoltre che il consumatore sia meritevole.
Per ottenere il requisito della meritevolezza è necessario vi sia un “sovraindebitamento incolpevole”**, tale da escludere una presunta colpa del debitore nella definizione dello stesso.

**Per meglio comprendere cosa si intenda per “sovraindebitamento incolpevole” si consideri che la formulazione dell’art. 7 della Legge n. 3 del 2012 configurava un’ipotesi di colpa “semplice” rimettendo al debitore la sola prova dell’avvenuto sovraindebitamento quale causa a lui non imputabile. Il nuovo comma 1 dell’art. 7 aggiunge ora il punto d- ter, che condiziona l’accesso al piano del consumatore e della liquidazione del patrimonio solo al consumatore che non abbia generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

La proposta può contenere il soddisfacimento (anche) parziale dei crediti, in qualsiasi forma. È altresì possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti:
▪ con la cessione del quinto dello stipendio;
▪ del TFR;
▪ della pensione;
▪ delle operazioni di prestito su pegno.
Anche l’indicazione di questa tipologia di debiti rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente. Infatti, nel silenzio della legge, la giurisprudenza risultava divisa circa la possibilità di poter “ristrutturare” debiti derivanti, ad esempio, dalla cessione del quinto dello stipendio (a supporto di tale tesi si veda Trib. Pistoia 27 dicembre 2013; contra invece Trib. Torino 30 settembre 2015).

Lo stralcio di questa tipologia di debiti consente la liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori, favorendo la ristrutturazione della situazione debitoria.

Un’altra importante novità è rappresentata dalla sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale (art. 67 c. 5 d.lgs. 14/2019). Infatti, nel tempo, v’era stato un contrasto giurisprudenziale sul punto, così il legislatore ha espressamente chiarito che il debitore possa provvedere al rimborso della rata del mutuo ipotecario, alla scadenza convenuta, a patto che al momento del deposito della domanda egli 1)abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, ed inoltre che 2)il giudice lo autorizzi al pagamento del debito (per capitale ed interessi) scaduto a tale data.

Presentazione della domanda
Il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 67 c. 6 d.lgs 14/2019). Competente sarà il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2 c. 1 lett. m) d.lgs. 14/2019). Per “centro di interessi” si intenderà il luogo dove il debitore possiede la propria residenza o domicilio.

E’ importante specificare inoltre che per la presentazione del piano non è richiesta, così come ricavabile dall’art.68 della legge stessa, l’assistenza di un difensore.

Alla presentazione del piano di ristrutturazione dovrà essere allegata una relazione fatta dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), la quale dovrà contenere: 1) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; 2) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ad esempio, la perdita dell’unica fonte di reddito tramite la quale riusciva a far fronte ai debiti assunti); 3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; 4) l’indicazione dei costi presumibili della procedura.

Condizioni soggettive ostative all’accettazione della domanda
Volendo il legislatore “premiare” i debitori meritevoli, sono state poste delle condizioni soggettive alla base delle quali vi potrà essere l’accettazione (o il rifiuto) del piano di ristrutturazione. Non può infatti accedervi il consumatore che:
1. sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti;
2. abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte;
3. abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Omologazione del piano
L’Organismo di composizione della crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con decreto:
1. la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
2. la comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, a cura dell’OCC.
I creditori, ricevuta la comunicazione di cui sopra, trasmettono all’OCC un indirizzo PEC, in difetto, le successive comunicazioni avverranno tramite il deposito in cancelleria

L’omologazione non necessita dell’approvazione dei creditori. La ratio della norma, infatti, consiste nel tutelare la posizione del consumatore che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente rispetto a quella dei creditori. Essi infatti potranno soltanto limitarsi ad un confronto con l’OCC, proponendo modifiche o miglioramenti al piano, senza godere della possibilità di veto circa la sua approvazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni di cui sopra, l’OCC si confronta con il debitore e riferisce al giudice, eventualmente apportando le opportune modifiche al piano.

Il giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e risolvere eventuali contestazioni sullo stesso. Una volta fatto ciò, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura.

Per riassumere tutto quanto sopra esposto, la procedura è così composta:
1. Il giudice, con decreto, dispone che il piano e la proposta vengano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
2. entro 30 giorni, ne viene data comunicazione a tutti i creditori;
3. nei 20 giorni successivi, i creditori trasmettono all’OCC delle osservazioni;
4. entro 10 giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, l’OCC riferisce al giudice;
5. il giudice può
◦ omologare con sentenza e dichiara chiusa la procedura, se ritiene il piano ammissibile e fattibile; la sentenza viene comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore;
◦ negare l’omologa con decreto motivato e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata.

La sentenza è impugnabile ex art. 51 e contro il decreto può proporsi reclamo ex art. 50.

  • A seguire le ultime pronunce Giurisprudenziali sul tema:
    ◦ Tribunale , Livorno , sez. Fallimentare , 29/03/2021 – Ammissione alla procedura di piano del consumatore da parte di socio di una cooperativa
    ◦ Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021 – Sovraindebitamento: necessaria assenza di colpa grave, malafede o frode dal parte del consumatore per accedere al beneficio.
    ◦ Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, n.17391 – Composizione della crisi da sovraindebitamento: gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi
    ◦ Tribunale Napoli sez. VII, 17/04/2020 – Sovraindebitamento e Covid-19: può essere sospesa l’esecuzione del piano del consumatore
    ◦ Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27544 – E’ omologabile il piano del consumatore che prevede una dilazione dei pagamenti in un elevato numero di anni

Risvolti penali in caso di mancato rispetto del piano di ristrutturazione.

Per completezza si specificano con il presente paragrafo le norme penali aventi rilievo in materia di piano di ristrutturazione dei debiti.
Il Codice della Crisi d’Impresa le colloca nel Titolo IX, Capo IV, tra i reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In particolare, rileva l’art. 344 rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi”.
Soffermandoci nello specifico nella porzione di norma che riguarda la parte del debitore, segnaliamo che l’art. 344 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) aumenti o diminuisca il passivo ovvero sottragga o dissimuli una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simuli attività inesistenti, pur di accedere al piano di ristrutturazione e al concordato minore;
b) produca documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottragga, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile, pur di accedere al piano di ristrutturazione, al concordato minore e alla liquidazione controllata;
c) effettui pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
d) aggravi la sua posizione debitoria dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura;
e) intenzionalmente non rispetti i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO A CURA DI

Avv. Domenico Trimboli – Avvocato di strada Genova
Avv. Davide Bertolini