Diverse associazioni del territorio di Bologna hanno già denunciato lo scorso febbraio 2025 la drammatica situazione dell’ufficio asilo della locale Questura.

Tuttavia, la situazione, anziché migliorare, sembra peggiorare di mese in mese, creando anche discriminazioni tra richiedenti asilo e visto l’abbassamento delle temperature e l’arrivo della stagione invernale riteniamo opportuno denunciare nuovamente quanto sta accadendo in via Bovi Campeggi n. 13/3.

Diversamente da come si è voluto rappresentare in un video girato sui social media durante l’estate scorsa e in un’intervista pubblicata sulla stampa locale poco prima, da oltre un anno l’organizzazione dell’ufficio immigrazione della questura di Bologna ha determinato una situazione gravissima e irrazionale, con l’effetto di rendere eccessivamente gravoso il diritto di presentare la domanda di protezione internazionale e talvolta di negarlo. Gestione irrazionale che confligge palesemente con le indicazioni fornite dal Ministero dell’interno alle questure con la Direttiva prot. 0077903 del 12.9.2024 “Analisi dei processi di lavoro – Direttiva per uniformare le procedure amministrative ed operative delle articolazioni territoriali”.

Sono vari gli aspetti critici riscontrati che le scriventi Associazioni denunciano.

1 – L’accesso alla domanda di protezione internazionale.
Da mesi, nelle giornate di lunedì e giovedì davanti all’ufficio immigrazione di via Bovi Campeggi 13/3 si creano sin dal pomeriggio lunghe file di persone costrette a passare la notte in strada per poter (forse) accedere la mattina dopo all’ufficio asilo della Questura per la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Questo perché per poter accedere alla domanda di asilo presso la questura di Bologna i/le richiedenti asilo, arrivati/e sul territorio locale in modo autonomo, devono presentarsi presso l’ufficio immigrazione nelle sole giornate di martedì e venerdì alle ore 08:30 per partecipare alla distribuzione dei tagliandini numerati effettuata dalla polizia. Tagliandini rilasciati in numero molto limitato (circa 15 al giorno) che permettono, in linea di principio, di accedere agli uffici per ottenere un successivo appuntamento – a distanza di mesi – nel quale formalizzare la richiesta di asilo.

Sia le modalità utilizzate dalla questura di Bologna che l’esiguità del numero degli appuntamenti non soddisfano certamente il bisogno di accesso alla procedura di protezione internazionale, tenuto conto che non è nemmeno garantito che la fila notturna consenta di ricevere un tagliandino di appuntamento, oltre al fatto che non vengono accettate richieste via PEC o altre modalità di richiesta appuntamento.

Risulta, peraltro, che, al contrario, i/le richiedenti asilo accolti in strutture di accoglienza o comunque seguite da Sportelli istituzionali, non siano costretti a versare nelle situazioni sopra descritte, in quanto hanno più agevoli e ravvicinati appuntamenti.

Evidente la discriminazione che si determina.

2 – La richiesta di denuncia di smarrimento del passaporto
Da circa un anno, la locale questura pretende – con un prassi del tutto illegittima – ai richiedenti asilo la denuncia di smarrimento del passaporto, qualora ne siano privi.

Tale richiesta è in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 11, co. 1 d. lgs.25/2008, che prescrive l’obbligo di consegna del passaporto ma, all’evidenza, solo se la persona ne sia in possesso.

Tale pretesa risulta in totale violazione inoltre con quanto disposto dall’art. 4, co. 4 d. lgs. 142/2015, secondo cui il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere subordinato alla sussistenza di “requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto”.

3 – La documentazione alloggiativa
Ulteriore prassi illegittima riguarda la documentazione richiesta relativamente al domicilio sul territorio locale ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale.

L’art. 5, co. 1 d. lgs. 142/2015 stabilisce che il/la richiedente asilo non domiciliato/a presso un centro di accoglienza o sottoposto/a a trattenimento amministrativo ha l’obbligo di “comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza” specificando che tale obbligo “è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale.”.

Nessuna altra disposizione di legge prescrive l’onere di documentare l’alloggio ma, si ribadisce, solo di indicare un domicilio.

Tuttavia, secondo la prassi in atto presso l’ufficio di via Bovi Campeggi 13/3, per poter accedere alla domanda di protezione internazionale il/la richiedente asilo sarebbe tenuto a documentare la disponibilità di un alloggio tramite la presentazione di contratto di locazione a proprio nome oppure una dichiarazione di ospitalità presso un privato, corredata dal documento di riconoscimento dell’ospitante, oltre che dal titolo sulla base del quale si detiene l’immobile e del consenso del proprietario dell’alloggio nel caso in cui l’ospitante non sia il proprietario dello stesso.

Tali richieste documentali risultano in palese violazione con quanto disposto dalla normativa nazionale (art. 5 d.lgs. 142/2015, artt. 6, co. 1 e 26, co. 1 d. lgs. 25/2008) e rendono eccessivamente gravoso il diritto di accesso alla procedura di protezione internazionale, fino ad impedirlo.

4 – I tempi di formalizzazione della domanda di protezione internazionale
Secondo recenti (e numerosissime) segnalazioni i tempi per la formalizzazione della domanda di asilo (tramite la compilazione del c.d. modello C3) si aggirano intorno a 2/3 mesi, in palese violazione dell’art. 26 c. 2-bis d.lgs. 25/2008, che prevede un tempo massimo di 13 giorni tra il giorno della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e il giorno della formalizzazione della relativa domanda.

Solo al momento della formalizzazione della domanda d’asilo il/la richiedente asilo ottiene la ricevuta di permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all’art. 4 d.lgs. 142/2015 e gli/le viene attribuito il codice fiscale e solo in quel momento egli/ella diventa titolare dei diritti fondamentali collegati allo status di richiedente la protezione internazionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso al SSN, l’iscrizione anagrafica, l’accesso al mercato del lavoro.

Pertanto, l’illegittimo ritardo per il perfezionamento della domanda di asilo messo in atto dalla questura di Bologna posticipa il momento in cui il/la richiedente asilo acquisisce lo status giuridico e diventa titolare dei diritti fondamentali connessi e conseguenti, privandolo per mesi e, anche in situazioni di vulnerabilità, dell’esercizio degli stessi.

5 – I tempi per il rinnovo dei permessi di soggiorno per richiesta asilo
Risultano irragionevolmente lunghi anche i tempi per il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo (nelle more della procedura amministrativa o di quella giudiziale), attualmente nell’ordine di 7/8 mesi dalla richiesta. Nell’attesa il richiedente asilo rischia di perdere i diritti esercitabili con il titolo di soggiorno, tra i quali l’attività lavorativa, l’iscrizione anagrafica e l’accesso al Servizio sanitario nazionale.

In considerazione della gravità della situazione sopra descritta, le scriventi Associazioni

C H I E D O N O

Al Questore di Bologna e alla Dirigenza dell’Ufficio immigrazione la cessazione delle prassi illegittime sopra descritte, mettendo in atto tutte le misure organizzative necessarie anche in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso Ministero dell’Interno con la Direttiva 12 settembre 2024, affinché sia garantito l’effettivo accesso al diritto d’asilo in modo dignitoso e umano.

Le associazioni firmatarie

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), La casa del mondo, YaBasta! Bologna, Il cerchio dalla Libia, Refugees Welcome Italia ETS, Avvocato di Strada Bologna, Piattaforma di Intervento Sociale (PLAT), Sportello Mederì, Next Generation Italy, Associazione SconfinaMenti APS