FAQ Decreto Alluvione Emilia-Romagna

***PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO***

 In seguito agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, sono stati emanati il decreto legge 1 giugno 2023 n. 61, recante gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza,  l’ordinanza 28 maggio 2023 n. 74 con la quale è stato introdotto il Contributo di autonoma sistemazione (Cas) e l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 999 del 31 maggio 2023, riguardante i contributi da destinare alle unità abitative danneggiate dall’alluvione.

Abbiamo quindi realizzato questa pagina, in continuo aggiornamento, per chiarire il contenuto e la portata di questi provvedimenti. 

Ricordiamo che Avvocato di strada si è attivata con task force di volontari, disponibili per orientamento e consulenze in favore di persone sfollate in questo momento in grave difficoltà. Per ulteriori informazioni consulta il nostro comunicato.

Di seguito il numero verde emergenza alluvione della Regione Emilia-Romagna 800 02 4662, che risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Quali sono i territori considerati “in stato di emergenza”?

Lo stato di emergenza si applica ad alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. È stato successivamente esteso ai territori della Regione Marche nei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Montegrimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino e ai territori della Regione Toscana nei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa.

È qui consultabile l’ELENCO dei Comuni a cui è applicato lo stato di emergenza, con la relativa circoscrizione territoriale.

Quanto durerà lo stato di emergenza?

Lo stato di emergenza è stato dichiarato per 12 mesi a partire dal 4 maggio 2023 per i Comuni della Regione Emilia Romagna e a partire dal 25 maggio 2023 per i Comuni della Regione Marche e della Regione Toscana (vedi ELENCO).

Quali versamenti tributari e contributivi sono sospesi e per quanto tempo?

È prevista la sospensione fino al 20 novembre 2023, per coloro che alla data del 1° maggio avevano la residenza oppure la sede legale o la sede operativa nei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO), dei versamenti tributari, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023; delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionali e comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche operate dai sostituti d’imposta; dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; degli adempimenti tributari in scadenza dalla data dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Nel caso in cui si sia già proceduto al versamento, non è previsto un rimborso per quanto versato.

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Per maggiori e dettagliate informazioni relative alla sospensione dei versamenti visitare questo sito.

È stata estesa la detrazione del bonus 110%?

Sì, la detrazione è stata estesa alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili situati nei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO) fino al 31 dicembre 2023.

Per maggiori informazioni contattare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

  • Centralino: (+39) 0657221
  • PEC: MITE@pec.mite.gov.it
  • Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P.: urp@mase.gov.it.
È prevista una sospensione dei pagamenti delle utenze?

Sì, la sospensione è prevista per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, di acqua e i rifiuti site nei Comuni colpiti (vedi ELENCO).

La sospensione si attiva automaticamente ed è prevista per le fatture emesse o da emettere e per gli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai pagamenti previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro.

La scadenza del termine per la sospensione del pagamento delle suddette utenze verrà indicata con successivo provvedimento. La sospensione sarà, in ogni caso, prevista per un periodo non superiore a sei mesi.

Per maggiori informazioni:

Cosa succede in caso di morosità nei pagamenti delle utenze?

In caso di morosità le norme che disciplinano la sospensione del servizio non si applicano, quindi il servizio sarà in ogni caso garantito, anche qualora la morosità si sia verificata prima del 1° maggio 2023.

Per maggiori informazioni:

È previsto il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali nei territori in stato di emergenza?

Le udienze fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai Tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del Giudice di Pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si sono regolarmente tenute. Laddove non sia disposto d’ufficio, il rinvio è disposto su richiesta delle parti o dei legali.

È possibile richiedere il rinvio delle udienze se la parte o il difensore sono residenti nelle zone alluvionate?

Sì, è stata prevista la possibilità di richiedere il rinvio delle udienze dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, militari e tributari che si tengano fino al 31 luglio 2023 nei casi in cui:

  • almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO)
  • uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale negli stessi territori

Il rinvio può essere richiesto dalla parte interessata in qualunque forma.          

Per maggiori informazioni, contatta il tuo avvocato oppure il tribunale di riferimento.

È prevista la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi?

Sì, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023:

  • nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio o la sede legale o operativa nei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO)
  • per i procedimenti presso i comuni dichiarati in stato di emergenza (vedi ELENCO)

Per maggiori informazioni, contattare l’ente pubblico di riferimento.

È previsto il recupero delle prove di concorso che non è stato possibile svolgere o che non sarà possibile svolgere a causa dell’emergenza alluvionale?

Sì, per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati nei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO), le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su richiesta del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali, non sia in grado di partecipare alle prove concorsuali.

I candidati che, per gli stessi motivi, non abbiano potuto svolgere le prove concorsuali svoltesi dal 16 maggio al 2 giugno 2023, al fine di recuperare la prova, devono inviare una richiesta entro dieci giorni a partire dal 2 giugno, data di entrata in vigore del decreto.

Per maggiori informazioni, contattare l’ente di riferimento o visitare il sito internet.

Cosa succede per il personale dipendente della pubblica amministrazione o appartenente all’amministrazione giudiziaria che non possa lavorare neanche in modalità agile?

Qualora non sia possibile lavorare neanche in modalità agile, è facoltà della Pubblica Amministrazione considerare per il tempo strettamente necessario il periodo di assenza dal lavoro come periodo di effettivo servizio lavorativo:

  • fino al 31 luglio 2023, per il personale appartenente all’amministrazione giudiziaria residente o domiciliato nei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO)
  • fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente della pubblica amministrazione che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali, non possa svolgere l’attività lavorativa. In questo caso, non sarà corrisposta dall’amministrazione l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista
Chi frequenta università o istituti di alta formazione nei territori alluvionati, deve recarsi in sede per svolgere esami e attività didattica?

Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali (vedi ELENCO) possono svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza e assicurano il recupero delle attività funzionali al completamento del percorso didattico.

Per verificare le effettive modalità, contattare l’università o l’istituto di interesse o consultare il sito internet.

È previsto un esonero dal versamento delle tasse universitarie?

Sì, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’a.a. 2022/2023, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

  • alla data del 1° maggio 2023 risultino residenti o domiciliati nei territori alluvionati (vedi ELENCO)
  • sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica o ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

L’esonero non riguarda la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell’università di riferimento.

Chi è sfollato quando potrà fare ritorno nella propria abitazione?

Le ordinanze di ciascun Comune indicheranno le date in cui si potrà fare ritorno alla propria abitazione, tenendo conto della gravità della situazione e dei rischi presenti nel territorio.

Per maggiori informazioni, visita l’apposita sezione del sito internet del tuo Comune o contatta l’amministrazione.

Chi è sfollato può tornare nelle zone alluvionate per occuparsi della propria abitazione e/o dei propri animali domestici?

Le ordinanze di ciascun Comune indicheranno se, con le dovute cautele, sarà possibile fare temporaneamente rientro nelle proprie abitazioni per svolgere tali attività.

Per maggiori informazioni, visita l’apposita sezione del sito internet del tuo Comune o contatta l’amministrazione.

È previsto un primo sostegno immediato ai cittadini e alle famiglie che hanno visto l’abitazione danneggiata dall’alluvione?

Sì, il contributo di primo sostegno riguarda i danneggiamenti subiti dall’abitazione di residenza e non le pertinenze (garage, cantine ecc.) e le seconde case. Verranno erogati 3mila euro di anticipo (acconto) a partire dai primi quindici giorni di luglio. La somma potrà essere integrata fino a 5 mila euro a saldo successivo se sarà presentata la documentazione giustificativa che attesti le spese fatte, relative ai beni ammessi a rimborso. A questa somma si aggiunge un ulteriore contributo forfettario di 750 euro per concorrere alle spese di predisposizione della perizia attestata, il documento con cui definire l’intera entità dei danni subiti e arrivare quindi al risarcimento complessivo.

I danni a pertinenze e a seconde case saranno rimborsati nel risarcimento finale complessivo, e dunque dovranno rientrare nella perizia assicurata sul danno totale.

I rimborsi per le imprese saranno definiti dal meccanismo nazionale dei risarcimenti.

Quando presentare domanda? Da chi può essere presentata?

Entro il 30 giugno al proprio Comune, autocertificando i danni.

Per ogni abitazione può essere presentata una sola richiesta di contributo, da parte del proprietario o dell’inquilino/affittuario, che nel caso dovrà presentare contestualmente la dichiarazione di rinuncia del proprietario a presentare egli stesso la richiesta di contributo.

Per ulteriori informazioni e la relativa modulistica:

CONTRIBUTI AI PRIVATI OCDPC n. 999/2023 E MODULISTICA DA SCARICARE

Chi ha diritto al Contributo di autonoma sistemazione (Cas)?

Chi ha dovuto lasciare l’abitazione “principale, abituale e continuativa”, e cioè quella in cui alla data degli eventi alluvionali era fissata la residenza anagrafica: si tratta cioè dell’abitazione principale del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale il proprietario o l’inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

Il contributo di autonoma sistemazione viene concesso fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero oppure fino al recupero dell’agibilità dell’abitazione di residenza necessario al rientro. O, infine, fino a che si sia provveduto ad altra sistemazione stabile e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2023

Per maggiori informazioni:

CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE – CAS — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile

Quali sono gli importi previsti dal contributo di autonoma sistemazione?

Gli importi previsti al mese sono:

  • 400 euro per nuclei famigliari composti da una sola persona
  • 500 euro per nuclei famigliari composti da 2 persone
  • 700 euro per nuclei famigliari composti da 3 persone
  • 800 per nuclei famigliari composti da 4
  • 900 per nuclei famigliari composti da di 5 o più persone

Il contributo verrà aumentato di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare che, a far data dal 1° maggio, sia di età superiore a 65 anni, oppure sia una persona con disabilità o con invalidità non inferiore al 67%.

Per maggiori informazioni:

Come richiedere il contributo di autonoma sistemazione e quali sono i requisiti?

Per presentare domanda è necessario avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione sgomberata alla data di inizio degli eventi calamitosi (1^ maggio) come risulta dal certificato storico dello stato di famiglia (non domicilio).

La domanda va presentata entro il 30 giugno su un apposito modulo presso il Comune dove si trova la casa sgomberata e può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata.

Per maggiori informazioni:

Qual è la procedura da seguire in caso di urgenza nell’esecuzione di lavori o acquisizione di forniture o servizi?

Nei casi di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione dei lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture che siano necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° Maggio 2023, si applica la procedura indicata all’art. 140 del Codice degli appalti (D.lgs. 36 del 2023), in deroga alla procedura ordinaria indicata dall’art. 229.

Sono previste misure integrative al reddito per i lavoratori dipendenti? In quali casi e con quali modalità?

Sì, sono previste integrazioni al reddito con relative contribuzioni figurative (senza oneri a carico né del lavoratore, né del datore di lavoro), riconosciute dall’INPS, per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori agricoli.

In particolare, le integrazioni sono riconosciute nei seguenti casi:

  1. Ai lavoratori dipendenti del settore privato che, alla data del 1° Maggio 2023, risiedono o sono domiciliati, o lavorano presso un’impresa che ha sede legale o operativa in uno dei territori in Stato di emergenza (vedi ELENCO), e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi emergenziali. L’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giorni.
  1. Ai lavoratori dipendenti del settore privato che siano impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi sul luogo di lavoro ove residenti o domiciliati in uno dei territori in stato di emergenza (vedi ELENCO). L’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giorni.
    L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere adeguatamente documentata e collegata ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso ad uno dei seguenti casi:
  • All’evento straordinario emergenziale;
  • All’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • All’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • All’inagibilità delle abitazioni di residenza/domicilio;
  • Alle condizioni di salute di familiari/conviventi;
  • Ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro.
  1. Ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa.
    a) Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo è riconosciuta un’integrazione al reddito, entro il limite massimo di 90 giorni.
    b) Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento emergenziale non avevano un rapporto di lavoro attivo, l’integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite di 90 giorni.

    Per entrambe le categorie, le integrazioni al reddito suddette sono equiparate al lavoro per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per maggiori informazioni contattare l’INPS: 

  • Da fisso: 803164
  • Da mobile: 06 164 164
  • PEC: direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it
Da chi deve essere presentata la domanda per le integrazioni reddituali dei lavoratori dipendenti? È incompatibile con la fruizione di altre integrazioni al salario?

La domanda per la fruizione delle integrazioni al reddito deve essere presentata dai datori di lavoro, i quali sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali (D.lgs. n. 148 del 2015).

Le integrazioni reddituali emergenziali sono incompatibili con tutti gli altri trattamenti di integrazione salariale (previsti dal D.lgs. n. 148 del 2015), con le integrazioni al salario per il lavoro agricolo a tempo indeterminato dovute nei casi di sospensione temporanea dal lavoro per intemperie  stagionali  o  per altre cause non imputabili al datore di lavoro o  ai  lavoratori (art. 8, l. 457 del 1972) e nei casi di sospensioni  operate  per  esigenze  di   riconversione  e ristrutturazione  aziendale di imprese (art. 21, l. 223 del 1991).

L’INPS provvede all’accoglimento delle domande fino all’eventuale esaurimento dei fondi a disposizione.

Per maggiori informazioni contattare l’INPS:

  • Da fisso: 803164
  • Da mobile: 06 164 164
  • PEC: direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it
Sono previste delle forme di sostegno per i lavoratori autonomi?

Sì, è riconosciuta un’indennità una tantum, per il periodo dal 1 Maggio 2023 al 31 Agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1 Maggio 2023 risiedono o siano domiciliati o operino esclusivamente (o prevalentemente nel caso di agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni dichiarati in Stato di emergenza (vedi ELENCO), e che per questo abbiano dovuto sospendere la propria attività lavorativa.

L’indennità riconosciuta è pari a €500 per ogni periodo di sospensione dell’attività non superiore a 15 giorni, e comunque fino alla misura massima complessiva di €3.000.

La relativa domanda dovrà essere adeguatamente documentata e presentata all’INPS, che provvederà al loro accoglimento fino all’eventuale esaurimento dei fondi a disposizione.

Ci saranno interventi di ricostruzione del patrimonio culturale e al settore dello spettacolo?

Sì, al fine di finanziare e avviare interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, sia pubblico che privato, che sia stato danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° Maggio 2023, sarà istituito un apposito Fondo, destinato ai fini seguenti:

  • Interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei;
  • Attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile;
  • Sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche.

Le modalità di assegnazione dei fondi e le relative procedure di erogazione saranno determinate in seguito da un apposito decreto ministeriale.

Le imprese localizzate nei territori in stato di emergenza possono accedere al Fondo di garanzia?

Sì, a titolo gratuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 giugno) e fino al 31 dicembre 2023.

Che cos’è il Fondo Centrale di Garanzia?

Il Fondo Centrale di Garanzia è un’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti direttamente finalizzati all’attività di impresa concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente.

Entro quali misure un’impresa può usufruire del fondo?

  • nel caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria;
  • nel caso di riassicurazione, del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria a condizione che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello non superi la percentuale massima di copertura dell’80%.
È previsto un sostegno per le imprese esportatrici?

Sì, per il tramite di Simest che è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto.

Come funziona il contributo a Fondo Perduto?

Il contributo a fondo perduto consiste nell’attribuzione di una somma di denaro a persone fisiche o imprese senza obbligo di restituzione del capitale erogato né interessi.

Chi può richiedere il sostegno?

Può essere richiesto dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il contributo a fondo perduto è previsto come indennizzo per comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, con riguardo sia ai beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, scorte), sia alla perdita di reddito a causa del calo di fatturato, nei limiti della quota degli stessi per la quale non si può accedere ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

I contributi concorrono alla formazione del reddito (IRAP)?

No, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per maggiori informazioni contattare Simest S.p.A.

  • 800 020 030
  • Mail: info@simest.it
È prevista una sospensione di termini in favore di imprese e società nei territori colpiti da eventi alluvionali?

Sì, è prevista una sospensione di termini dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023 per imprese e società che hanno sede operativa nei territori alluvionati (vedi ELENCO). 

Cosa riguarda la sospensione?

  • versamenti riferiti al diritto annuale di cui  all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
  • adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023
  • pagamento di rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere
  • pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili
  • pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale

 

Gli eventi alluvionali sono da considerarsi cause di forza maggiore?

Sì, ai sensi dell’art. 1218 del cc e ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla centrale dei rischi.

 

Sono sospesi i termini per adempimenti amministrativi e pagamento delle conseguenti sanzioni?

Sì, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 per società ed imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 che sono tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio.

 

I versamenti sospesi quando vengono effettuati?

Alla ripresa del termine, in un’unica soluzione.

 

Per informazioni relative alla sospensione dei versamenti del diritto annuale contattare:

  • mail: dirittoannuale@romagna.camcom.it
  • Ufficio Diritto Annuale Forlì
    • +39 0543 713462 / 713479
    • sportello: lun – giov 9.00 – 12.30
  • Ufficio Diritto Annuale Rimini
    • + 39 0541 363826 / 363839
    • sportello: martedì – venerdì 9.00 – 12.30
Sono previsti fondi per le imprese agricole colpite dall’alluvione?

Sì, le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile e le cooperative che svolgono attività di produzione agricola iscritte presso le Regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza possono accedere ad aiuti per favorire la ripresa delle attività.

Quanti fondi sono stati stanziati?

Il Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 ha destinato 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” per gli interventi per l’anno 2023, dei quali fino a 50 milioni sono per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Inoltre, dal Fondo per l’innovazione in agricoltura sono stati destinati 10 milioni per l’anno 2023, 30 milioni per il 2024 e 35 milioni per il 2025 a sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, zootecnia, pesca e acquacoltura con sede nei territori colpiti.

 

Posso accedere agli aiuti anche se sono un’impresa agricola o una cooperativa non assicurata?

Sì, possono accedere agli interventi anche coloro che al verificarsi degli eventi non beneficiavano di polizze assicurative per il rischio alluvione alle produzioni agricole e il rischio di piogge alluvionali alle strutture aziendali.

 

A chi presentare le domande?

Le domande in relazioni ai danni subiti alle strutture e le infrastrutture aziendali dovranno essere presentate alla Regione competente secondo le modalità previste da ciascuna, mentre quelle relative ai danni delle produzioni agricole direttamente al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale Agri-CAT. Ulteriori informazioni relative all’accesso al Fondo sono anche disponibili le FAQ ufficiali.

 

Maggiori informazioni per le imprese agricole nella Regione Emilia – Romagna

La Regione attualmente sta lavorando insieme ai Centri di Assistenza Agricola (Caa) per una ricognizione dei danni delle imprese agricole, utile a contestualizzare le richieste a valere sui fondi nazionali ed europei. In ogni caso è possibile COMPILARE UNA SEGNALAZIONE AUTONOMA RELATIVA AI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE STRUTTURE AZIENDALI E INFRASTRUTTURE INTERAZIENDALI.

È previsto un contributo per il ripristino delle strutture sanitarie?

Sì, è previsto un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali (vedi ELENCO).

Sono previsti dei crediti formativi per i professionisti sanitari che hanno operato nei territori alluvionati?

I crediti formativi del triennio 2023/2025 riguardanti l’attività di formazione continua in medicina, saranno riconosciuti per 1/3 a tutti i professionisti sanitari che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza (vedi ELENCO).

I crediti sono calcolati proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

Sono previste misure di sostegno per le attività turistiche colpite dall’alluvione?

Si, è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi:

  • porti turistici
  • stabilimenti termali e balneari
  • parchi tematici
  • parchi divertimento
  • agriturismi e settore fieristico
  • ristorazione

Le misure di sostegno in oggetto verranno stanziate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito decreto del Ministero del Turismo, ove verranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse destinate.

Sono previsti aiuti per il ripristino delle infrastrutture sportive?

Sì, per il ripristino degli impianti sportivi particolarmente danneggiati è destinata una quota del Fondo “Sport e Periferie”. Preliminarmente verrà operata una fase di ricognizione dei danni ed entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’Autorità politica delegata in materia di sport, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, emanerà un apposito piano di interventi.

Saranno rilasciati dei contributi per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)/ SSD (Società Sportive Dilettantistiche), gestori di impianti sportivi e piscine?

Sì, potranno farne richiesta solo le ASD e le SSD che risultavano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 Marzo 2023. 
La procedura di richiesta dei contributi verrà aperta da lunedì 19 Giugno 2023, sul sito:  Bandi online Le richieste saranno validate direttamente in Piattaforma.

Pagina a cura di Sara Bello, Martina Conversano, Eleonora Dell’Orto, Ruben Di Francesco, Martina Esposito
Lucia Greppi, Maria Letizia Guardì, Margherita Iaffaldano, Giosef Nassef, Martina Sabbadin,
Giuseppe Saviotti, Erika Sporchia, Francesca Versari