FAQ. La residenza: breve guida pratica per le persone senza dimora

​Questa piccola guida è per tutte le persone senza dimora. Di solito le dediche o i ringraziamenti si inseriscono nell’ultima pagina di un lavoro, di uno scritto. Questa volta vogliamo sovvertire l’ordine apparentemente corretto delle cose affinché si sappia, senza retorica e fin dal principio che, anche se la dura realtà quotidiana sembra spezzare ogni speranza di dignità, il diritto, per parafrasare un film, a volte, non sempre, ha a che fare con la giustizia. E noi vorremmo aiutare a ristabilirla.
1) Che cos'è la residenza?
Iniziamo con una uguaglianza…
NO RESIDENZA = NO DIRITTI e, di conseguenza, SERVIZI.
Lo scopo di questa guida non è fare un trattato di diritto ma dobbiamo capire cosa è e perché è così importante la residenza. La residenza “è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, cioè il luogo degli affetti familiari, dei bisogni elementari ed essenziali della persona umana.
È un modo per collegare le persone ai luoghi e, di conseguenza, ai servizi che vengono offerti dalla pubblica amministrazione.
Se, ad esempio, hai bisogno e devi essere seguito dal servizio sociale nazionale è importante sapere dove ti trovi!
Questo vuol dire che il solo fatto di essere residente in un luogo determina e instaura una serie di relazioni le quali sono espressioni di altri diritti e di rispettivi doveri.
2) Quali sono i diritti negati alle persone prive di residenza anagrafica?
 DIRITTO AL’ASSISTENZA SANITARIA, Art 32 della Costituzione Italiana
L’assistenza sanitaria dovrebbe essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica. Il requisito della residenza anagrafica è però presupposto necessario per l’accesso e l’assegnazione di un medico di base. L’assistenza medica di base svolge una funzione “filtro” per l’assistenza farmaceutica, le prestazioni specialistiche e l’assistenza ospedaliera.
Per le persone senza dimora, prive di residenza, l’assistenza medica di base non è garantita. Sono garantite solo prestazioni di pronto soccorso. Viene inoltre precluso l’accesso a CSM, SERT e consultori.

 DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE, Art 38 della Costituzione Italiana
Il criterio attraverso il quale i Servizi Sociali prendono in carico un assistito e ne sostengono i relativi oneri è quello della residenza

 DIRITTO AL LAVORO, Art 35 della Costituzione Italiana
Per poter aprire una partita IVA viene richiesto come requisito l’indicazione del Comune di residenza. Per quanto riguarda invece il lavoro subordinato, INPS e Centri per l’impiego non richiedono necessariamente una residenza poiché è sufficiente l’indicazione di un domicilio. Tuttavia la mancanza di iscrizione anagrafica crea pregiudizi nei confronti delle persone.

 DIRITTO ALLA PREVIDENZA SOCIALE, Art 38 della Costituzione italiana
Il requisito della residenza non è espressamente richiesto ai fini della erogazione delle prestazioni previdenziali; esso però risulta indispensabile per la concreta erogazione di alcune prestazioni tra cui la pensione.

 DIRITTO DI VOTO, Art 48 della Costituzione italiana
Una persona senza residenza può iscritta in nessuna lista elettorale di nessun Comune

 TUTELA DEL RISPRARMIO, Art 47 della Costituzione Italiana
Senza residenza non si può richiedere il rilascio della carta di identità. Questo documento è indispensabile per l’apertura di un conto corrente.

 DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, Art 24 della Costituzione Italiana
In questo caso non si fa riferimento alla residenza anagrafica ma, in concreto, alcuni moduli per inoltrare istanza di patrocinio a spese dello Stato contengono la richiesta di indicazione della residenza.

 Se sono senza residenza posso chiedere il reddito di cittadinanza?
Con nota n. 1319 del 19.02.2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito degli aspetti fondamentali relativi alla richiesta di RDC per le persone senza fissa dimora cancellate dalle liste anagrafiche per irreperibilità ovvero attualmente iscritte ma con un’interruzione proprio negli ultimi due anni.
Il provvedimento ha confermato quanto da sempre sostenuto da Avvocato di Strada onlus, più specificatamente che “(…) l’iscrizione anagrafica si presenta come attività vincolata ab origine, priva di potere discrezionale nell’ambito di un potere puramente certativo della P.A., sicché in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un diritto soggettivo all’iscrizione. Ne discende che il controllo della P.A. ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto.”
Preso atto delle problematiche pratiche affrontate giornalmente nell’interpretazione della L. 26/19, il Ministero ha chiarito che nei casi di irreperibilità per cancellazione ovvero con una interruzione negli ultimi due anni, fatta eccezione per un trasferimento all’estero, “si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l’elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano”.
Nel caso di persone senza fissa dimora occorre fare riferimento ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
Come fare per ricostruire le lacune? È necessario- afferma la Nota- che i servizi anagrafici instaurino una collaborazione con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l’esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
Finalmente anche le persone senza dimora (cancellate dalle liste anagrafiche per irreperibilità ovvero attualmente iscritte ma con un’interruzione proprio negli ultimi tre anni) potranno presentare, al pari degli altri cittadini, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, un’autocertificazione relativa alla residenza!

3) Dove si richiede l’iscrizione anagrafica (la residenza)?

La regola è che si possa richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui la persona ha la dimora abituale, il luogo in cui una persona si trova per un determinato periodo di tempo, in via continuativa.
Da questa breve definizione si comprende come “dimora abituale” e “iscrizione anagrafica” (o, come la si intende comunemente, “residenza”) sono due cose distinte. La dimora abituale, ovvero il fatto di essere fisicamente in un determinato luogo, è il presupposto necessario per richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune e godere di tutti i diritti di cui alla domanda n. 1.
Procediamo per gradi:

2.1 Qual è la procedura per richiedere l’iscrizione anagrafica?

Occorre presentare una istanza (personalmente, a mezzo fax, via PEC, a mezzo mail correlando l’istanza, in questo ultimo caso, di copia del documento di riconoscimento) entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i presupposti: nascita, esistenza giudizialmente dichiarata, trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, iscrizioni per ricomparsa da irreperibilità, iscrizione di persona erroneamente non iscritta, o altri motivi.
Dopo la presentazione dell’istanza dovrai aspettare. La Pubblica Amministrazione avrà 2 giorni per registrare la presentazione della domanda e 45 giorni per effettuare i controlli sulla sussistenza dei requisiti a cui è subordinata la registrazione delle dichiarazioni anagrafiche.

2.1.1 Se l’ufficio anagrafe rifiuta di acquisire la domanda di iscrizione?
Il personale non può rifiutare l’acquisizione della istanza di iscrizione anagrafica se questa è presentata nei modi prescritti dalla legge. Qualora lo faccia, è necessario che rilasci una risposta scritta sul motivo che potrà essere impugnata. Se non acquisiscono la domanda e rifiutano di rilasciare una risposta scritta, puoi richiedere l’aiuto delle forze di polizia.

Questa procedura riguarda il “caso di scuola”, quello di chi ha una dimora abituale (è proprietario di una casa, è conduttore in un contratto di locazione abitativa ad esempio), MA…

2.2 Vivo in una casa occupata, posso prendere la residenza qui? No, ma…

Partiamo dal diritto.
L’art 5 del Decreto Legge 47/14 stabilisce che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’ allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. I soggetti che occupano alloggi abusivamente, secondo la medesima disposizione, non possono neppure partecipare alle procedure per l’assegnazione dei medesimi alloggi per i 5 anni successivi dall’accertamento della violazione.

Il comma 1 ter, però, prevede che “il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai
commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie”.

Il sindaco, quindi, ha il potere, in presenza di determinati presupposti, di riconoscere il diritto alla residenza anche qualora l’immobile sia occupato abusivamente. Il problema di questa disposizione è un problema di interpretazione. È molto difficile stabilire con certezza chi siano le “persone meritevoli di tutela”. Nella categoria, sicuramente rientrano le persone vulnerabili quali gli anziani, le persone portatrici di handicap.
L’orientamento maggioritario è estremamente restrittivo. Bisogna tenere presente che senza l’iscrizione anagrafica è impossibile allacciare (legalmente) una voltura, vengono meno tutti i diritti fondamentali della persona umana.
Occorre segnalare che ci sono stati esempi di interpretazione estensiva della disposizione. All’inizio del 2020, il sindaco di Palermo ha firmato una ordinanza per il riconoscimento della residenza per più di 300 nuclei familiari al fine di tutelare la salute pubblica (bene protetto dalla deroga) e la salute privata di persone in condizioni di forte disagio socio-abitativo.

Quindi, non è possibile richiedere l’iscrizione anagrafica presso immobili occupati abusivamente ma, in presenza di determinati presupposti e al fine di proteggere la salute pubblica e privata, il Sindaco del Comune può derogare al divieto.

2.3 Sono titolare di un contratto di locazione abitativa (comunemente definito “affitto”): il mio proprietario vuole impedirmi di presentare istanza per la residenza, che faccio?

Anzitutto bisogna chiarire che se la residenza – come ci siamo più volte detti – è il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, la persona titolare di un contratto di locazione e la sua famiglia, se effettivamente si sono trasferiti ad abitare nell’immobile indicato nel contratto di locazione, hanno tutto il diritto di richiedere ed ottenere il trasferimento della residenza in tale immobile e la registrazione nell’anagrafe di tale trasferimento anche se il proprietario mantiene la residenza nell’immobile. Anche in caso di contratto transitorio.
Verrebbero a crearsi due distinti nuclei familiari anagrafici (vedi domanda 2.2.1).
La dichiarazione di assenso da parte del proprietario dovrà esibirsi unicamente qualora a richiedere l’iscrizione anagrafica nell’immobile sia una persona diversa dal titolare del contratto oppure dalla sua famiglia.

2.4 Sono senza dimora (abituale): come faccio ad avere la residenza senza una dimora abituale?

Se non si ha una dimora abituale si può chiedere che l’iscrizione anagrafica presso il proprio domicilio che, per definizione, è il centro di interesse (lavorativo, familiare, etc) della persona e che diventa il meccanismo di aggancio con il territorio e il luogo in cui la Pubblica amministrazione può effettuare i controlli di legge al fine di scongiurare l’abuso del diritto.
Quindi, si potrà chiedere l’iscrizione anagrafica in un’abitazione in cui sia presente un nucleo familiare – amici, parenti- oppure presso un’associazione dove si è conosciuti e quindi facilmente reperibili.

2.4.1 Cosa comporta l’iscrizione presso la casa di amici e parenti?

Dipende. La questione è molto complessa e richiederebbe un approfondimento specifico. Proviamo a mettere dei punti fermi.

a) La composizione del nucleo familiare non è unica ma si declina diversamente a seconda della normativa che viene presa in considerazione;

b) C’è famiglia anagrafica quando c’è un vincolo rilevante per il diritto: matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi (unione civile, convivenza di fatto registrata).

Quindi

c) Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli.

d) In presenza di una famiglia anagrafica, il Comune rilascia, su richiesta dell’interessato, il certificato di Stato di famiglia;

e) Proprio perché la composizione del nucleo familiare non è unica ma si declina diversamente a seconda dell’angolo prospettico, non sempre il nucleo della famiglia anagrafica coincide con quello preso in considerazione dal legislatore per il riconoscimento di alcuni diritti.

È il caso del nucleo familiare ISEE. Quali sono i componenti del nucleo familiare nella dichiarazione? Dichiarante, componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non convivono nella stessa abitazione.

e) Chi sono i soggetti fiscalmente a carico?

I familiari che possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero sono:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati)

Possono essere considerati a carico anche: i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

A condizione che CONVIVANO con l’istante o che dallo stesso ricevano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Ai fini del reddito di cittadinanza, la composizione del nucleo familiare è la stessa rilevante ai fini Isee.

RIASSUMENDO
Se c’è vincolo giuridico c’è nucleo familiare anagrafico; se manca, nella stessa abitazione si considerano due distinti nuclei familiari anagrafici. La convivenza, senza legame, non è sufficiente all’instaurazione di un unico nucleo familiare.

Il nucleo familiare oggetto preso in considerazione dall’ ISEE è parzialmente coincidente con quello anagrafico.

Succede che spesso le persone senza dimora siano rifiutate o non vogliano avere alcun legame di questo tipo con la famiglia di origine per pudore e allora….

5) “La residenza nella via fittizia è una residenza di serie b?” assolutamente no!

Il virgolettato non è casuale! È una domanda che ci viene rivolta molto spesso dai nostri assistiti, terrorizzati dal fatto che definendosi “fittizia”, l’iscrizione anagrafica in questo indirizzo possa essere una trappola. Come specificato nella domanda precedente, la via fittizia non esiste nel mondo reale ma solo in quello giuridico. L’istanza di iscrizione nella vita fittizia ha lo stesso contenuto e, soprattutto, la stessa importanza di una ordinaria istanza presentata da un qualunque cittadino. Nella carta di identità rilasciata, alla voce “indirizzo di residenza”, ci sarà quello della via fittizia del comune di riferimento: “via della Casa Comunale n. 1”, “Via Mariano Tuccella”, “Via della Pace”.. etc..
Per esempio, risiedere in una via fittizia non impedisce di poter rinnovare o chiedere il permesso di soggiorno. Lo chiarisce bene questa recente sentenza del Consiglio di Stato.

IMPORTANTE

La residenza nella via fittizia NON è un modo per non pagare i tributi. Le dichiarazioni mendaci hanno rilevanza penale.

6) A titolo di esempio, come si ottiene la residenza nella via fittizia in quattro grandi città in cui sono presenti i nostri sportelli?

BOLOGNA

La via fittizia è Via Mariano Tuccella, dal nome di un nostro assistito, Mariano Tuccella che, nella notte del 30 settembre 2007, è stato aggredito mentre dormiva in strada nel centro della città. Picchiato selvaggiamente da tre ragazzi, due dei quali minorenni, che volevano portargli via 5 euro, è morto dopo alcuni mesi di coma senza mai riprendere conoscenza. Dalla data della sua morte, su nostra proposta e grazie alla disponibilità del comune di Bologna, la via fittizia di Bologna è intitolata a lui. In questo modo abbiamo voluto rendere omaggio al suo ricordo e abbiamo voluto lanciare un messaggio. Ancora oggi ci sembra molto bello che le persone che vivono in strada possano prendere la residenza, e così rientrare in possesso dei propri diritti, grazie al nome di un loro vecchio compagno sfortunato.

Per chiedere la residenza in via fittizia bisogna presentare la domanda composta da:

  • modulo di richiesta di iscrizione in via Tuccella per persone senza dimora;
  • elezione di domicilio (il modulo cambia a seconda che il domicilio sia presso un’associazione o presso un privato cittadino);
  • relazione sociale (redatta da servizi sociali/ privati/ associazioni/ parrocchie/ecc.);
  • documento d’identità.

La domanda si presenta presso gli Uffici Anagrafe dei singoli quartieri o all’Ufficio Anagrafe Centrale. La presentazione può essere fatta personalmente oppure via mail.

Relazione sociale.

La finalità della relazione è quella di attestare che il richiedente sia effettivamente domiciliato nel Comune di Bologna. A tal fine, i criteri che, di massima, vengono considerati per verificare se sussista il legame stabile con il territorio bolognese sono:

  • lavorare a Bologna;
  • avere figli che frequentano la scuola a Bologna;
  • avere familiari residenti a Bologna;
  • la presa in carico o comunque il legame con un qualche servizio del territorio. È importante indicare quali sono le prestazioni ricevute dalla persona (es: va a mensa? È stato in un dormitorio in passato? È iscritto alle liste di collocamento? È stato in cura da qualche parte? Ecc.).

Chi redige la relazione sociale deve documentare, per quanto possibile, quanto attestato nella relazione. L’Ufficio Anagrafe farà le opportune verifiche.

La relazione sociale deve essere presentata anche dalle persone nate nel Comune di Bologna perché devono dimostrare di non essere domiciliate da nessuna altra parte e di non poter quindi ottenere la residenza in nessun altro comune italiano.

GENOVA: Via della Casa Comunale

È prevista un’unica procedura. La presentazione dell’istanza può essere fatta a mano propria ovvero può essere inviata per mail/PEC.

  • Per le persone “senza tetto” e “senza dimora” in carico ai Servizi Sociali Comunali o conosciute dagli Enti e delle Associazioni del Terzo settore: l’attestazione, da parte dei Servizi Sociali stessi, degli Enti e delle Associazioni del Terzo settore della condizione di “senza tetto” o “senza dimora” con riferimento ai richiedenti, in quanto fruitori di servizi di bassa soglia, quali mense, dormitori, centri di ascolto ecc;
  • Per le persone in situazioni eccezionali di estremo disagio sociale e di assoluta precarietà abitativa, presenti abitualmente sul territorio del Comune e in carico ai Servizi Sociali comunali degli ATS o ai Servizi Sanitari: l’attestazione, da parte dei Servizi Sociali comunali o dei Servizi Sanitari della ASL 3 dello stato di “senza fissa dimora”;
  • Per le persone non in carico ai Servizi Sociali Comunali o Sanitari della ASL 3 e non conosciuti dagli Enti e delle Associazioni del Terzo settore: la dichiarazione, da parte dei richiedenti l’iscrizione anagrafica nel registro dei cittadini senza fissa dimora, del possesso di almeno uno dei seguenti elementi, a dimostrazione del domicilio nel Comune di Genova: − lavoro a Genova; − figli che frequentano la scuola a Genova; − famigliari residenti a Genova; − interessi economici o giudiziari a Genova;

MILANO: Via Strehler/Caritas/Dormitori

Il servizio si chiama “Residenza-Mi”.

Sono previste due procedure:

1) Per chi ha avuto contatti con i servizi sociali:
La residenza può essere chiesta presso uno dei Municipi. Bisogna fissare un appuntamento, presentare una scheda informativa redatta da un Servizio Sociale dell’Amministrazione Comunale o di ATS, o da un’Associazione del Terzo Settore che si occupa di grave emarginazione, che dia informazioni circa i rapporti della persona con il territorio milanese.

2) Per chi non ha avuto contatti con i servizi sociali:
È comunque necessaria una relazione circa i rapporti con il territorio milanese, a tal fine è necessario rivolgersi al CASC (Centro aiuto stazione centrale) – per persone adulte senza dimora
Rivolgersi alla Casa della Carità – per nuclei familiari o altra tipologia di utenza
Poi bisogna fissare un appuntamento con il Municipio

PADOVA: Via Città di Padova 999

L’istanza si presenta presso il Comune a mani proprie o mezzo PEC:

– Modulo richiesta residenza anagrafica come persona senza dimora

– Carta identità (anche scaduta). Se cittadino straniero, permesso di soggiorno e passaporto validi (eccezione per protezione internazionale/umanitaria).

– Tessera sanitaria (non è necessaria ma se c’è meglio, anche scaduta)

-Patente

-Elezione di domicilio

– Fogli rilasciati da associazioni del territorio:
a) Dichiarazione delle Cucine popolari e buoni pasto
b) Dichiarazione Casetta Borgomagno (docce)
c) Dichiarazione Sant’Egidio/Noi sulla strada
d) …

Avvocato di Strada ODV, nella sua ventennale esperienza nel settore, ha condotto una ricerca accuratissima delle vie fittizie istituite nelle città italiane.
QUI trovi il link!  https://www.fiopsd.org/elenco-vie-fittizie/

 

7) Sono un cittadino europeo: ho diritto a richiedere ed ottenere la residenza?

I cittadini europei hanno diritto a soggiornare su territorio italiano per un periodo inferiore a 3 mesi.

Il cittadino dell’Unione Europea ha diritto a soggiornare nel territorio nazionale per più di tre mesi e a richiedere ed ottenere la residenza se:

– E’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano
– Dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti
– E’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire attività di studio o formazione e dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti

– Ha una Assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
Alla richiesta vanno allegati passaporto e documento di identità valido

8) Sono un cittadino extracomunitario: ho diritto a richiedere ed ottenere la residenza?

Le iscrizioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.
I richiedenti asilo sono persone regolarmente soggiornanti su territorio italiano perciò non si pone nessun divieto di iscrizione anagrafica
Alla richiesta sono da allegare permesso di soggiorno in corso di validità e passaporto.

Sull’iscrizione anagrafica delle persone richiedenti asilo si rinvia allo specifico approfondimento sul punto:
https://www.avvocatodistrada.it/materiali/sentenze-e-leggi/richiedenti-asilo-e-residenza-anagrafica/

9) Sono senza dimora: Avvocato di strada mi può aiutare a chiedere la residenza?

Certo! Se sei una persona senza dimora che necessita l’iscrizione anagrafica nell’apposito registro, controlla se nella città in cui dimori abitualmente o in una vicina c’è un nostro sportello! Saremo felici di riceverti, assisterti e darti ogni informazione utile, mettendoti in contatto con le autorità competenti.

10) Qual è la vostra attività e chi potete assistere?

Le sedi di Avvocato di strada sono organizzate come veri e propri studi legali in cui avvocati volontari forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora.

Avvocato di strada, per statuto, offre assistenza legale gratuita unicamente a persone senza dimora e persone vittime di tratta. Per persone senza dimora devono intendersi tutte le persone che vivono in strada, sotto i portici, nei dormitori, in gruppi appartamento (housing first), in macchina/rouloutte/camper, in campi, baracche, ecc.

Non sono invece senza dimora coloro che si trovano in strutture ospedaliere, che abbiano uno sfratto esecutivo, che abitano in alloggi popolari o che dichiarino di essere ospiti da parenti o connazionali.

Non preoccuparti però! Siamo sempre felici di accogliere chiunque abbia bisogno e orientarlo sul territorio!

11) Avete mai fatto causa ad un comune?

Si. Cerchiamo di evitarlo e di collaborare con la Pubblica Amministrazione, soprattutto perché nella maggior parte dei casi c’è assoluta disponibilità e apertura al dialogo. Seguite la nostra attività sul sito e sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti sulle nostre pratiche.

12) Se il Comune mi nega la residenza posso agire in giudizio per ottenerla in tempi rapidi?

Nel nostro ordinamento esiste uno strumento “acceleratorio” che permette la tutela dei propri diritti nel caso in cui il trascorrere del tempo possa pregiudicarli. Trattasi dell’art 700 del codice di procedura civile. In casi di urgenza quali motivi di salute, esercizio del diritto al voto e simili, l’istante può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Tra questi provvedimenti rientra pienamente l’iscrizione anagrafica da cui dipendono, come abbiamo più volte sottolineato, i diritti fondamentali della persona umana.

+++ Pagina in continuo aggiornamento a cura di Federica Valentini +++

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