sospensione del procedimento con messa alla prova

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 67 del 28 aprile 2014. La figura giuridica in esame ricalca, mutuandola in relazione ai soggetti maggiorenni, l’analoga figura prevista dal rito minorile, ex artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448/1988.

La legge istitutiva ha disciplinato gli aspetti sostanziali dell’istituto introducendo gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., mentre ha disciplinato gli aspetti processuali introducendo gli artt. 464-bis e ss. c.p.p..

La ratio dell’istituzione della nuova figura, estesa ora anche ai procedimenti a carico di soggetti maggiorenni, deve rinvenirsi nella volontà del legislatore, in ottica di politica criminale, di favorire un decremento del numero dei detenuti, evitando l’ingresso in carcere di soggetti che si siano resi responsabili di reati di non eccezionale caratura e che non abbiano irreversibilmente adottato uno stile di vita aduso al crimine. Con tale novella legislativa, inoltre, il legislatore ha voluto favorire l’agevole smaltimento dell’imponente mole di processi che affollano i tribunali.

L’istituto della messa alla prova, pertanto, presenta un’anima duplice, sostanziale e processuale, poiché da una parte costituisce una causa di estinzione del reato, dall’altra costituisce un vero e proprio procedimento speciale.

La messa alla prova persegue, inoltre, lo scopo di accompagnare il colpevole in un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale, riconducendolo alla condivisione dei valori fondanti della convivenza civile tra consociati. L’obiettivo della messa alla prova, infatti, è quello di offrire immediatamente all’imputato un trattamento personalizzato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante dalla detenzione in carcere (spesso occasione di un consolidamento di propositi criminosi), ma anche dalle conseguenze sociali di essere stato attinto da una sentenza di condanna. L’accesso al rito, in linea con il connotato premiale dell’istituto, che postula il definitivo recupero del soggetto, è consentito a ciascuno una sola volta. 

L’istituto trova applicazione esclusiva nei procedimenti promossi in relazione a reati che prevedono o una pena edittale solo detentiva, ovvero una pena detentiva che non sia superiore ad anni quattro. In tale ultimo caso, il computo della pena si effettua tenendo presente sia la pena detentiva, sia quest’ultima cumulata alla pena pecuniaria; la sanzione massima prevista deve essere in ogni caso contenuta entro i quattro anni di pena detentiva, sia che questa sia prevista congiuntamente a pena pecuniaria, sia che le due sanzioni si atteggino tra loro secondo un regime di alternatività (cfr. Cass. Pen., SSUU, sent. 1/9/2016 n. 36272).

La sospensione con messa alla prova è inoltre consentita laddove si proceda – anche indipendentemente dalla sanzione in astratto prevista – per i reati indicati all’art. 550, co. 2. c.p.p. (casi in cui è prevista la citazione diretta a giudizio, ovvero artt. 336, 337, 343, 349, 588, 590-bis, 625, 648 c.p.)

Quanto alla computazione delle circostanze aggravanti ai fini dell’individuazione del limite edittale di ammissibilità, la giurisprudenza tendenzialmente esclude una siffatta applicazione.

Restano esclusi dall’accesso all’istituto i soggetti che siano stati colpiti da declaratoria quali delinquenti o contravventori abituali o professionali, ovvero che siano stati dichiarati delinquenti per tendenza, secondo quanto disposto dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. La ragione di tale ultima esclusione risiede nell’inconciliabilità dell’istituto finalizzato alla riabilitazione con soggetti irreversibilmente instradati verso la delinquenza.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, fino a che non siano formulate le conclusioni in udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Nell’ambito dei riti speciali, invece, si rileva che, in caso di giudizio immediato, la richiesta deve essere formulata entro 15 giorni dalla notificazione del relativo decreto, mentre nel procedimento per decreto penale di condanna, la richiesta va presentata con l’atto di opposizione.

Gli artt. 464-bis e 464-ter c.p.p., inoltre, prevedono che alla richiesta di sospensione del procedimento venga allegato un programma di trattamento elaborato dal competente Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) oppure, nel caso in cui non sia stato possibile predisporre il programma, una richiesta di trattamento concordato. Quando, invece, l’interessato non è in grado di produrre tempestivamente il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E., dovrà comunque allegare alla richiesta l’attestato di presentazione della relativa richiesta di trattamento: in questo caso, il giudice, se non sussistono ragioni di inammissibilità dell’istanza, concede un breve rinvio per permettere all’U.E.P.E. di elaborare il programma.

Al momento del vaglio della richiesta di sospensione con messa alla prova, il giudice è tenuto ad un’articolata verifica dei presupposti di ammissibilità, in primo luogo relativa alla correttezza della qualificazione giuridica prospettata rispetto al fatto di reato contestato e ai limiti soggettivi e oggettivi di applicabilità.

Laddove non ricorrano gli estremi per pronunciare una sentenza di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e laddove sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi, sentite le parti e la persona offesa, il giudice procederà alla valutazione dell’idoneità del programma di trattamento ad assicurare il reinserimento sociale dell’imputato, nonché della prognosi di non recidiva.

Per la formulazione del giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, il giudice dovrà tenere conto del tipo di reato commesso, dei motivi a delinquere e delle modalità di attuazione dello stesso, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio occasionale ovvero rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità dell’imputato verso modelli socialmente adeguati.

Appare evidente, pertanto, che l’istituto della messa alla prova ruoti intorno al programma di rieducazione predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna; ciononostante, al giudice restano ampi margini di discrezionalità, sia nella fase di ammissione, sia nella fase di valutazione dell’esito della prova.

Dalla sospensione con messa alla prova derivano una serie di obblighi in capo al beneficiario, di seguito individuati in sintesi:

  • Adempimento del programma concordato con il servizio sociale, che potrà alternativamente implicare:
  • Attività di volontariato di rilievo sociale;
  • Osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale, ai rapporti con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali;
  • Svolgimento del periodo di lavoro di pubblica utilità, per un arco temporale non inferiore a dieci giorni, che tenga conto delle professionalità e attitudini lavorative del soggetto;
  • Elisione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
  • Risarcimento del danno direttamente collegato al fatto commesso;

Per quanto attiene alla fase di valutazione dell’esito della prova, occorre segnalare che le indicazioni contenute nell’art. 464-septies c.p.p. sono piuttosto generiche, non precisando in cosa esattamente consista l’esito positivo o negativo della prova. La verifica giurisdizionale, in particolare, dovrebbe riguardare il “comportamento dell’imputato” e il “rispetto delle prescrizioni stabilite”.

Mentre il riferimento al rispetto delle prescrizioni stabilite attiene sic et simpliciter all’adempimento dei singoli punti del programma, il richiamo al comportamento dell’imputato nel corso della prova si presta ad una valutazione più flessibile, che consente al giudice di tener conto della condotta complessiva dell’imputato.

A tal proposito, alcune precisazioni sono state elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che l’esigenza di rieducazione rappresenta un beneficio non solo per l’imputato, ma anche per la collettività e che l’essenza dell’istituto in esame non può ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all’imputato di vedere estinto il reato del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde (e nobili) che tendono all’eliminazione delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto (cfr. Cass., sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112).

Secondo la Suprema Corte, dunque, dovrebbe essere questo l’obiettivo della prova.

In realtà, il rischio è che la valutazione in questione finisca con l’appiattirsi sulla relazione finale dell’U.E.P.E., seppur valutata nel contraddittorio delle parti e della persona offesa.

La legge, tuttavia, non vincola il giudice ad un mero recepimento della relazione conclusiva dell’U.E.P.E., sicché, pur a fronte di una relazione non completamente positiva, il giudice potrà comunque valutare che l’esito della prova sia stato positivo, ritenendo, ad esempio, che alcuni inadempimenti siano dipesi da circostanze estranee all’imputato o non addebitabili ad un difetto di diligenza dello stesso. Il giudice, inoltre, ha anche il potere di modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. sia all’atto della decisione sulla concessione della misura, sia in un momento successivo.

Si tratta di un potere particolarmente significativo e che conferma l’autonomia del giudice procedente rispetto alle scelte compiute da altri soggetti, talvolta più “qualificati”, nella proposta di programma.

L’U.E.P.E., infatti, avvia un’indagine socio-familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali (es. obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali), i rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. Quest’ultimo è di fondamentale importanza, poiché la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità presso enti convenzionati che l’imputato deve reperire, mediante richiesta alla cancelleria del tribunale o all’U.E.P.E.

Con la sospensione del procedimento, dunque, l’imputato viene affidato all’U.E.P.E. per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

  • l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità;
  • l’attuazione di condotte riparatorie volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
  •  il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Durante la fase di esecuzione della prova, l’U.E.P.E. svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art. 72 della Legge n. 354 del 1975 e riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, circa l’andamento del programma, il comportamento tenuto, le proposte di modifica e segnala le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.

L’art. 168-quater c.p. prevede tre casi tassativi di revoca anticipata della misura, con contestuale ripresa del processo. Si tratta di ipotesi che decretano il fallimento della messa alla prova rispetto agli scopi ai quali l’istituto mira, poiché palesano una strumentalizzazione del beneficio ovvero una recrudescenza della pericolosità sociale.

La prima ipotesi attiene al «caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte»; la seconda ipotesi di revoca attiene al «rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità», presupposto indefettibile nel regime di messa alla prova.

La terza e ultima ipotesi di revoca riguarda la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo reato, essendo in tal caso smentita dai fatti la prognosi di non recidiva (si badi che in questo caso è da ritenersi sufficiente l’acquisizione della relativa notitia criminis e l’avvio delle indagini preliminari, altrimenti il periodo di sospensione dovrebbe tollerare di essere a sua volta sospeso per un periodo di tempo a priori non determinabile).

Decorso il periodo di sospensione del procedimento, senza che l’ordinanza di sospensione sia stata anticipatamente revocata, il giudice valuta in udienza l’esito della prova ed emette una sentenza dichiarativa di estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (ossia una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, a seconda della fase in cui si colloca) oppure un’ordinanza dispositiva della ripresa del processo, in caso di esito negativo.

  • Legge 28 aprile 2014 n. 67;

  • D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;

  • Artt. 168-bis e ss. c.p.;

  • Artt. 464-bis e ss. c.p.p.

Cass. Pen., sez. VI, sentenza 8 aprile 2021 n. 19673 in caso di riconoscimento di diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento, l’imputato non può proporre tardivamente richiesta di messa alla prova

Cass. Pen., sez. II, sentenza 15 ottobre 2020 n. 5245 inammissibile il ricorso per cassazione del PM avverso la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova

Cass. Pen., sez. VI, sentenza 15 settembre 2020 n. 27249, il giudice può integrare o modificare il trattamento elaborato dall’UEPE previo consenso dell’imputato

Cass. Pen, sez. VI, sentenza 26 febbraio 2020 n. 18486 sospensione con messa alla prova: se la pena edittale non consente il ricorso all’istituto è onere dell’imputato sindacare la correttezza della qualificazione

Cass. Pen., sez. V, 13 dicembre 2019 n. 2736 anche nel giudizio abbreviato può essere avanzata l’istanza di sospensione con messa alla prova, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti.

Cass. Pen. sez. IV, sentenza 10 dicembre 2019 n. 266, il giudice che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non può applicare nessuna sanzione amministrativa accessoria

Cass. Pen. sez. III, sentenza 29 novembre 2019 n. 3179 è illegittima la modifica del programma di trattamento disposta dal giudice senza consenso dell’imputato

Cass. Pen., sez. III, sentenza 17 gennaio 2019 n. 12721 qualora l’istanza di sospensione sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile la tempestiva elaborazione, il giudice deve rinviare l’adozione del provvedimento ad un momento successivo in cui il programma di trattamento è disponibile.

Cass. Pen., sez. V, sentenza 28 marzo 2017 n. 33277 il giudice che dichiara estinto il reato a seguito di sospensione con messa alla prova non può condannare l’imputato al risarcimento dei danni

Corte Cost. sentenza 10 marzo 2017 n. 54 sospensione con messa alla prova: il giudice valuta il profilo afflittivo e rieducativo del programma.

  • Annunziata, Prime criticità applicative in tema di sospensione del processo per la messa alla prova, in Dir. Pen. e Proc., 2016, n. 1

  • Bartoli, Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova, in Cass. Pen., n. 5/2015, 1755 ss.

  • Bove, L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili, in Diritto Penale Contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2014

  • Bove, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14, in Diritto Penale Contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 25 giugno 2014 

  • Diddi, La deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, a cura di Triggiani, Giappichelli 2015

  •  Di Tullio D’Elisiis, L’applicazione della messa alla prova per gli adulti e i minori, 2016, Maggioli Editore

  • Galati e Randazzo, “La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della Legge n. 67/2014”, Giuffrè, 2015

  • Lanza, La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo, Giuffrè, 2017

  • Triggiani, Poteri del giudice e controlli nella messa alla prova degli adulti, in Proc. Pen. e Giustizia n. 1/2016, 155 ss.

  • Ubertis, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in Arch. pen. (web), n. 3/2015, 1 ss.

Approfondimento 1
Utilizzabilità delle informazioni acquisite durante il procedimento di messa alla prova

Parte della dottrina si è interrogata sulle sorti delle informazioni raccolte dapprima ai fini della richiesta di messa alla prova e poi durante l’espletamento della stessa.
A tal proposito, infatti, si rileva che – a differenza di quanto previsto per i procedimenti di competenza del giudice di pace dall’art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 274 del 2000 – manca nel sistema una norma che, in caso di ripresa dell’iter procedimentale (a seguito di revoca o di esito negativo della prova), sancisca l’inutilizzabilità per la deliberazione della sentenza delle informazioni acquisite.
Non esiste, dunque, un divieto di utilizzare queste informazioni e ciò rischia di rendere poco appetibile tale rito, poiché vi è il rischio che il giudice possa rimanerne condizionato da quei dati nella fase di deliberazione della sentenza, considerandoli alla stregua di prove a carico dell’imputato.
Nonostante la lacuna normativa, tuttavia, sembra opportuno ritenere che l’attività svolta dall’U.E.P.E. (tra cui, ad esempio, l’indagine socio-familiare, le indagini sulla personalità e sulle capacità economiche dell’imputato, le relazioni trimestrali, la relazione finale) sia inutilizzabile, analogamente a quanto accade per le informazioni che il giudice può acquisire tramite la polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5, c.p.p., poiché la finalità di tali informazioni è strettamente connessa alla predisposizione del programma di messa alla prova, alla prognosi di non recidiva e alla decisione sull’esito della prova.

PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO A CURA DI:

dott.ssa Lorenza Giordani

Avvocato di strada - sede di Milano

avv. Veronica Caprino

Avvocato di strada - sede di Genova

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