Residenza anagrafica e beneficiari di protezione internazionale: una circolare chiarisce come la mancanza di residenza anagrafica non possa essere un ostacolo al rinnovo dei permessi di soggiorno di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

La circolare, inoltre, insiste sulla valenza della “via fittizia” per quei beneficiari in condizioni abitative precarie e senza residenza, di fatto colmando il vulnus creato dall’Art.5 del Piano Casa.

ALLEGATO
Circolare Ministero Interno 18 maggio 2015 (PDF)

circolare

 

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