L’associazione Avvocato di strada fa propri i dubbi di legittimità costituzionale da subito espressi da molti Osservatori, Associazioni Giuridiche e Costituzionalisti all’indomani dell’entrata in vigore del D.L 113/2018 (05 ottobre 2018). Risulta evidente che il nuovo modello di protezione internazionale, fortemente voluto e ridisegnato dal Governo, viola i principi di diritto internazionale, di diritto comunitario e la nostra Costituzione.

L’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, unitamente a forme rivisitate in senso restrittivo di protezione temporanea o speciale, riduce drasticamente la possibilità, per i richiedenti asilo di ottenere un permesso di soggiorno che consenta loro una integrazione possibile, completa, paritaria e che resista nel lungo periodo

La previsione di nuove forme di detenzione amministrativa a scopi identificativi risulta estremamente e pericolosamente arbitraria, vanificando qualsiasi ipotesi di difesa e controllo.
Sono state – ancora una volta – introdotte procedure amministrative e giudiziarie accelerate, in nome dell’emergenza, che impediscono una difesa compiuta, efficace e di qualità. Il governo ha accusato, strumentalmente, gli avvocati di approfittare dell’istituto del Patrocinio a spese delle Stato, salvo poi sorvolare sulla mancata applicazione di altri istituti processuali, quali i periti interpreti, che ha privato i richiedenti di una difesa tecnica competente e professionale

La nuova disciplina della domanda reiterata appare difforme alle regole europee, estremamente restrittiva e di fatto rischia di essere inutilizzabile. A tacere che la richiesta di maggiore rigore alle Commissioni Territoriali ha comportato e comporterà un aumento vertiginoso, illegittimo e sproporzionato delle cause di diniego e di revoca della protezione internazionale intasando, di fatto, il sistema giudiziario. Ed è logico credere che l’aumento di clandestinità determinata da questa scelta politica produrrà, in un circolo vizioso, miseria personale, sfruttamento lavorativo e malavitoso e contribuirà ad alimentare quel senso di insicurezza e pericolosità sociale che il provvedimento normativo mira, nella propaganda, a eliminare.

Avvocato di strada, in particolare, vuole evidenziare un ulteriore aspetto giuridico, sociale ed umano che, benché apparentemente marginale, rischia di comprimere irreversibilmente i diritti in capo ai richiedenti asilo. L’art. 13 del citato Decreto, infatti, impedisce l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo con il Permesso di Soggiorno temporaneo, nonostante l’art 6, c 7 TUI parifichi, per le iscrizioni e variazioni anagrafiche, lo straniero regolarmente soggiornante al cittadino italiano. Escludere – ingiustificatamente e illegittimamente – il richiedente asilo dalla possibilità di avere una residenza anagrafica introduce una disparità giuridica contraria alla norma generale.

Una ulteriore ingiustificata discriminazione è data dalla previsione del comma 1, lett. b) del suddetto articolo che consentirebbe il diritto di accesso ai servizi territoriali al luogo di domicilio del richiedente solo se accolto in un centro di accoglienza o in altre strutture regolari, discriminando chiunque, per qualsiasi motivo, non abbia un domicilio dichiarabile.

Conseguentemente il richiedente asilo non potrebbe avere neanche la c.d. residenza fittizia, ossia una residenza formale per chi, senza fissa dimora, non può documentare di vivere stabilmente in una casa.
Nel nostro ordinamento, la residenza è molto importante perché consente l’esercizio di molti diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Carta Costituzionale: chi non ha la residenza non può aprire una partita IVA, non può lavorare, non può avere una casa popolare, non ha diritto ad avere accesso al sistema sanitario nazionale, se non per le cure di pronto soccorso. (art. 4 Cost., c.1; art. 24 Cost., c. 1, 2 e 3, art. 32 Cost., c. 1; art. 38 Cost. c. 1,).
Per questo Avvocato di strada invita tutti i parlamentari attenti a queste problematiche a modificare il provvedimento normativo in modo da renderlo conforme alla Costituzione della Repubblica, al diritto dell’Unione e al diritto internazionale e rispetti i diritti dei richiedenti asilo ad una accoglienza integrante e ospitale.

Decreto Legge 113/2018 del 05.10.2018 è IN VIGORE da questa data.
Art. 13 Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 5:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’ assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l’articolo 5-bis e’ abrogato.