Dal 1° settembre è possibile inviare la domanda per accedere al “Supporto per la Formazione e il Lavoro”, primo dei nuovi strumenti che sostituiscono il reddito di cittadinanza.
Per chiarire il contenuto e la portata del provvedimento è possibile consultare questa pagina, in cui abbiamo provato a rispondere alle domande più frequenti.

COS’È IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO?

Il supporto per la formazione e il lavoro è una misura che serve a fornire attività formative a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro. È attiva dal 1° settembre 2023.

IN COSA CONSISTE?

L’attivazione al lavoro viene attuata mediante la partecipazione a progetti di:

  • formazione;
  • qualificazione e riqualificazione professionale;
  • orientamento;
  • accompagnamento al lavoro;
  • politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nella misura sono compresi anche il Servizio Civile Universale e i progetti utili alla collettività.
La partecipazione ai progetti dà diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi. Il beneficio viene trasmesso tramite bonifico e decade se il destinatario smette di partecipare alle attività formative o alle altre iniziative di attivazione lavorativa o se rifiuta un’offerta di lavoro ritenuta congrua.

CHI SONO I DESTINATARI?

Possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro:

  • Gli “occupabili”, cioè i singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI (Assegno di inclusione);
  • i componenti dei nuclei familiari che dal 1° gennaio 2024 percepiscono l’ADI e che decidono di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, anche se non sono sottoposti agli obblighi del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (art. 6 d.l. n. 48-2023) e purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.
QUALI SOGGETTI SONO ESCLUSI?

Sono esclusi:

  • soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie presentate nei dodici mesi precedenti alla domanda salvo nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto;
  • soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni che non abbiano assolto il diritto – dovere all’istruzione salvo che ne fossero esentati.
QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE I DESTINATARI DELLA DOMANDA?

Requisiti di cittadinanza: al momento della richiesta e per tutta la durata della concessione del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
> Essere cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
> essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
> essere titolare dello status di protezione internazionale.


Requisiti di residenza e soggiorno
: il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
La continuità della residenza si intende interrotta:
> se il soggetto è stato assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi, salvo assenze per gravi e documentati motivi di salute;
> se il soggetto è stato assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi, salvo assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Requisiti economici:
> Un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;

> un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;

> un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE) non superiore a 30.000 euro e diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro;

> un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a:
– 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo)

> I massimali relativi al patrimonio mobiliare sono incrementati di
– 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
– 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

Per maggiori chiarimenti circa i requisiti economici e sapere quali sono gli elementi non inclusi nel calcolo consulta la circolare INPS n. 77 del 29/08/2023.

Requisiti relativi al godimento dei beni durevoli
> Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati per la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

> Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili.

Requisiti relativi agli obblighi formativi:
I richiedenti devono aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

 

CI SONO DELLE INCOMPATIBILITÀ?

Il supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.  

IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO È COMPATIBILE CON UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA?

Sì, possono presentarsi diverse possibilità:

  1. Avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
    La maggiorazione del reddito determinata dal lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;
  2. Offerta di lavoro con contratto dalla durata compresa tra uno e sei mesi.
    Il beneficio è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere concesso per le mensilità restanti e quanto percepito nell’attività lavorativa non si calcola ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
  3. Avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
    Il soggetto continua a percepirlo senza variazioni per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è poi aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
  4. Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese.
    La cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
  5. Trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione del beneficio.
    La situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.
  6. Variazione del nucleo familiare
    L’interessato deve presentare entro un mese dalla variazione a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
SONO PREVISTI OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO?

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione:

  • dei redditi;
  • del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori di soglia;
  • del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena decadenza del beneficio);
  • ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.
COME FUNZIONA IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Coloro che vogliano ottenere il supporto alla formazione e il lavoro devono:

  • Presentare la domanda;
  • Accedere al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
  • Aderire al Patto di servizio personalizzato.
COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS:

  • direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE nell’apposita sezione dedicata al SFL;
  • tramite gli istituti di Patronato;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.

Nella domanda il richiedente deve:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);
  • dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione (nel caso di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 che non abbiamo adempiuto all’obbligo scolastico);
  • autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

A seguito della sottoscrizione del PAD, il beneficiario è convocato dai centri per l’impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.

Nel patto di servizio personalizzato deve confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato o integrato.

Attraverso il SIISL l’interessato può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

L’interessato deve aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno 90 giorni prima, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO?

Si tratta delle prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018 e del Servizio civile universale.

Le prestazioni remunerate del D.M. n. 4/2018:

Prestazioni ulteriori previste per il supporto:

COSA SI INTENDE CON OFFERTA CONGRUA?

I beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro ritenuta congrua, a pena di decadenza del beneficio.

Un’offerta si ritiene congrua se sono presenti le seguenti caratteristiche:

  • a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • se si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia su tutto il territorio nazionale. Se invece è a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI?

I riferimenti normativi di attuazione della misura sono i seguenti:

Pagina a cura di Margherita Iaffaldano