Dal 1° settembre è possibile inviare la domanda per accedere al “Supporto per la Formazione e il Lavoro”, primo dei nuovi strumenti che sostituiscono il reddito di cittadinanza.
Per chiarire il contenuto e la portata del provvedimento è possibile consultare questa pagina, in cui abbiamo provato a rispondere alle domande più frequenti.
COS’È IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO?
Il supporto per la formazione e il lavoro è una misura che serve a fornire attività formative a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro. È attiva dal 1° settembre 2023.
IN COSA CONSISTE?
L’attivazione al lavoro viene attuata mediante la partecipazione a progetti di:
- formazione;
- qualificazione e riqualificazione professionale;
- orientamento;
- accompagnamento al lavoro;
- politiche attive del lavoro comunque denominate.
Nella misura sono compresi anche il Servizio Civile Universale e i progetti utili alla collettività.
La partecipazione ai progetti dà diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi. Il beneficio viene trasmesso tramite bonifico e decade se il destinatario smette di partecipare alle attività formative o alle altre iniziative di attivazione lavorativa o se rifiuta un’offerta di lavoro ritenuta congrua.
CHI SONO I DESTINATARI?
Possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro:
- Gli “occupabili”, cioè i singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI (Assegno di inclusione);
- i componenti dei nuclei familiari che dal 1° gennaio 2024 percepiscono l’ADI e che decidono di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, anche se non sono sottoposti agli obblighi del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (art. 6 d.l. n. 48-2023) e purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.
QUALI SOGGETTI SONO ESCLUSI?
Sono esclusi:
- soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta;
- soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie presentate nei dodici mesi precedenti alla domanda salvo nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto;
- soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni che non abbiano assolto il diritto – dovere all’istruzione salvo che ne fossero esentati.
QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE I DESTINATARI DELLA DOMANDA?
Requisiti di cittadinanza: al momento della richiesta e per tutta la durata della concessione del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
> Essere cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
> essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
> essere titolare dello status di protezione internazionale.
Requisiti di residenza e soggiorno: il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
La continuità della residenza si intende interrotta:
> se il soggetto è stato assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi, salvo assenze per gravi e documentati motivi di salute;
> se il soggetto è stato assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi, salvo assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Requisiti economici:
> Un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
> un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
> un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE) non superiore a 30.000 euro e diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro;
> un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a:
– 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo)
> I massimali relativi al patrimonio mobiliare sono incrementati di
– 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
– 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Per maggiori chiarimenti circa i requisiti economici e sapere quali sono gli elementi non inclusi nel calcolo consulta la circolare INPS n. 77 del 29/08/2023.
Requisiti relativi al godimento dei beni durevoli
> Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati per la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
> Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili.
Requisiti relativi agli obblighi formativi:
I richiedenti devono aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
CI SONO DELLE INCOMPATIBILITÀ?
Il supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO È COMPATIBILE CON UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA?
Sì, possono presentarsi diverse possibilità:
- Avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
La maggiorazione del reddito determinata dal lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui; - Offerta di lavoro con contratto dalla durata compresa tra uno e sei mesi.
Il beneficio è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere concesso per le mensilità restanti e quanto percepito nell’attività lavorativa non si calcola ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. - Avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
Il soggetto continua a percepirlo senza variazioni per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è poi aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. - Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese.
La cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi. - Trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione del beneficio.
La situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. - Variazione del nucleo familiare
L’interessato deve presentare entro un mese dalla variazione a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
SONO PREVISTI OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO?
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione:
- dei redditi;
- del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori di soglia;
- del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena decadenza del beneficio);
- ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.
COME FUNZIONA IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Coloro che vogliano ottenere il supporto alla formazione e il lavoro devono:
- Presentare la domanda;
- Accedere al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
- Aderire al Patto di servizio personalizzato.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata online all’INPS:
- direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE nell’apposita sezione dedicata al SFL;
- tramite gli istituti di Patronato;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.
Nella domanda il richiedente deve:
- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);
- dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione (nel caso di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 che non abbiamo adempiuto all’obbligo scolastico);
- autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
A seguito della sottoscrizione del PAD, il beneficiario è convocato dai centri per l’impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.
La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.
Nel patto di servizio personalizzato deve confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.
Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato o integrato.
Attraverso il SIISL l’interessato può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.
L’interessato deve aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno 90 giorni prima, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO?
Si tratta delle prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018 e del Servizio civile universale.
Le prestazioni remunerate del D.M. n. 4/2018:
- orientamento specialistico;
- accompagnamento al lavoro;
- attivazione del tirocinio;
- incontro tra domanda ed offerta;
- avviamento a formazione;
- sostegno alla mobilità territoriale;
- lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
- supporto all’autoimpiego.
Prestazioni ulteriori previste per il supporto:
COSA SI INTENDE CON OFFERTA CONGRUA?
I beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro ritenuta congrua, a pena di decadenza del beneficio.
Un’offerta si ritiene congrua se sono presenti le seguenti caratteristiche:
- a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- se si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia su tutto il territorio nazionale. Se invece è a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI?
I riferimenti normativi di attuazione della misura sono i seguenti:
- Art. 12 del decreto legge n. 48/2023 e convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023 che istituisce la misura;
- Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 8 agosto 2023 attuativo della misura;
- Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77 nella quale si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura.
Pagina a cura di Margherita Iaffaldano