Cos’è il gratuito patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato, anche detto “gratuito patrocinio”, permette di avere una difesa nei processi anche a chi non ha i mezzi economici per permettersene una. La normativa sul gratuito patrocinio nasce per rendere concreto l’art. 24 della Costituzione, che dichiara che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Tutti, infatti, devono poter agire per difendere i propri diritti e il diritto di difesa è considerato “inviolabile” dallo stesso articolo. Coloro che possono servirsi del gratuito patrocinio, quindi, avranno diritto ad essere assistiti da un avvocato e le spese legali saranno a carico dello Stato. Questa possibilità è prevista per i processi penali, civili, amministrativi, contabili e tributari.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

Possono servirsi del gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
  • gli apolidi

 che abbiano un reddito imponibile non superiore a €12.838,01. A distanza di qualche mese dall’ultimo aggiornamento, il limite di reddito per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è stato elevato. Per legge, infatti, il limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio va adeguato ogni due anni, poiché, con il passare del tempo, cambia il costo della vita. L’Istat ha accertato, infatti, un aumento del costo della vita pari al 9,4%, così il 10 maggio 2023 il Ministero della Giustizia ha deciso di alzare la soglia del reddito. Se chi ha richiesto il gratuito patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, invece, il reddito da prendere in considerazione è costituito dalla somma dei redditi, ottenuti nello stesso periodo, di ciascun componente della famiglia. In questo caso, però, il limite di reddito di €12.838,01 è aumentato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, cioè:

  • le persone conviventi che compongono la famiglia anagrafica, con o senza vincolo di sangue;
  • il coniuge o il convivente, cioè chi ha un legame stabile con chi richiede il patrocinio.

Come richiedere il gratuito patrocinio?

Per richiedere il gratuito patrocinio bisogna ritirare l’apposito modulo nelle segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si sta svolgendo o si svolgerà il processo, oppure scaricarlo dal sito internet. Il modulo contiene:

  • la richiesta del gratuito patrocinio e l’indicazione del processo per cui si richiede;
  • le generalità di chi richiede il patrocinio e delle persone che compongono la sua famiglia anagrafica;
  • una dichiarazione sostitutiva che attesta il proprio reddito;
  • l’impegno a comunicare, fino alla fine del processo, eventuali cambiamenti del reddito che si sono verificati durante l’anno precedente.

Se è richiesto, infine, bisogna consegnare i documenti necessari per attestare la verità di quello che è stato dichiarato nel modulo. Il difensore deve essere scelto tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che possono essere consultati nel sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. Se al momento della domanda non è ancora stato scelto un difensore, questo si può nominare anche più tardi. L’ammissione al patrocinio, infatti, può essere chiesta in ogni fase del giudizio, quindi può essere presentata all’inizio, ma anche durante lo svolgimento del processo. Dopo aver compilato il modulo che contiene la richiesta, questo deve esser firmato dall’interessato e dal difensore, se è già stato nominato. Se non è ancora stato scelto un avvocato, il modulo va firmato dall’interessato e dal funzionario che riceve la domanda. Successivamente, bisogna presentare il modulo di persona o attraverso l’avvocato o inviarlo a mezzo raccomandata con allegata fotocopia di un documento di identità valido:

  • se si tratta di un giudizio penale, all’ufficio del magistrato davanti al quale si svolge il processo;
  • se si tratta di un giudizio civile o amministrativo, alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. Se il Consiglio dell’Ordine respinge la richiesta, si può proporre di nuovo domanda al magistrato davanti al quale si svolge il processo.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

Il magistrato o il Consiglio dell’Ordine decidono sulla richiesta nei 10 giorni successivi. Se la richiesta viene accolta, le spese dovute all’avvocato saranno pagate dallo Stato, che verserà non solo quanto dovuto al difensore, ma, nel caso in cui siano presenti, anche al consulente tecnico e al mediatore. Lo Stato pagherà le spese:

  • dal momento in cui è stata presentata la domanda, oppure;
  • dal primo atto in cui è intervenuto in difensore, se l’interessato ha dichiarato di voler presentare la richiesta e questa è presentata entro i 20 giorni successivi.

Sono escluse, quindi, le spese che, eventualmente, la parte sarà condannata a pagare alla parte vittoriosa del processo. Se, invece, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio viene rifiutata, si può proporre un ricorso, cioè una domanda fatta all’autorità per ottenere l’annullamento della decisione, entro 20 giorni. Il ricorso deve essere presentato:

  • davanti al Presidente del Tribunale, se la domanda è stata fatta per un giudizio di primo grado;
  • al Presidente della Corte d’Appello del luogo in cui si trova il magistrato che ha deciso il rifiuto, se la domanda è stata fatta per un giudizio di impugnazione.

Le dichiarazioni delle persone ammesse al patrocinio gratuito possono essere oggetto di controlli anche da parte della Guardia di Finanza, quindi è importante non dichiarare il falso, se non si vuole rischiare di ricevere sanzioni penali. Per approfondimenti sul gratuito patrocinio, consulta la nostra pagina dedicata.