Con la sentenza n. 4455 del 2018, la Corte di Cassazione ha per la prima volta valorizzato il livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ad un richiedente asilo. Tale sentenza ha fatto da apripista ad una nutrita giurisprudenza fra cui si annoverano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione numero 22877/2020 e 22834/2020, pronunciate in seguito ai ricorsi depositati rispettivamente da un nostro volontario di Avvocato di strada Rovigo, l’avvocato Francesco Carricato e da un volontario di Avvocato di strada Ravenna, l’avvocato Andrea Maestri.

In queste pronunce, la Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non possa portare al riconoscimento della protezione umanitaria se astrattamente e isolatamente considerato, l’inserimento nel tessuto socio-economico italiano rappresenta un elemento che il giudice deve obbligatoriamente valutare e porre a confronto con la situazione soggettiva ed oggettiva che verrebbe a determinarsi per il richiedente asilo in caso di rimpatrio nel Paese di origine: infatti, qualora il rimpatrio determini un’intollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani, il richiedente matura il diritto di soggiornare legalmente nel nostro Paese. Per effettuare questa valutazione deve guardarsi, stando alla Corte, alla storia di vita del richiedente e al grado di sviluppo della sua personalità e, contemporaneamente, ai fattori di natura politica, economica, sociale, culturale e sanitaria del Paese di origine al fine di verificare quale sia il riflesso che gli stessi sono destinati ad assumere sulla personale e specifica storia di vita del richiedente:  non può non riconoscersi la condizione di vulnerabilità alla quale sarebbe nuovamente esposta la persona se fosse costretta a rientrare in patria nei casi in cui il rimpatrio possa compromettere la possibilità della persona di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita andando così ad intaccare gli standards minimi per un’esistenza libera e dignitosa raggiunti in Italia.

Il D.L. 113/2018, meglio conosciuto come “Decreto Sicurezza” o “Decreto Salvini”, ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari per cui le considerazioni appena espresse possono trovare concreta applicazione solo nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del Decreto.

Tuttavia, si ritiene che le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione potranno logicamente trovare un nuovo fertile terreno di applicazione in riferimento alla novella “protezione speciale” prevista dal D.L. 130/2020, entrato in vigore il 22.10.2020 e da convertire in legge entro 60 giorni.

È stata, infatti, inserita una nuova disposizione per cui non sono “ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

L’esplicito richiamo normativo al “rispetto della vita privata e familiare” del richiedente insieme alla prescritta valutazione dell’“effettivo inserimento sociale in Italia” del richiedente permetteranno, di dare rilievo al percorso di integrazione vissuto dallo straniero nel nostro Paese e, di conseguenza, di riconoscere una forma di protezione a chi sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, a delle condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona in comparazione alla situazione di integrazione raggiunta in Italia ed alle relazioni familiari e sociali costruite nel nostro Paese. Ciò a condizione che non vi siano modificazioni del testo in sede di conversione in legge.

Articolo a cura di Francesca Chiarelli

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