Si ha diritto alla Naspi anche se non si ha la residenza. Con sentenza di ieri il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso di una nostra assistita che si era ingiustamente vista negare la disoccupazione dopo aver perso il proprio lavoro di badante. Il Tribunale nella sentenza ricorda che:

“L’art. 3 d.lgs. 22/2015 stabilisce i requisiti della NASpI “1. La NASpI e’ riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.

 

La residenza non è uno dei requisiti previsti per ottenere la Naspi. Per questi motivi il Tribunale di Trieste ha condannato l’INPS a corrisponderla subito alla nostra assistita.

#NonEsistonoCausePerse