Con il comunicato stampa n. 65/2020 il Consiglio dei Ministri ha dato notizia dell’approvazione di un decreto legge (qui lo schema) recante “misure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale”. Tali misure impattano, tra le altre cose, sul diritto dell’immigrazione come modificato dal DL 113/18 e DL 53/19, conosciuti dall’opinione pubblica come “decreti sicurezza” o “decreti Salvini”, dal nome dell’allora Ministro dell’Interno promotore della riforma.
Questo intervento si è reso straordinariamente necessario (queste le parole del legislatore nella relazione illustrativa) per rendere la materia conforme ai principi costituzionali e internazionali. Avvocato di strada che, del diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ha fatto la sua principale e vincente battaglia negli ultimi due anni, auspicava da tempo un intervento destrutturante sul punto, idoneo a eliminare le ombre della criminalizzazione del diritto al soccorso in mare e della compressione dei diritti fondamentali della persona umana.
Riservandoci un più meditato e approfondito intervento sul punto, ci limitiamo ad indicare velocemente le maggiori novità:
– Rafforzamento della protezione internazionale degli stranieri. Il decreto legge prevede un divieto di espulsione degli stranieri non solo in caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura ma anche qualora sussista il rischio che lo straniero possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Si vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Lo straniero, in tale caso, ha diritto ad un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, rilasciato dal Questore, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
– Convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori;
– Previsione di un nuovo sistema “di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. In tale prospettiva saranno rafforzate la formazione linguistica, le informazioni sui diritti e sui doveri individuali, l’orientamento sull’inserimento lavorativo;
– Abrogazione del potere del Ministro dell’Interno di limitare o vietare, con proprio provvedimento, l’ingresso, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale e conseguente abrogazione delle sanzioni amministrative in capo al comandante della nave, del sequestro cautelare (e della confisca). In particolare, per quanto attiene alle operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare;
– Iscrizione anagrafica: il richiedente protezione internazionale è iscritto all’anagrafe della popolazione residente ed è rilasciata una carta di identità della durata di tre anni non valida per l’espatrio (per un approfondimento su questo aspetto consulta la nostra scheda sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: https://www.avvocatodistrada.it/materiali/sentenze-e-leggi/richiedenti-asilo-e-residenza-anagrafica/).
– Minori non accompagnati
1) Esame prioritario della domanda: l’art 28 D.Lvo 25/08, nel nuovo impianto dello schema del decreto legge non ancora pubblicato, sembra prescrivere un obbligo di esame prioritario della domanda presentata da minore non accompagnato qualora la stessa, ad una prima valutazione prognostica, sia ritenuta non manifestamente infondata dal Presidente della Commissione Territoriale. Il comma 2 dell’art 28, nella nuova formulazione, nella categoria delle “persone vulnerabili” (la cui qualificazione implica un giudizio di vulnerabilità) distingue lo specifico caso dei minori non accompagnati, la cui condizione obiettiva sembra di per sé idonea e sufficiente ad instaurare un regime di protezione rafforzata e obbligatoria. In altre parole, mentre in presenza di un qualunque altro soggetto vulnerabile bisogna prioritariamente chiarire cosa debba intendersi per vulnerabilità per poi procedere al giudizio di non manifesta infondatezza, nel caso del minore non accompagnato il requisito della vulnerabilità è in re ipsa, integrato quindi dalla sola età.
Nell’ottica di una protezione rafforzata,
2) Non applicabilità alle domande presentate da minori stranieri non accompagnati della procedura accelerata di cui all’art 28 bis D. Lvo 25/08 (procedura che, implicando termini di conclusione molto cadenzati e stringenti e, di conseguenza, una compressione del diritto di difesa- avendo ad oggetto domande infondate/improcedibili/inammissibili- non è conforme a garantire i diritti fondamentali del minore).
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