“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti…” così esordisce, all’art. 1, la Dichiarazione dei diritti umani, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in un clima di piena rinascita, di ricostruzione di un mondo mutilato dal Secondo Conflitto Mondiale e dalla terribile esperienza del Nazismo che aveva barattato diritti e libertà con le manie di onnipotenza di uno scellerato e dei suoi seguaci.

E l’articolo 7 rimarca: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge”.
Belle parole destinate a rimanere tali, perché non trovano riscontro nella realtà giudiziaria.

Scriveva Calamandrei: “La legge è uguale per tutti è una bella frase che rincuora il povero (o lo straniero), quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar l’uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria”.

Questo è il destino di tanti stranieri che venendo travolti nel grande vortice della giustizia, si trovano a dover affrontare una serie di innumerevoli ingiustizie, tra abusi procedurali e valutazioni e decisioni che sembrano abbandonare ogni ragionamento logico da parte dei giudicanti .

Nello specifico, si vuole richiamare l’attenzione su un aspetto controverso del rapporto tra giustizia e immigrazione, con riferimento all’incoerenza applicativa di alcune misure di prevenzione personale su determinati soggetti.

L’indigenza, oggi, non ha uno status civitatis, colpisce gli stranieri, ma non lascia immuni neppure i cittadini italiani; sempre più persone sono costrette a vivere per strada, clochard, o, comunque, soggetti senza una fissa dimora.

Utilizzando una recente sentenza del Tribunale di Pavia (n. 78/2020) come spunto di riflessione, sorge naturale un quesito: “E’ legittimo richiedere l’applicazione di un provvedimento che disponga un divieto di dimora avverso un soggetto che una fissa dimora non ce l’ha?”.

L’art. 283, inserito nel Capo II, Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, prevede tra le misure cautelari personali e coercitive proprio “Il divieto e l’obbligo di dimora”; la norma in questione stabilisce che“Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede”.

Se la persona attinta dalla misura in questione ha una dimora stabile, nulla quaestio, qualora però il soggetto al quale si intima di non fare ritorno al luogo oggetto dell’ordine di allontanamento è, in realtà, un “homeless”, abituato a girovagare in luoghi e località ove rimediare ospitalità occasionale e cibo, l’applicazione di una misura del genere sembra priva di ogni fondamento logico.

È considerato “dimora” il luogo in cui una persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale. Se manca questo legame duraturo con il luogo di riferimento, se non c’è una “regolarità di vita” sociale, affettiva, lavorativa in quel determinato territorio, viene meno uno dei requisiti oggettivi essenziali di un provvedimento di tale natura, e questo va ad incidere, inevitabilmente, sulla sua validità e legittimità (Cass. n. 33108/2019).

Pertanto il giudice, prima di passare al vaglio ogni altro presupposto, dovrebbe, innanzitutto, considerare l’effettiva opportunità e convenienza di tali misure, valutandole in relazione alle condizioni di vita dei soggetti destinatari degli effetti.

La mancanza di una fissa dimora non va ad inficiare solo l’applicazione delle misure ex art. 283 c.p.p., ma crea numerose perplessità anche per ciò che concerne l’accesso, ad esempio, agli arresti domiciliari.

L’art 284 c.p.p. recita infatti: “Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora…”; la lettera della disposizione presuppone, dunque, che l’imputato detenga una abitazione propria.

Vige, invece, un vuoto normativo per tutte le ipotesi in cui questa dimora manca.

Così, chi commette un reato che consentirebbe l’applicazione di una misura domiciliare, ma non dispone di un luogo in cui questa possa essere eseguita, non può, di fatto, beneficiarne; questo determina, molto spesso, una restrizione della libertà personale ante iudicium, perché di fronte all’inapplicabilità degli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere appare l’unica soluzione, determinando un’evidente disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale previsto da numerose fonti sia nazionali che sovranazionali (art. 3 Cost, art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 14 Cedu).

L’intento punitivo tende spesso a prevalere anche sulla logicità di ragionamento richiesta al giudice nel suo processo decisionale.

E questo ha determinato, negli scorsi anni, il manifestarsi di una serie di eventi paradossali, come, ad esempio, quello che ha visto protagonista un clochard che non avendo una fissa dimora, aveva eletto domicilio su una panchina del parco di Borgosatollo, nel bresciano; il giudice aveva dato parere favorevole, concedendogli gli arresti domiciliari; ma quando i carabinieri effettuarono il solito controllo, non trovandolo sulla panchina, lo considerarono alla stregua di un evaso, disponendo, così, l’arresto immediato.

Un caso giudiziario dei tanti episodi di ingiustizia all’interno di un sistema arbitrario e, talvolta classista, come quello penale italiano.
Ma è davvero socialmente accettabile che chi ha la fortuna di avere un tetto sopra la testa possa beneficiare di una misura meno afflittiva rispetto a chi, già ampiamente punito dalla vita, è costretto pure a subire una misura custodiale?

È accettabile che una persona che ha già dovuto rinunciare alla dignità di una vita decorosa, debba, senza rilevanti motivi, vedersi privare, anche, della sua libertà?

Ci sono stranieri che vivono condizioni simili, sono costretti a fuggire dai loro Paesi per sopravvivere e spesso la loro mancata regolarizzazione dipende dall’incapacità del sistema italiano di gestire in maniera adeguata i flussi migratori. Così si ritrovano a vivere da apolidi, senza radici, senza una casa, in un Paese che non li riconosce come cittadini e, visti i diversi trattamenti sanzionatori applicati, togliendo loro la dignità di esseri umani.
In verità, sono sempre più anche gli italiani, ridotti in miseria dalla crisi economica, costretti a vivere per strada, sotto i portici, sulle panchine, elemosinando pasti caldi ed indumenti puliti; loro, al pari degli stranieri, date le loro condizioni di vita precarie e disagiate non sono ritenuti idonei a beneficiare di alternative più vantaggiose: la legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali davanti alla legge. È questo ciò che preoccupa: è inutile evocare una giustizia penale, quando a mancare è, prima di tutto, una giustizia sociale e umana.

Avv. Manila Filella
Dott.ssa Ester Altomare
Avvocato di strada Pavia

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