tratta e sfruttamento sessuale

La tratta degli esseri umani o la cd. “nuova schiavitù” è un reato che ha origini antiche ed è tuttavia oggi molto attuale. Per capire appieno la definizione dello stesso è bene distinguere due specie di condotte criminose scaturenti entrambe dal traffico internazionale di persone e cioè il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina detto anche smuggling of migrants e la tratta intesa come traffico degli esseri umani finalizzato al loro successivo sfruttamento, trafficking . Questa distinzione dalla metà degli anni ’90, è stata fatta propria sia dal diritto internazionale, che dal diritto interno.

L’espressione “smuggling of migrants ” individua la figura chiave dello smuggler e cioè di colui che procura, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona consenziente in uno Stato parte di cui la stessa non è cittadina o residente permanente

L’espressione “trafficking” indica, invece, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o prelievo di organi.

La distinzione proposta ha avuto una sua esplicita previsione normativa nella Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a Palermo nel 2000. Il fenomeno della tratta di persone è una problematica grave e ben radicata tanto da necessitare sia di un intervento normativo all’interno del singolo territorio, sia di una disciplina internazionale al fine di raggiungere una cooperazione fra stati per l’adozione di strumenti preventivi e repressivi del fenomeno. Naturalmente per il diritto internazionale la condizione di efficacia degli strumenti convenzionali è subordinata alla capacità di ciascuno Stato di reprimere, in primis sul suo territorio,attraverso l’impiego di strumenti e istituti armonizzati nel contenuto dai dettami sovranazionali, le fattispecie condannate.

> Normativa tratta
Convenzione europea – 29 maggio 2005 -lotta contro tratta degli esseri umani
Convenzione OIL n 182 – Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle peggiori forme del lavoro minorile
Convenzione ONU 7-09-1956 – Convenzione suppl sull’abolizione della schiavitù’
Decisione-quadro Consiglio UE del 10-07-2002 – Lotta tratta degli esseri umani
Direttiva 2004-81-CE DEL CONSIGLIO – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di essere umani
Direttiva Europea del 5-04-2011 n 36 – Prevenzione e repressione della tratta degli essere umani

> Giurisprudenza tratta
– Corte Europea dei diritti dell’uomo 31-07-2012
Giurisprudenza – Rapporto Dipartimento per le pari opportunità
Rantsev c. Cipro e Russia 

> Materiali tratta Italia
Circ_31-8-2007_Min_Interno_TRATTA
Circolare_Ministero_Interno_24-7-00
D.lgs. 286-1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
D.P.R_19_settembre_2005_n.237
L 269-1998 – Norme contro lo sfruttamento della prostituzione…….quali nuove forme di riduzione in schiavitù
L 75- 1958 -Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
L 228-2003 – Misure contro la tratta di persone
Legge_38-2006 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento

> Rapporti e studi sulla tratta
– Il cammino europeo nel contrasto alla tratta di persone
Tratta di donne e bambini nella giurisprudenza della Corte Europea

Pagina a cura di Simona Martello